Fiscalità degli immobili
I chiarimenti dell'Agenzia sulla fiscalità degli immobili
La recente CM 27/2016 ha fornito rilevanti precisazioni nell'ambito della fiscalità immobiliare in relazione a svariati argomenti che vanno dalle agevolazioni sulla "prima casa" alla rendita degli "imbullonati", passando per compravendite, locazioni, leasing abitativo e quant'altro.
Tra i principali chiarimenti segnalo quanto segue:
* contratto di locazione: il nuovo obbligo di registrazione delle locazioni in capo al locatore (L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86; pertanto, sono obbligati all'adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell'immobile. Si rileva, poi, che le novità della L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria (art. 69 del DPR 131/86) da applicare in caso di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione.
* proroga tacita locazione: la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telemativi dell'Agenzia - software RLI/RLI web - oppure presentandolo presso l'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione), nel termine di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo la scadenza del contratto.
* bonus prima casa: il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo il 01/01/2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler o poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza alle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi. In tal caso, la decorrenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni. Invece, decorso 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza nessuna comunicazione presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dell'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento.
Tra i principali chiarimenti segnalo quanto segue:
* contratto di locazione: il nuovo obbligo di registrazione delle locazioni in capo al locatore (L. 208/2015) non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell'imposta di registro, dagli artt. 10 e 57 del DPR 131/86; pertanto, sono obbligati all'adempimento della registrazione e al pagamento della relativa imposta sia il locatore che il conduttore dell'immobile. Si rileva, poi, che le novità della L. 208/2015 non hanno modificato la disciplina sanzionatoria (art. 69 del DPR 131/86) da applicare in caso di omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione.
* proroga tacita locazione: la comunicazione della proroga tacita del contratto di locazione deve essere presentata mediante modello RLI (da inviare utilizzando i servizi telemativi dell'Agenzia - software RLI/RLI web - oppure presentandolo presso l'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di locazione), nel termine di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo la scadenza del contratto.
* bonus prima casa: il contribuente, ove prima del decorso di 1 anno dall'acquisto della "prima casa", avvenuto (dopo il 01/01/2016) senza aver già alienato l'immobile in precedenza acquistato con il beneficio, si renda conto di non voler o poter ottemperare all'obbligo di alienazione, può inviare apposita istanza alle Entrate, comunicando il mancato assolvimento della condizione e richiedendo la riliquidazione dell'imposta e degli interessi. In tal caso, la decorrenza sarà evitata e non saranno dovute sanzioni. Invece, decorso 1 anno senza che la "vecchia" prima casa sia alienata (e senza nessuna comunicazione presentata all'Agenzia), si verifica la decadenza dell'agevolazione e sono dovute le sanzioni. Queste ultime sono dovute in misura ridotta ove si acceda al ravvedimento.
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