Figli non riconosciuti e risarcimento del danno


Accertata giudizialmente la paternità, il Giudice obbliga il padre a risarcire i danni da “vuoto emotivo, relazionale e sociale” Cass 26205, 22.11.13
Figli non riconosciuti e risarcimento del danno
La prima sezione civile della Suprema Corte - con la sentenza 26205 pubblicata il 22 novembre 2013 - ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare per quei figli non riconosciuti dal padre ritenuto responsabile per la sola consapevolezza del concepimento e non la certezza assoluta della paternità. La conseguenza è che il vuoto emotivo, relazionale e sociale causato dall'assenza paterna nella vita dei figli può essere liquidato economicamente.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di Appello di Trieste a corrispondere ai due figli un risarcimento di 150mila euro cadauno a titolo di danno non patrimoniale da illecito endofamiliare a seguito del riconoscimento giudiziale della paternità naturale.
L'uomo aveva sostenuto di non essere stato a conoscenza del suo status prima del giudizio e che, in ogni caso, l'azione intrapresa era tardiva ed il danno non patrimoniale non era dovuto in assenza di prova certa della sofferenza dei ricorrenti. Sempre secondo la tesi del padre, il danno doveva essere escluso, almeno per il secondo figlio, perché al momento del concepimento la madre frequentava anche un altro uomo. I giudici di legittimità hanno ritenuto di dover respingere tutte le eccezioni sollevate dal padre rimarcando la circostanza che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sorge dalla nascita e discende dal mero fatto della generazione.
"Si determina, pertanto, un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore".

Inoltre, nella fattispecie "il ricorrente ha avuto la piena possibilità di essere del tutto consapevole della probabilità della propria paternità, ma ne ha ignorato tutti i segnali, lasciando i minori privi della figura paterna e delle cure necessarie".
Riguardo la determinazione del risarcimento, la Corte ha concluso che il danno subito a causa della privazione della figura paterna è consistito per i figli nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli. La mancanza del padre ha segnato un tracciato di disagio e sofferenza nello sviluppo psico-fisico dei minori e ha creato una situazione di privazione affettiva. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ha concluso la Suprema Corte, sorge quindi "dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall'assenza paterna fin dalla nascita nella vita dei resistenti".

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di Avv. Patrizia Giannini

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