Fiscalizzazione degli abusi, no in area vincolata
Fiscalizzare l’abuso edilizio. Non è possibile nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Lo afferma con forza la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 3579 del 28 gennaio 2021, ponendo fine ad un lunghissimo dibattito dottrinale e giurisprudenziale in sede di giustizia amministrativa circa l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 33 e comma 2 art. 34 del T.u.e. Edilizia rispetto agli abusi edilizi realizzati in area paesaggisticamente tutelata.
La Sentenza in esame è stata pronunciata dal massimo organo giurisdizionale del bel paese chiamato a decidere nel merito circa un ordine di demolizione di un immobile realizzato in area vincolata senza alcun permesso a costruire.
Il commento alla decisione non può prescindere dall’esame degli istituti di diritto sostanziale.
La fiscalizzazione dell’abuso è prevista quale estrema ratio rispetto alla demolizione di un immobile non conforme alla disciplina urbanistica vigente e consiste nell’applicazione di una sanzione amministrativa, pari al doppio del valore di costruzione, dell’immobile che non potrebbe essere demolito senza arrecare pregiudizio alle altre parti del fabbricato a cui esso stesso è connesso dal punto di vista strutturale. In sostanza il testo unico sull’edilizia prevede di fiscalizzare l’abuso in luogo del ripristino dello stato dei luoghi originario laddove ciò non sia possibile né dal punto di vista tecnico, né da quello strutturale.
La Corte di Cassazione fa in sostanza riferimento ai due principali istituti di fiscalizzazione dell’abuso, ovvero a quello ex art. 33, che disciplina le ipotesi in cui l’abuso si concreti in una ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da quest’ultimo, oppure in riferimento all’art. 34 comma 2 che invece restringe l’oggetto della fiscalizzazione ad un abuso che abbia per oggetto la difformità parziale rispetto ad una determinata concessione.
Riprendendo l’orientamento consolidato, e che cioè anche nell’ambito di interventi eseguiti in parziale difformità, la fiscalizzazione è applicabile solo nel caso in cui la demolizione non possa incidere in maniera negativa sulle altre parti dell’edificio, la Corte di Cassazione interviene sul tema, in risposta al ricorso di un cittadino contro l’ordine di demolizione da parte della Procura della Repubblica.
In sostanza lo stesso sarebbe da reputarsi illegittimo in quanto altra autorità, ovvero la p.a., non ha mai riscontrato la sua istanza di fiscalizzazione.
In prima analisi la Corte di Cassazione riporta integralmente la norma di cui all’art. 34 comma 2 T.u.e, facendo riferimento al presupposto, ovvero che si deve trattare di opere che sono state realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo.
Attraverso la lettura in combinato disposto della suddetta norma con quella prevista con il comma 3 dell’art. 32 T.u.e., la Corte comincia a chiarire che le opere realizzate in difformità dal titolo ed in zona sottoposta a vincolo sono sempre da ritenersi quale una variazione essenziale posta in essere in totale difformità.
La Corte di Cassazione, forte di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale qualunque sia la tipologia di intervento edilizio non assentito realizzato in zona sottoposta a vincolo è irrilevante ai fini dell’applicazione della legge penale il fatto che esso sia in totale o parziale difformità, esclude che l’istituto della fiscalizzazione possa essere applicato agli immobili abusivi in area vincolata in quanto, al di la della specifica qualificazione urbanistica, le opere di cui si discorre non possono essere mai ritenute in parziale difformità.
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