Finanziamento soci e prova della infruttuosità
La norma di comportamento n. 194 dell'AIDC illustra quali sono i documenti utilizzabili per provare l'infruttuosità dei finanziamenti dei soci
L'art. 46 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi prevede che le somme versate alle società dai loro soci si considerano date a mutuo ove dalle scritture contabili non risulti un diverso titolo.
L'art. 45 comma 2 del TUIR pone poi una serie di presunzioni, ossia che gli interessi:
• si presumano percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto;
• si presumano percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta se non è stabilita una diversa scadenza in modo scritto;
• si computino al saggio legale se non è determinata per iscritto una diversa misura.
La norma di comportamento n. 194 dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti commenta tali disposizioni rilevando che la presunzione contenuta nell’art. 46 del TUIR serve a distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo, fruttifero o infruttifero di interessi, da quelli effettuati a titolo diverso.
Se il versamento è effettuato a titolo di mutuo, l’art. 1815 c.c. presume che esso sia fruttifero "salvo diversa volontà delle parti", la cui prova può essere data con qualunque mezzo. In assenza di pattuizioni, o nel caso di mutuo convenuto tra le parti come fruttifero senza una quantificazione della misura e della tempistica degli interessi, si applicano le disposizioni dell’art. 45 comma 2 del TUIR.
Riguardo ai mezzi di prova dell’infruttuosità del finanziamento, l’AIDC ipotizza l’utilizzo dei seguenti documenti:
• scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;
• atto pubblico;
• scrittura privata in qualunque forma;
• delibera assembleare o dell’organo amministrativo;
• copia ordini di bonifico con causale "finanziamento infruttifero soci" o similare e/o estratti conto bancari che evidenziano analoghe causali;
• informativa di bilancio.
L'art. 45 comma 2 del TUIR pone poi una serie di presunzioni, ossia che gli interessi:
• si presumano percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto;
• si presumano percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta se non è stabilita una diversa scadenza in modo scritto;
• si computino al saggio legale se non è determinata per iscritto una diversa misura.
La norma di comportamento n. 194 dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti commenta tali disposizioni rilevando che la presunzione contenuta nell’art. 46 del TUIR serve a distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo, fruttifero o infruttifero di interessi, da quelli effettuati a titolo diverso.
Se il versamento è effettuato a titolo di mutuo, l’art. 1815 c.c. presume che esso sia fruttifero "salvo diversa volontà delle parti", la cui prova può essere data con qualunque mezzo. In assenza di pattuizioni, o nel caso di mutuo convenuto tra le parti come fruttifero senza una quantificazione della misura e della tempistica degli interessi, si applicano le disposizioni dell’art. 45 comma 2 del TUIR.
Riguardo ai mezzi di prova dell’infruttuosità del finanziamento, l’AIDC ipotizza l’utilizzo dei seguenti documenti:
• scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;
• atto pubblico;
• scrittura privata in qualunque forma;
• delibera assembleare o dell’organo amministrativo;
• copia ordini di bonifico con causale "finanziamento infruttifero soci" o similare e/o estratti conto bancari che evidenziano analoghe causali;
• informativa di bilancio.
Articolo del: