Figlio minore e genitore residente all'estero
Il diritto alla bigenitorialità è garantito anche nelle crisi di coppia in cui uno dei due genitori si è trasferito all`estero
È sempre più frequente, ormai, assistere alla scioglimento del rapporto di coppia, dalla cui relazione sono nati dei figli. In queste situazioni, la relazione tra i genitori e il figlio minore può rivelarsi complicata, soprattutto nel caso in cui uno dei due decida di trasferirsi all’estero.
Il nostro ordinamento predilige ed applica l’istituto dell’affidamento condiviso, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., che postula la piena responsabilità di entrambi i genitori assicurando loro pari dignità dinnanzi all’interesse del minore.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che "È principio ben consolidato dalla giurisprudenza come il regime dell’affido condiviso sia il più idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse preminente dei figli minori, assicurando, per quanto possibile, ad entrambi i genitori, il pieno esplicarsi del loro ruolo" (Cass. civ. n. 21591/2012).
Spesso il figlio minore, a seguito di una separazione, rimane collocato presso il genitore residente nel luogo in cui ha instaurato rapporti affettivi ed ambientali, onde evitare di comprometterne l’equilibrio raggiunto. Tuttavia, la lontananza rende difficoltoso, per il genitore residente all’estero, mantenere un rapporto costante e costruttivo con il minore.
Per garantire un’adeguata presenza del genitore lontano nella vita del figlio, talvolta, non è sufficiente intrattenere comunicazioni telefoniche costanti, se non seguite da periodi di visita concordati con l'altro.
Tuttavia, mentre in linea teorica il diritto del figlio alla piena ed integrale genitorialità è garantito e tutelato, nella pratica, per le più svariate ragioni, non sempre risulta agevole, nonstante anche parte della giurisprudenza minorile abbia riconosciuto che la lontananza, di per sé, non ha mai rappresentato ostacolo all’applicazione dell’affido condiviso (tra le altre, Trib. min. L'Aquila, 26/03/2007).
Limitare le visite nello stato in cui il figlio vive non gli consentirà di conoscere la cultura, l’ambiente e la quotidianità del genitore residente all'estero. Al contrario, frequentare un'altra realtà, oltre che indispensabile per la stabilizzazione del rapporto affettivo con il genitore, può rivelarsi fonte di arricchimento culturale e costituire un'occasione di crescita.
D'altra parte è necessario, affinchè il minore cresca sereno, che i genitori facilitino l’esplicarsi del suo diritto a vedersi riconosciuta la piena bigenitorialità e si impegnino a mantenere un rapporto continuativo con il minore, partecipando attivamente all’impostazione educativa e all’assistenza materiale ed affettiva.
L’ostacolo più comune che si incontra in questi casi è l’accordo con il genitore collocatario, solitamente preoccupato per il distacco dal figlio e la sua permanenza in un luogo a lui sconosciuto. Ciò nonostante, sussistendo tutti i presupposti fin qui descritti (rapporto costante con il figlio, partecipazione al suo sviluppo educativo, assistenza materiale ed affettiva), entrambi i genitori hanno pari dignità dinnanzi alle esigenze del figlio e il pieno diritto a coltivare il rapporto genitoriale a prescindere dalla loro residenza.
Pertanto, è necessario che i genitori dialoghino e concordino sulla decisione di consentire al minore di visitare il genitore all’estero, avuto riguardo al primario interesse del figlio. Lo stresso impegno dovrebbe guidare il ruolo delle persone che gravitano attorno alla realtà familiare, al fine di agevolare la comprensione e l'accordo evitando che scelte egoistiche e di principio prevalgano e, nel contempo, pregiudichino la crescita serena del minore.
In difetto, in regime di affido condiviso, il genitore che non vede riconosciuto il suo diritto a partecipare alla vita del figlio può adire il Tribunale competente, il quale deciderà avendo sempre presente l’interesse preminente del minore.
Il nostro ordinamento predilige ed applica l’istituto dell’affidamento condiviso, ai sensi dell’art. 337 ter c.c., che postula la piena responsabilità di entrambi i genitori assicurando loro pari dignità dinnanzi all’interesse del minore.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che "È principio ben consolidato dalla giurisprudenza come il regime dell’affido condiviso sia il più idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse preminente dei figli minori, assicurando, per quanto possibile, ad entrambi i genitori, il pieno esplicarsi del loro ruolo" (Cass. civ. n. 21591/2012).
Spesso il figlio minore, a seguito di una separazione, rimane collocato presso il genitore residente nel luogo in cui ha instaurato rapporti affettivi ed ambientali, onde evitare di comprometterne l’equilibrio raggiunto. Tuttavia, la lontananza rende difficoltoso, per il genitore residente all’estero, mantenere un rapporto costante e costruttivo con il minore.
Per garantire un’adeguata presenza del genitore lontano nella vita del figlio, talvolta, non è sufficiente intrattenere comunicazioni telefoniche costanti, se non seguite da periodi di visita concordati con l'altro.
Tuttavia, mentre in linea teorica il diritto del figlio alla piena ed integrale genitorialità è garantito e tutelato, nella pratica, per le più svariate ragioni, non sempre risulta agevole, nonstante anche parte della giurisprudenza minorile abbia riconosciuto che la lontananza, di per sé, non ha mai rappresentato ostacolo all’applicazione dell’affido condiviso (tra le altre, Trib. min. L'Aquila, 26/03/2007).
Limitare le visite nello stato in cui il figlio vive non gli consentirà di conoscere la cultura, l’ambiente e la quotidianità del genitore residente all'estero. Al contrario, frequentare un'altra realtà, oltre che indispensabile per la stabilizzazione del rapporto affettivo con il genitore, può rivelarsi fonte di arricchimento culturale e costituire un'occasione di crescita.
D'altra parte è necessario, affinchè il minore cresca sereno, che i genitori facilitino l’esplicarsi del suo diritto a vedersi riconosciuta la piena bigenitorialità e si impegnino a mantenere un rapporto continuativo con il minore, partecipando attivamente all’impostazione educativa e all’assistenza materiale ed affettiva.
L’ostacolo più comune che si incontra in questi casi è l’accordo con il genitore collocatario, solitamente preoccupato per il distacco dal figlio e la sua permanenza in un luogo a lui sconosciuto. Ciò nonostante, sussistendo tutti i presupposti fin qui descritti (rapporto costante con il figlio, partecipazione al suo sviluppo educativo, assistenza materiale ed affettiva), entrambi i genitori hanno pari dignità dinnanzi alle esigenze del figlio e il pieno diritto a coltivare il rapporto genitoriale a prescindere dalla loro residenza.
Pertanto, è necessario che i genitori dialoghino e concordino sulla decisione di consentire al minore di visitare il genitore all’estero, avuto riguardo al primario interesse del figlio. Lo stresso impegno dovrebbe guidare il ruolo delle persone che gravitano attorno alla realtà familiare, al fine di agevolare la comprensione e l'accordo evitando che scelte egoistiche e di principio prevalgano e, nel contempo, pregiudichino la crescita serena del minore.
In difetto, in regime di affido condiviso, il genitore che non vede riconosciuto il suo diritto a partecipare alla vita del figlio può adire il Tribunale competente, il quale deciderà avendo sempre presente l’interesse preminente del minore.
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