Finanza agevolata. Legge 949/52
La legge n. 949 del 1952 concede agevolazioni in conto interessi e in conto capitale per le imprese artigiane
La legge 949/52 è il principale strumento agevolativo nel comparto del credito per sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi che riduce il tasso dei finanziamenti erogati dalle Banche in favore di dette imprese oltre ad un contributo in conto capitale.
Le imprese artigiane, anche costituite in forma cooperativa e consortile, che abbiano, a qualsiasi titolo, ottenuto un finanziamento ordinario possono presentare domanda per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge in esame.
E' importante sottolineare il "doppio binario" con cui il finanziamento e le agevolazioni vanno richieste e gestite. L'azienda che abbia chiesto un finanziamento può, anche successivamente e tramite un istituto bancario differente, accedere alle agevolazioni della Legge 949.
Le attività ammesse sono l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di locali; l'acquisto di macchine, attrezzi ed autoveicoli; gli impianti sistema informatico e comunicazionale; le scorte materie prime e di prodotti finiti.
Qualunque sia l'importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è di € 325.368,00 per imprese individuali e societarie; € 697.217,00 per consorzi, soc. coop. e per società costituite da meno di due anni derivanti da fusion; € 1.394.433,00 per consorzi in forma di coop. Sono esclusi dagli interventi agevolati i finanziamenti di importo inferiore a € 5.165,00.
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo, il contributo stesso riconosciuto all'impresa è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. I valori della misura percentuale sono determinati da ogni Regione in correlazione a specifici ambiti territoriali e/o in correlazione a specifiche tipologie di investimento/imprese.
Per ciò che riguarda il contributo in conto capitale esso è erogabile, qualsiasi sia l’importo del finanziamento, nel limite del 10% della spesa sostenuta nel limite di € 325.368. L'importo ammissibile è elevato ad € 650.736 per imprese di produzione di beni.
Qualsiasi sia l’importo del finanziamento significa fondamentalmente che se anche l’imprenditore artigiano abbia richiesto e ottenuto un finanziamento di 25.000,00 (s’immagini il Microcredito MiSE) e abbia però speso € 150.000,00 di attrezzature, l’agevolazione concedibile ex Legg 949/52 consentirà l’abbattimento degli interessi passivi sul finanziamento e il 10% delle spese sostenute per le attrezzature (nell’esempio in esame € 15.000,00) entro un anno dalla data delle fatture relative.
Il contributo può essere erogato, in funzione di quanto disposto da ogni Regione direttamente all'impresa in unica soluzione, attualizzato al tasso di riferimento UE vigente all'atto dell'attualizzazione stessa.
Le imprese artigiane, anche costituite in forma cooperativa e consortile, che abbiano, a qualsiasi titolo, ottenuto un finanziamento ordinario possono presentare domanda per usufruire delle agevolazioni previste dalla legge in esame.
E' importante sottolineare il "doppio binario" con cui il finanziamento e le agevolazioni vanno richieste e gestite. L'azienda che abbia chiesto un finanziamento può, anche successivamente e tramite un istituto bancario differente, accedere alle agevolazioni della Legge 949.
Le attività ammesse sono l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di locali; l'acquisto di macchine, attrezzi ed autoveicoli; gli impianti sistema informatico e comunicazionale; le scorte materie prime e di prodotti finiti.
Qualunque sia l'importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è di € 325.368,00 per imprese individuali e societarie; € 697.217,00 per consorzi, soc. coop. e per società costituite da meno di due anni derivanti da fusion; € 1.394.433,00 per consorzi in forma di coop. Sono esclusi dagli interventi agevolati i finanziamenti di importo inferiore a € 5.165,00.
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo, il contributo stesso riconosciuto all'impresa è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento UE vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. I valori della misura percentuale sono determinati da ogni Regione in correlazione a specifici ambiti territoriali e/o in correlazione a specifiche tipologie di investimento/imprese.
Per ciò che riguarda il contributo in conto capitale esso è erogabile, qualsiasi sia l’importo del finanziamento, nel limite del 10% della spesa sostenuta nel limite di € 325.368. L'importo ammissibile è elevato ad € 650.736 per imprese di produzione di beni.
Qualsiasi sia l’importo del finanziamento significa fondamentalmente che se anche l’imprenditore artigiano abbia richiesto e ottenuto un finanziamento di 25.000,00 (s’immagini il Microcredito MiSE) e abbia però speso € 150.000,00 di attrezzature, l’agevolazione concedibile ex Legg 949/52 consentirà l’abbattimento degli interessi passivi sul finanziamento e il 10% delle spese sostenute per le attrezzature (nell’esempio in esame € 15.000,00) entro un anno dalla data delle fatture relative.
Il contributo può essere erogato, in funzione di quanto disposto da ogni Regione direttamente all'impresa in unica soluzione, attualizzato al tasso di riferimento UE vigente all'atto dell'attualizzazione stessa.
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