Finanziamenti Usurai
APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL’USURA AGLI INTERESSI MORATORI ALLA LUCE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA
Alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità si è nuovamente aperto il dibattito sull’applicazione agli interessi moratori della disciplina in ordine all’usura.
La questione assume rilevanza vitale soprattutto all’interno di quei procedimenti instaurati dai clienti degli istituti di crediti per l’accertamento dell’eventuale superamento della soglia d’usura nei contratti di finanziamento da loro sottoscritti.
Mai alcun dubbio è sorto sull’applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma II, c.c. in ordine agli interessi corrispettivi, i quali rappresentano un corrispettivo per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore; a mero titolo esemplificativo, rientrano nella predetta categoria quelli dovuti dal creditore su capitali concessi a mutuo, nonché quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Per la differente funzione sanzionatoria e risarcitoria che, invece, connota gli interessi moratori non sono mancate correnti a favore dell’esclusione dei medesimi dal rispetto delle soglie d’usura.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Vercelli (16/11/2011), il quale ha ritenuto assimilabile la pattuizione relativa agli interessi moratori alla clausola penale di cui all’art. 1384 c.c., in virtù del quale la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva dell’adempimento.
Il poc’anzi citato tribunale ha, altresì, desunto che mentre gli interessi corrispettivi maturano con il passare del tempo, la mora, essendo ricollegabile solo all’evento "ritardo nell’adempimento" è, pertanto, esclusa dal calcolo del tasso effettivo globale medio (c.d. TEGM).
Vero è che anche la Banca d’Italia si sia pronunciata a sfavore della comprensione del tasso di mora nel computo del tasso soglia, ma i pareri del citato ente non hanno natura vincolante e, pertanto, costituiscono solamente una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti.
La questione, tuttavia, si pone su un piano diverso: è ormai da tempo assodato che gli interessi di mora non concorrano a determinare il TEGM, ma a ciò non consegue la non assogettabilità dei medesimi al rispetto delle soglie d’usura.
Le recenti pronunce della Cassazione (Cass. 350/2013), nonché della Corte d’Appello di Venezia (Cass. 342/2013), del Tribunale di Milano (Sent. 23/01/2014; Ord. 28/01/2014) e di Padova (Ord. 08/05/2014) si sono espresse, invece, a favore dell’applicabilità di quanto previsto agli artt. 644 c.p. e 1815, comma II, c.c . anche agli interessi moratori, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
In particolare, con riferimento alla pattuizione di interessi di mora in un contrattto di mutuo, la S.C., nella sentenza 350/2013, si è così pronunciata: "ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p e dell’art. 1815 comma II c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora".
Per comprendere l’evoluzione normativa della questione de qua occorre partire dall’analisi dell’art. 644 c.p., e specialmente dell’art. 1815 co II c.c., il quale prevede la non debenza di interessi in caso di riscontrata usura, a seguito della modifica della L. 108/1996 e dalla L. 24/2001.
In particolare, l’art.2 della L. 108/1996 dispone che il ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei cambi, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per le imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto, successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo in Gazzetta Ufficiale.
Il legislatore, pertanto, ha demandato ad un atto amministrativo la determinazione in concreto di un limite oggettivo che deve servire come parametro di riferimento per l’accertamento dell’usurarietà dei tassi.
Sicuramente le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia non possono derogare al dettato normativo né tantomeno essere vincolanti in sede giudiziaria.
L’art. 1815, comma II, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione normativa operata dalla L. 108/1996 e dalla L. 24/2001, prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio dell’esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di riscontro di interessi usurari, la clausola che li prevede è nulla e, pertanto, non sono dovuti interessi all’istituto di credito per il capitale prestato in precedenza.
Tale principio è dettagliatamente analizzato dalla Corte d’Appello Veneziana, la quale ha espresso una visione connotata "dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno a favore del limite oggettivo della soglia di cui all’art. 2, comma IV, L. 108/1996".
Emerge chiaramente da tale pronuncia l’esigenza di un criterio oggettivo, non dipendente da valutazioni personali quali, ad esempio, la valutazione dello stato di bisogno.
Il dettato dell’art. 1815, comma II, c.c. non lascia adito a dubbi: se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Se il legislatore avesse voluto prevedere diversamente, avrebbe identificato con maggior precisione le categorie di interessi affette da nullità in caso di riscontrata usura.
Tuttavia, nonostante le funzioni di interessi corrispettivi e moratori siano ben diverse, l’art. 1815 c.c. fa riferimento alla convenzione di interessi usurari senza distinguere tra le predette categorie.
Dalla previsione indifferenziata di cui all’art. 1815, comma II, c.c. la Corte d’Appello di Venezia ha fatto discendere il principio per cui la sanzione ivi prevista si applica a qualunque somma dovuta a titolo di interesse a prescindere dalla natura corrispettiva o moratoria: la ratio del suddetto articolo di appalesa come estremamente punitiva nei confronti di chiunque stabilisca interessi usurari.
Occorre a questo punto analizzare quali effetti comporta l’applicabilità della disciplina dell’usura anche al tasso moratorio.
Una parte della giurisprudenza, pur ritenendo applicabile il regime sanzionatorio di cui al predetto articolo a seguito del superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori, ne ha ristretto la portata.
Il Tribunale di Milano (Ord. 28/01/2014) si è così espressa: "in presenza di un tasso di mora debordante la soglia d’usaura, la sanzione della non debenza è circoscritta solo agli interessi di mora".
Secondo il giudice meneghino, dunque, la nullità del tasso moratorio non travolge il tasso corrispettivo, che sarà comunque dovuto.
Tale interpretazione non appare condivisibile alla luce della ratio della riforma dell’art. 1815, comma II, c.c. a seguito della L. 108/1996: lo scopo del regime sanzionatorio ivi previsto è la tutela del contraente con conversione del mutuo oneroso a gratuito
A parere della già citata Corte d’Appello di Venezia e del Tribunale di Padova (Ord. 28/05/2014), invece, la nullità si estende anche a quanto pattuito a titolo di interesse corrispettivo in quanto se è vero il dettato normativo non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, ed il tasso moratorio pattuito è composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, allora, qualora il medesimo sia usurario non può che travolgere nella sanzione di nullità tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il tasso corrispettivo.
L’art. 1815, comma II, c.c. deve essere coordinato, altresì, con il disposto dell’art. 1419, comma II, c.c., il quale prevede che la dichiarazione di nullità di singole clausole non comporti la nullità dell’intero contratto e che le clausole dichiarate nulle siano sostituite di diritto da norme imperative.
Infine, giova osservare come numerose azioni legali instaurate recentemente sono fondate sull’accertamento del superamento del tasso di soglia d’usura da parte della somma del tasso corrispettivo e del tasso di mora.
Tale operazione aritmetica risulta priva di fondamento e irragionevole in quanto dall’enunciato della sentenza della Corte d’Appello di Venezia non emerge che per la verifica dell’usura di un contratto di mutuo sia necessario sommare i predetti tassi.
Ben diverso, e piuttosto frequente peraltro, è che il contratto stesso, al fine di determinare il tasso di mora, preveda una maggiorazione in punti percentuali del tasso corrispettivo: in questo caso non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo bensì la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.
In caso di ritardo dell’adempimento, infatti, in sostituzione degli interessi corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora, ovviamente superiore rispetto ai precedenti per la loro funzione sanzionatoria e risarcitoria: la somma dei tassi risulta, pertanto, un’operazione scorretta.
E’ evidente, pertanto, che la mora è connotata dall’eventualità e la straordinarietà, non rientrando nel normale corso dell’operazione di finanziamento; tuttavia, emerge altresì necessità, esplicitata dalla L. 108/1996, che il contraente sia tutelato a 360 gradi dall’usura, dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.
(a cura dell’avv. Paolo Polato e della dott. ssa Sara Trevisan)
La questione assume rilevanza vitale soprattutto all’interno di quei procedimenti instaurati dai clienti degli istituti di crediti per l’accertamento dell’eventuale superamento della soglia d’usura nei contratti di finanziamento da loro sottoscritti.
Mai alcun dubbio è sorto sull’applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma II, c.c. in ordine agli interessi corrispettivi, i quali rappresentano un corrispettivo per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore; a mero titolo esemplificativo, rientrano nella predetta categoria quelli dovuti dal creditore su capitali concessi a mutuo, nonché quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Per la differente funzione sanzionatoria e risarcitoria che, invece, connota gli interessi moratori non sono mancate correnti a favore dell’esclusione dei medesimi dal rispetto delle soglie d’usura.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Vercelli (16/11/2011), il quale ha ritenuto assimilabile la pattuizione relativa agli interessi moratori alla clausola penale di cui all’art. 1384 c.c., in virtù del quale la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva dell’adempimento.
Il poc’anzi citato tribunale ha, altresì, desunto che mentre gli interessi corrispettivi maturano con il passare del tempo, la mora, essendo ricollegabile solo all’evento "ritardo nell’adempimento" è, pertanto, esclusa dal calcolo del tasso effettivo globale medio (c.d. TEGM).
Vero è che anche la Banca d’Italia si sia pronunciata a sfavore della comprensione del tasso di mora nel computo del tasso soglia, ma i pareri del citato ente non hanno natura vincolante e, pertanto, costituiscono solamente una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti.
La questione, tuttavia, si pone su un piano diverso: è ormai da tempo assodato che gli interessi di mora non concorrano a determinare il TEGM, ma a ciò non consegue la non assogettabilità dei medesimi al rispetto delle soglie d’usura.
Le recenti pronunce della Cassazione (Cass. 350/2013), nonché della Corte d’Appello di Venezia (Cass. 342/2013), del Tribunale di Milano (Sent. 23/01/2014; Ord. 28/01/2014) e di Padova (Ord. 08/05/2014) si sono espresse, invece, a favore dell’applicabilità di quanto previsto agli artt. 644 c.p. e 1815, comma II, c.c . anche agli interessi moratori, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
In particolare, con riferimento alla pattuizione di interessi di mora in un contrattto di mutuo, la S.C., nella sentenza 350/2013, si è così pronunciata: "ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p e dell’art. 1815 comma II c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora".
Per comprendere l’evoluzione normativa della questione de qua occorre partire dall’analisi dell’art. 644 c.p., e specialmente dell’art. 1815 co II c.c., il quale prevede la non debenza di interessi in caso di riscontrata usura, a seguito della modifica della L. 108/1996 e dalla L. 24/2001.
In particolare, l’art.2 della L. 108/1996 dispone che il ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei cambi, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per le imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto, successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo in Gazzetta Ufficiale.
Il legislatore, pertanto, ha demandato ad un atto amministrativo la determinazione in concreto di un limite oggettivo che deve servire come parametro di riferimento per l’accertamento dell’usurarietà dei tassi.
Sicuramente le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia non possono derogare al dettato normativo né tantomeno essere vincolanti in sede giudiziaria.
L’art. 1815, comma II, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e, a seguito della revisione normativa operata dalla L. 108/1996 e dalla L. 24/2001, prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio dell’esigenza di maggiore tutela del debitore: in caso di riscontro di interessi usurari, la clausola che li prevede è nulla e, pertanto, non sono dovuti interessi all’istituto di credito per il capitale prestato in precedenza.
Tale principio è dettagliatamente analizzato dalla Corte d’Appello Veneziana, la quale ha espresso una visione connotata "dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno a favore del limite oggettivo della soglia di cui all’art. 2, comma IV, L. 108/1996".
Emerge chiaramente da tale pronuncia l’esigenza di un criterio oggettivo, non dipendente da valutazioni personali quali, ad esempio, la valutazione dello stato di bisogno.
Il dettato dell’art. 1815, comma II, c.c. non lascia adito a dubbi: se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Se il legislatore avesse voluto prevedere diversamente, avrebbe identificato con maggior precisione le categorie di interessi affette da nullità in caso di riscontrata usura.
Tuttavia, nonostante le funzioni di interessi corrispettivi e moratori siano ben diverse, l’art. 1815 c.c. fa riferimento alla convenzione di interessi usurari senza distinguere tra le predette categorie.
Dalla previsione indifferenziata di cui all’art. 1815, comma II, c.c. la Corte d’Appello di Venezia ha fatto discendere il principio per cui la sanzione ivi prevista si applica a qualunque somma dovuta a titolo di interesse a prescindere dalla natura corrispettiva o moratoria: la ratio del suddetto articolo di appalesa come estremamente punitiva nei confronti di chiunque stabilisca interessi usurari.
Occorre a questo punto analizzare quali effetti comporta l’applicabilità della disciplina dell’usura anche al tasso moratorio.
Una parte della giurisprudenza, pur ritenendo applicabile il regime sanzionatorio di cui al predetto articolo a seguito del superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori, ne ha ristretto la portata.
Il Tribunale di Milano (Ord. 28/01/2014) si è così espressa: "in presenza di un tasso di mora debordante la soglia d’usaura, la sanzione della non debenza è circoscritta solo agli interessi di mora".
Secondo il giudice meneghino, dunque, la nullità del tasso moratorio non travolge il tasso corrispettivo, che sarà comunque dovuto.
Tale interpretazione non appare condivisibile alla luce della ratio della riforma dell’art. 1815, comma II, c.c. a seguito della L. 108/1996: lo scopo del regime sanzionatorio ivi previsto è la tutela del contraente con conversione del mutuo oneroso a gratuito
A parere della già citata Corte d’Appello di Venezia e del Tribunale di Padova (Ord. 28/05/2014), invece, la nullità si estende anche a quanto pattuito a titolo di interesse corrispettivo in quanto se è vero il dettato normativo non consente di effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, ed il tasso moratorio pattuito è composto dallo stesso tasso degli interessi corrispettivi al quale va aggiunta una determinata maggiorazione, allora, qualora il medesimo sia usurario non può che travolgere nella sanzione di nullità tutti i suoi elementi costitutivi, compreso il tasso corrispettivo.
L’art. 1815, comma II, c.c. deve essere coordinato, altresì, con il disposto dell’art. 1419, comma II, c.c., il quale prevede che la dichiarazione di nullità di singole clausole non comporti la nullità dell’intero contratto e che le clausole dichiarate nulle siano sostituite di diritto da norme imperative.
Infine, giova osservare come numerose azioni legali instaurate recentemente sono fondate sull’accertamento del superamento del tasso di soglia d’usura da parte della somma del tasso corrispettivo e del tasso di mora.
Tale operazione aritmetica risulta priva di fondamento e irragionevole in quanto dall’enunciato della sentenza della Corte d’Appello di Venezia non emerge che per la verifica dell’usura di un contratto di mutuo sia necessario sommare i predetti tassi.
Ben diverso, e piuttosto frequente peraltro, è che il contratto stesso, al fine di determinare il tasso di mora, preveda una maggiorazione in punti percentuali del tasso corrispettivo: in questo caso non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo bensì la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora.
In caso di ritardo dell’adempimento, infatti, in sostituzione degli interessi corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora, ovviamente superiore rispetto ai precedenti per la loro funzione sanzionatoria e risarcitoria: la somma dei tassi risulta, pertanto, un’operazione scorretta.
E’ evidente, pertanto, che la mora è connotata dall’eventualità e la straordinarietà, non rientrando nel normale corso dell’operazione di finanziamento; tuttavia, emerge altresì necessità, esplicitata dalla L. 108/1996, che il contraente sia tutelato a 360 gradi dall’usura, dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.
(a cura dell’avv. Paolo Polato e della dott. ssa Sara Trevisan)
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