Finanziamento soci e prova della infruttuosità


La norma di comportamento n. 194 dell'AIDC illustra quali sono i documenti utilizzabili per provare l'infruttuosità dei finanziamenti dei soci
Finanziamento soci e prova della infruttuosità
L'art. 46 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi prevede che le somme versate alle società dai loro soci si considerano date a mutuo ove dalle scritture contabili non risulti un diverso titolo.

L'art. 45 comma 2 del TUIR pone poi una serie di presunzioni, ossia che gli interessi:
• si presumano percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto;
• si presumano percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta se non è stabilita una diversa scadenza in modo scritto;
• si computino al saggio legale se non è determinata per iscritto una diversa misura.

La norma di comportamento n. 194 dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti commenta tali disposizioni rilevando che la presunzione contenuta nell’art. 46 del TUIR serve a distinguere i versamenti effettuati a titolo di mutuo, fruttifero o infruttifero di interessi, da quelli effettuati a titolo diverso.
Se il versamento è effettuato a titolo di mutuo, l’art. 1815 c.c. presume che esso sia fruttifero "salvo diversa volontà delle parti", la cui prova può essere data con qualunque mezzo. In assenza di pattuizioni, o nel caso di mutuo convenuto tra le parti come fruttifero senza una quantificazione della misura e della tempistica degli interessi, si applicano le disposizioni dell’art. 45 comma 2 del TUIR.

Riguardo ai mezzi di prova dell’infruttuosità del finanziamento, l’AIDC ipotizza l’utilizzo dei seguenti documenti:
• scambio di corrispondenza, anche in forma elettronica;
• atto pubblico;
• scrittura privata in qualunque forma;
• delibera assembleare o dell’organo amministrativo;
• copia ordini di bonifico con causale "finanziamento infruttifero soci" o similare e/o estratti conto bancari che evidenziano analoghe causali;
• informativa di bilancio.

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di dott. Stefano Bonaldo

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