Finanziamenti dei soci
Finanziamenti dei Soci alle società e normativa sulla raccolta del risparmio alla luce della Delibera CICR 1058/2005
Il TUB (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) definisce, all’art. 11 comma 1, la raccolta del risparmio come "l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma".
Il successivo comma 2, testualmente dispone: "La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche."
La violazione delle prescrizioni dell’art. 11 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente ai sensi dei successivi articoli 130 e 131.
Il comma 3 attribuisce al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il potere di stabilire limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie.
Il CICR ha emanato, in data 19 luglio 2005, la delibera n. 1058 che disciplina la materia.
Ciò premesso, in linea generale, l’acquisizione di finanziamenti presso soggetti diversi dalle banche e/o dagli operatori finanziari deve essere valutata con particolare attenzione per capire se costituisca o meno raccolta di risparmio presso il pubblico e, come tale, sia quindi riservata alle banche.
L’art. 6 della delibera del CICR in esame disciplina la Raccolta presso soci, consentendo alle società di raccogliere risparmio, in deroga alle regole generali, presso Soci, purchè sussistano alcuni requisiti:
· la facoltà di raccogliere risparmio presso i soci deve essere prevista nello statuto;
· i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
· i soci devono essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Il comma 2 dispone che "Per le società di persone tali condizioni non sono richieste".
Il requisito che, solitamente, crea maggiori problematiche è quello relativo all’anzianità di iscrizione nel libro Soci (per le S.r.l. si deve intendere nel Registro delle Imprese), in quanto accade molto spesso che le società, nei primissimi mesi (giorni) dalla costituzione abbiamo necessità di acquisire finanziamenti dai Soci, o che nuovi Soci, entrati da poco nella compagine sociale, siano chiamati a sopperire alle esigenze finanziarie della partecipata.
A questo proposito, merita sottolineare che l’eventuale assenza di uno o più dei tre requisiti non comporta necessariamente un’attività illecita di raccolta del risparmio tra il pubblico, in quanto occorre anche individuare cosa si debba intendere per "pubblico", specie in caso di società con un numero limitato di Soci.
Si ritiene opportuno evidenziare comunque, quanto previsto dal comma 2, dell’art. 2 della delibera in esame che, in relazione all’individuazione delle tipologie di raccolta che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, riporta testualmente: "sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento".
Quindi, anche in mancanza di uno o più dei requisiti indicati, qualora la società ottenga finanziamenti sulla base di trattative personalizzate con singoli soci, contrattualmente formalizzate, non si evidenzia alcun comportamento illecito.
A ben vedere, considerato che l’art. 2 citato non fa riferimento a Soci, bensì a "singoli soggetti", si può fondatamente ritenere legittima anche l’acquisizione di finanziamenti da soggetti terzi, purché sulla base di trattative personalizzate.
In questi casi è comunque opportuno che le operazioni effettuate siano occasionali, non standardizzate.
La predisposizione di appositi contratti, possibilmente con l’attribuzione di data certa, oltre a soddisfare la condizione citata, consente di vanificare eventuali tentativi di riqualificazione dei finanziamenti Soci in apporti di capitale e/o di contrastare la presunzione legale di onerosità delle somme e la conseguente percezione degli interessi da parte del mutuante.
Il successivo comma 2, testualmente dispone: "La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche."
La violazione delle prescrizioni dell’art. 11 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione è sanzionata penalmente ai sensi dei successivi articoli 130 e 131.
Il comma 3 attribuisce al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il potere di stabilire limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie.
Il CICR ha emanato, in data 19 luglio 2005, la delibera n. 1058 che disciplina la materia.
Ciò premesso, in linea generale, l’acquisizione di finanziamenti presso soggetti diversi dalle banche e/o dagli operatori finanziari deve essere valutata con particolare attenzione per capire se costituisca o meno raccolta di risparmio presso il pubblico e, come tale, sia quindi riservata alle banche.
L’art. 6 della delibera del CICR in esame disciplina la Raccolta presso soci, consentendo alle società di raccogliere risparmio, in deroga alle regole generali, presso Soci, purchè sussistano alcuni requisiti:
· la facoltà di raccogliere risparmio presso i soci deve essere prevista nello statuto;
· i soci finanziatori devono detenere almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
· i soci devono essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
Il comma 2 dispone che "Per le società di persone tali condizioni non sono richieste".
Il requisito che, solitamente, crea maggiori problematiche è quello relativo all’anzianità di iscrizione nel libro Soci (per le S.r.l. si deve intendere nel Registro delle Imprese), in quanto accade molto spesso che le società, nei primissimi mesi (giorni) dalla costituzione abbiamo necessità di acquisire finanziamenti dai Soci, o che nuovi Soci, entrati da poco nella compagine sociale, siano chiamati a sopperire alle esigenze finanziarie della partecipata.
A questo proposito, merita sottolineare che l’eventuale assenza di uno o più dei tre requisiti non comporta necessariamente un’attività illecita di raccolta del risparmio tra il pubblico, in quanto occorre anche individuare cosa si debba intendere per "pubblico", specie in caso di società con un numero limitato di Soci.
Si ritiene opportuno evidenziare comunque, quanto previsto dal comma 2, dell’art. 2 della delibera in esame che, in relazione all’individuazione delle tipologie di raccolta che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, riporta testualmente: "sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento".
Quindi, anche in mancanza di uno o più dei requisiti indicati, qualora la società ottenga finanziamenti sulla base di trattative personalizzate con singoli soci, contrattualmente formalizzate, non si evidenzia alcun comportamento illecito.
A ben vedere, considerato che l’art. 2 citato non fa riferimento a Soci, bensì a "singoli soggetti", si può fondatamente ritenere legittima anche l’acquisizione di finanziamenti da soggetti terzi, purché sulla base di trattative personalizzate.
In questi casi è comunque opportuno che le operazioni effettuate siano occasionali, non standardizzate.
La predisposizione di appositi contratti, possibilmente con l’attribuzione di data certa, oltre a soddisfare la condizione citata, consente di vanificare eventuali tentativi di riqualificazione dei finanziamenti Soci in apporti di capitale e/o di contrastare la presunzione legale di onerosità delle somme e la conseguente percezione degli interessi da parte del mutuante.
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