Finanza di progetto: un’opportunità per le imprese
La finanza di progetto di iniziativa privata rappresenta un’opportunità per le imprese che intendano avanzare proposte per opere e servizi pubblici
La finanza di progetto offre la possibilità alle pubbliche amministrazioni di realizzare e gestire lavori e servizi, migliorando la qualità e il livello delle prestazioni, anche in assenza di un investimento iniziale pubblico. Per molti interventi, tra cui la pubblica illuminazione e i cimiteri, in genere è possibile, con gli stessi importi di spesa già presenti in bilancio per spese ordinarie connesse al lavoro/servizio, realizzare l’intervento grazie ai risparmi conseguibili su tali spese.
Teoricamente tale soluzione sarebbe percorribile anche senza finanza di progetto, ad esempio tramite un mutuo: tuttavia, quest’ultimo, comporterebbe per la PA non solo un indebitamento (molto spesso inibito da vincoli di bilancio), ma anche l’assunzione del rischio di disponibilità (legato alla performance dei servizi e agli effettivi risparmi conseguiti). La questione potrebbe in parte essere risolta mediante finanza di progetto di iniziativa pubblica ma ciò comporterebbe, a carico della PA, l’investimento iniziale per la redazione del progetto di fattibilità, con l’incertezza circa l’effettiva risposta del mercato.
Al contrario, nel caso di finanza di progetto su proposta dell’operatore privato non risultano necessari né la previsione dell’intervento nel programma triennale (art. 183, co. 15, d.lgs. n. 50/2016) né alcun investimento da parte della PA.
Questa procedura rappresenta una grande opportunità per le imprese e trova applicazione sia per i lavori (art. 183 del nuovo Codice degli Appalti) sia per i servizi (art. 179, co. 3, del medesimo Codice).
Un rischio per l’operatore è quello di riuscire a conseguire la positiva valutazione sulla proposta da parte della PA, che ha l’obbligo di esprimersi entro tre mesi dalla presentazione. Ad avviso di chi scrive, laddove la PA dovesse rigettare una proposta oggettivamente più conveniente rispetto alle spese correnti utilizzate per soddisfare lo stesso bisogno ovvero una proposta che, a parità di spese correnti, sia in grado, ad esempio, di ottenere la messa a norma un impianto, con i conseguenti benefici anche in termini di sicurezza, a sostegno del rigetto dovrebbe fornire significative e convincenti argomentazioni, pena l’evidente responsabilità che ne conseguirebbe.
Dichiarata la pubblica utilità, il progetto di fattibilità del promotore viene posto a base di gara per la procedura ad evidenza pubblica. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti. Il richiamo, nel comma 15 dell’articolo 183 al comma 5 dello stesso articolo, fa ritenere che l’offerta contenga il progetto definitivo. L’aggiudicatario deve provvedere, quindi, alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione e gestione dell’intervento.
Il motivo per cui questa procedura rappresenta un’opportunità per le imprese è legato al fatto che, a fronte del costo iniziale necessario all’elaborazione della proposta, l’operatore che diventa promotore ha rilevanti chances di risultare aggiudicatario. È chiaro, infatti, che: 1) la possibilità di partecipare alla procedura di gara con la presentazione del progetto definitivo di un intervento di cui lo stesso promotore ha redatto il progetto di fattibilità; 2) il diritto di prelazione riconosciuto al promotore non aggiudicatario; 3) il riconoscimento al promotore non aggiudicatario, che non abbia esercitato la prelazione, del diritto a ottenere dall’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta forniscono al promotore una posizione privilegiata rispetto a qualsiasi altro concorrente, giustificata dall’opportunità di incentivare l’operatore che ha il merito di aver avanzato la proposta e che si è assunto il rischio dell’eventuale mancata dichiarazione di pubblica utilità.
Occorre, infine, rilevare che un fattore di incertezza è rappresentato dal rischio amministrativo, connesso alla difficoltà di gestione di una procedura complessa che richiede spesso l’ottenimento di autorizzazioni e pareri: tale rischio può, tuttavia, essere mitigato se tanto la PA quanto l’operatore si avvalgono di professionalità con specifica competenza, in grado quindi di assicurare lo svolgimento dell’iter amministrativo nel pieno rispetto del Codice degli Appalti.
Teoricamente tale soluzione sarebbe percorribile anche senza finanza di progetto, ad esempio tramite un mutuo: tuttavia, quest’ultimo, comporterebbe per la PA non solo un indebitamento (molto spesso inibito da vincoli di bilancio), ma anche l’assunzione del rischio di disponibilità (legato alla performance dei servizi e agli effettivi risparmi conseguiti). La questione potrebbe in parte essere risolta mediante finanza di progetto di iniziativa pubblica ma ciò comporterebbe, a carico della PA, l’investimento iniziale per la redazione del progetto di fattibilità, con l’incertezza circa l’effettiva risposta del mercato.
Al contrario, nel caso di finanza di progetto su proposta dell’operatore privato non risultano necessari né la previsione dell’intervento nel programma triennale (art. 183, co. 15, d.lgs. n. 50/2016) né alcun investimento da parte della PA.
Questa procedura rappresenta una grande opportunità per le imprese e trova applicazione sia per i lavori (art. 183 del nuovo Codice degli Appalti) sia per i servizi (art. 179, co. 3, del medesimo Codice).
Un rischio per l’operatore è quello di riuscire a conseguire la positiva valutazione sulla proposta da parte della PA, che ha l’obbligo di esprimersi entro tre mesi dalla presentazione. Ad avviso di chi scrive, laddove la PA dovesse rigettare una proposta oggettivamente più conveniente rispetto alle spese correnti utilizzate per soddisfare lo stesso bisogno ovvero una proposta che, a parità di spese correnti, sia in grado, ad esempio, di ottenere la messa a norma un impianto, con i conseguenti benefici anche in termini di sicurezza, a sostegno del rigetto dovrebbe fornire significative e convincenti argomentazioni, pena l’evidente responsabilità che ne conseguirebbe.
Dichiarata la pubblica utilità, il progetto di fattibilità del promotore viene posto a base di gara per la procedura ad evidenza pubblica. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché eventuali varianti. Il richiamo, nel comma 15 dell’articolo 183 al comma 5 dello stesso articolo, fa ritenere che l’offerta contenga il progetto definitivo. L’aggiudicatario deve provvedere, quindi, alla redazione del progetto esecutivo e alla realizzazione e gestione dell’intervento.
Il motivo per cui questa procedura rappresenta un’opportunità per le imprese è legato al fatto che, a fronte del costo iniziale necessario all’elaborazione della proposta, l’operatore che diventa promotore ha rilevanti chances di risultare aggiudicatario. È chiaro, infatti, che: 1) la possibilità di partecipare alla procedura di gara con la presentazione del progetto definitivo di un intervento di cui lo stesso promotore ha redatto il progetto di fattibilità; 2) il diritto di prelazione riconosciuto al promotore non aggiudicatario; 3) il riconoscimento al promotore non aggiudicatario, che non abbia esercitato la prelazione, del diritto a ottenere dall’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta forniscono al promotore una posizione privilegiata rispetto a qualsiasi altro concorrente, giustificata dall’opportunità di incentivare l’operatore che ha il merito di aver avanzato la proposta e che si è assunto il rischio dell’eventuale mancata dichiarazione di pubblica utilità.
Occorre, infine, rilevare che un fattore di incertezza è rappresentato dal rischio amministrativo, connesso alla difficoltà di gestione di una procedura complessa che richiede spesso l’ottenimento di autorizzazioni e pareri: tale rischio può, tuttavia, essere mitigato se tanto la PA quanto l’operatore si avvalgono di professionalità con specifica competenza, in grado quindi di assicurare lo svolgimento dell’iter amministrativo nel pieno rispetto del Codice degli Appalti.
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