Figli maggiorenni non autosufficienti


Fino a quando un genitore deve mantenerlii e ospitarli?
Figli maggiorenni non autosufficienti
Il Tribunale di Modena, Sezione II, si è occupato della domanda svolta da un genitore al fine di sentir condannare il proprio figlio maggiorenne al rilascio della casa materna, in cui madre e figlio avevano convissuto fino a che la madre era stata ricoverata in una struttura per anziani.
Il figlio in questione aveva 60 anni: la sua tesi difensiva, fondata sull’adempimento spontaneo del genitore ad un obbligo di mantenimento, non è stata condivisa dal Tribunale adito.
E’ orientamento costante della giurisprudenza di merito quello secondo cui "con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non più del mantenimento ex artt. 337-octies c.c.. In forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione" (Cass. Civ. 20 agosto 2014 n, 18076). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch’essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata "in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (v. Cass. N. 12477/2004, n. 4108/1993).
Al fine di individuare una età presuntiva si è fatto riferimento ai 34 anni.
Il Tribunale di Modena ha poi inquadrato la fattispecie esaminata nella categoria del negozio atipico di tipo familiare, concluso per fatti concludenti.
Detta figura è stata utilizzata anche in relazione al rapporto tra conviventi more uxorio, pur con la significativa differenza rappresentata dalla impossibilità di libero scioglimento del rapporto di filiazione.
Il figlio maggiorenne non ha "il diritto incondizionato di permanere nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori, contro la loro volontà ed in forza del solo vincolo familiare. I genitori hanno quindi il diritto di richiedere al figlio convivente di rilasciare e liberare l’immobile occupato con il solo limite - imposto dal principio di buona fede - che sia concesso all’altra parte un termine ragionevole, commisurato anche alla durata del rapporto".

Articolo del:


di Avv. Gianna Manferto

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse