Figli minori e diritto di visita e mantenimento
Riassunto delle questione da trattare in presenza di figli minori anche alla luce di recenti orientamenti giurisprudenziali
Le principali questioni da affrontare in sede di separazione dei coniugi, in presenza di figli minorenni, sono molte delicate ed attengono alla cosiddetta "Responsabilità genitoriale".
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
In Italia vige la regola del c.d. "affidamento condiviso" a meno che non risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere l’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (ad esempio anomale condizioni di vita, obiettiva lontananza, insanabile contrasto con i figli, etc..).
COLLOCAMENTO PROLE
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.
Nel fissare la residenza del minore il Giudice "deve tenere in particolare considerazione il tempo trascorso da un eventuale avvenuto trasferimento, al fine di verificare se il minore ha già acquisto nuove abitudine di vita di cui si sconsiglia il repentino cambiamento a maggior ragione de questo comporti un distacco dall’uno dei genitori con cui sia pregressa la stabile convivenza." (Corte app. Catania 16/08/2016)
TEMPI DI FREQUENTAZIONE CON IL PADRE
In un regime di affido condiviso, la scelta dei tempi di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore è rimessa in primo luogo ad accordi tra i genitori e solo in difetto di accordi in tal senso ad una regolamentazione giudiziale, il quale dovrà indicare tempi adeguati alle esigenze della famiglia e dei minori.
Vi è, invero, una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, deve tenere in considerazione due principali elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che tali legami non venga dimostrato che essi siano particolarmente inadatti all'interesse del minore, e potersi sviluppare in un ambiente sano.
QUESTIONE ECONOMICHE
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale. (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Ne consegue che, per determinare il regime di contribuzione gravante sul genitore non convivente, sotto forma di mantenimento indiretto, deve essere offerta una ricostruzione ragionevole del pregresso tenore di vita e delle attualità potenzialità e capacità economiche dei genitori.
Deve, poi tenersi conto inoltre anche di eventuali dell'ampio diritto di visita esercitato dal genitore non collocatario e se, in sostanza, equivalga, quasi, a tempi paritari.
(Avv. Lavinia Misuraca - www.studiolegalemisuraca.com)
AFFIDAMENTO DEI FIGLI
In Italia vige la regola del c.d. "affidamento condiviso" a meno che non risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere l’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (ad esempio anomale condizioni di vita, obiettiva lontananza, insanabile contrasto con i figli, etc..).
COLLOCAMENTO PROLE
La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore.
Nel fissare la residenza del minore il Giudice "deve tenere in particolare considerazione il tempo trascorso da un eventuale avvenuto trasferimento, al fine di verificare se il minore ha già acquisto nuove abitudine di vita di cui si sconsiglia il repentino cambiamento a maggior ragione de questo comporti un distacco dall’uno dei genitori con cui sia pregressa la stabile convivenza." (Corte app. Catania 16/08/2016)
TEMPI DI FREQUENTAZIONE CON IL PADRE
In un regime di affido condiviso, la scelta dei tempi di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore è rimessa in primo luogo ad accordi tra i genitori e solo in difetto di accordi in tal senso ad una regolamentazione giudiziale, il quale dovrà indicare tempi adeguati alle esigenze della famiglia e dei minori.
Vi è, invero, una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore.
Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, deve tenere in considerazione due principali elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che tali legami non venga dimostrato che essi siano particolarmente inadatti all'interesse del minore, e potersi sviluppare in un ambiente sano.
QUESTIONE ECONOMICHE
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale. (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Ne consegue che, per determinare il regime di contribuzione gravante sul genitore non convivente, sotto forma di mantenimento indiretto, deve essere offerta una ricostruzione ragionevole del pregresso tenore di vita e delle attualità potenzialità e capacità economiche dei genitori.
Deve, poi tenersi conto inoltre anche di eventuali dell'ampio diritto di visita esercitato dal genitore non collocatario e se, in sostanza, equivalga, quasi, a tempi paritari.
(Avv. Lavinia Misuraca - www.studiolegalemisuraca.com)
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