Finalmente divorzi e separazioni rapidi?
E` stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 12 settembre 2014, contenente `Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell`arretrato in materia di di processo civile`.
L’aspetto sul quale intendo maggiormente soffermarmi è quello relativo alle procedure di negoziazione assistita, in materia di separazione e divorzio.
L’art. 2 del provvedimento in esame definisce la "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato", come un accordo mediante il quale le parti convengono di risolvere in via amichevole una controversia tra le stesse insorta. L’art. 6 consente l’applicazione della convenzione di negoziazione anche alle controversie relative a separazioni consensuali, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione.
Il legislatore ha previsto che tale soluzione alternativa di risoluzione delle controversie possa essere utilizzata anche qualora la coppia abbia figli maggiorenni economicamente autosufficienti, escludendo ad esempio l’applicazione in caso di figli minori, portatori di handicap (anche se giuridicamente capaci?), oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Un primo dubbio potrebbe sorgere in merito alla compatibilità all’art. 70 comma 2 cpc con la nuova normativa. Che fine farà l’intervento obbligatorio del PM? Chi garantirà la bontà dell’accordo?
Certo è che v’è una garanzia di rapidità, posto che le parti possono definire, a norma dell’art. 2, comma 2, lettera a), la durata della procedura, che non potrà essere inferiore ad un mese.
La convenzione di negoziazione, così definita, munita delle formalità descritte nell’art. 5 del provvedimento in esame, dovrà essere trasmessa, entro 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto, al fine di procedere alle necessarie annotazioni.
Sicuramente questa procedura consentirà un importante risparmio di tempo alle coppie che intendono porre fine al loro matrimonio o modificare le condizioni di separazione e divorzio, posto che in quasi tutti i Tribunali Italiani occorrono perlomeno un paio di mesi per ottenere la fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi, senza contare le attese per l’omologazione della separazione o per la pubblicazione della sentenza di divorzio.
All’avvocatura viene riconosciuta una grande responsabilità, anche sociale, visto il presumibile ampio ricorso a questa procedura.
E’ molta la curiosità in merito alle eventuali modifiche che verranno apportate nella legge di conversione. Per il momento non ci resta che sperimentare.
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