Figli maggiorenni: fino a quando si devono mantenere?


Fino a quando il genitore è obbligato a provvedere al mantenimento del figlio divenuto oramai maggiorenne
Figli maggiorenni: fino a quando si devono mantenere?

 

Immaginate di convivere con un figlio più che maggiorenne, magari quasi trentenne, che non riesce a trovare una stabile occupazione. Chi deve provvedere al suo mantenimento?

Ecco, questa è una domanda che spesso mi viene posta nei colloqui con i miei assistiti. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza.

L’ORIENTAMENTO PRECEDENTE

Anzitutto, è bene precisare che fino a due anni fa, l’orientamento della giurisprudenza andava in senso opposto all’orientamento odierno: le sentenze sino a poco tempo fa sottolineavano l’importanza dell’impiego del figlio, il quale doveva essere all’altezza della sua professionalità e posizionarsi in un contesto economico-sociale di riferimento. Se ciò non poteva essere, permaneva in capo al genitore l’obbligo di provvedere al suo mantenimento.

IL MUTAMENTO DI DIREZIONE DOPO LE RECENTI PRONUNCE

Poi, la svolta.

Con la pronuncia n. 17183 dello scorso 14 agosto, la Cassazione ha posto al centro della sua decisione l’autoresponsabilità del figlio, stabilendo che il diritto di mantenimento del figlio sussiste “all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo”. I genitori hanno l’obbligo di educare, istruire e mantenere i figli, ma sino alla conclusione di un percorso educativo-formativo (che deve essere compatibile con le condizioni economiche dei genitori); dopo di che, il figlio deve attivarsi per la ricerca di un’occupazione.

Il genitore deve, quindi, prolungare il mantenimento sino alla conclusione del percorso formativo, per assicurargli il conseguimento della capacità lavorativa. Certo, non si può pretendere che i genitori prolunghino il mantenimento fino a quando le condizioni del mercato non consentano al figlio lo svolgimento di un’attività all’altezza della sua professionalità.

L’OCCUPAZIONE LAVORATIVA FA CESSARE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO

Conseguita la capacità lavorativa, è quindi responsabilità del figlio ricercare un’occupazione per non gravare più sul genitore.

Nel momento in cui il diritto al mantenimento cessa, perché il figlio ha trovato occupazione, anche se precaria o di retribuzione modesta, tale diritto non può trovare nuovamente accoglimento: è quanto espresso dalla Cassazione con le pronunce n. 23590 del 22 novembre 2010 e n. 19696 del 22 luglio 2019.

LA CASSAZIONE SEGNA IL LIMITE DEI 30 ANNI

Con la decisione n. 17183 del 14 agosto 2020, la Cassazione ha quindi sancito un limite per il mantenimento del figlio, il quale a 30 anni deve essere considerato in grado di mantenersi.

Una precisazione, però, è d’obbligo: infatti, se fino a questa pronuncia, la giurisprudenza riteneva la prosecuzione dell’obbligo di mantenimento sino a quando il genitore non provasse la raggiunta indipendenza economica del figlio in una occupazione adeguata al percorso formativo, con la pronuncia del 14 agosto di quest’anno, si ritiene che una volta raggiunta l’età matura il diritto al mantenimento cessa e potrà essere eventualmente riconosciuto sono nel caso in cui il titolare del diritto, il figlio per l’appunto, provi il permanere dell’obbligo a carico dei genitori. Come ad esempio, nel caso di proficua prosecuzione dell’attività di studio.  

IN CONCLUSIONE

In conclusione, la valutazione deve essere fatta caso per caso, poiché molteplici sono i fattori che possono contribuire alla situazione di perdurante mantenimento, primo tra tutti la condotta tenuta dal figlio maggiorenne, che è titolare del diritto al mantenimento giacché, senza sua colpa, sia non autosufficiente.

 

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di Avv. Diana Bissolo

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