Fisco e canoni di locazione non percepiti
Se il conduttore non paga i canoni, il locatore è comunque obbligato a pagare le corrispondenti tasse?
Concedere un immobile in locazione oggi giorno è spesso un punto interrogativo.
Se il conduttore adempie diligentemente la propria obbligazione, pagando regolarmente i canoni, ci si può ritenere fortunati.
In questo caso, essendo i relativi canoni un vero e proprio reddito, la legge li assoggetta a tassazione.
Il TUIR (D.P.R., 22/12/1986 n° 917), all’art. 25, li definisce redditi fondiari e come tali li sottopone a tassazione poiché concorrono a formare il reddito delle persone fisiche.
I problemi sorgono quando il conduttore non paga più i canoni.
Lo Stato infatti non aspetta e le tasse vanno comunque pagate!
L’art. 26 del TUIR infatti stabilisce che "I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso".
La legge prevede però dei casi eccezionali in cui è possibile non pagare le tasse sui canoni non percepiti ma, solo se si verificano determinate condizioni.
La stessa legge prevede che: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
In parole povere affinché si possa evitare oltre al danno della mancata percezione dei canoini, anche la beffa del pagamento delle tasse sui corrispondenti canoni, è necessario che concorrano queste condizioni:
1. L’immobile deve essere locato ad uso abitativo con regolare contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
2. Il conduttore dell’immobile non deve aver versato i canoni dovuti rendendosi moroso;
3. Si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.
In questi casi, se la convalida dello sfratto arriva prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il proprietario è legittimato a non dichiararli.
In caso contrario, sarà obbligato comunque a dichiarare dei canoni non percepiti pagando poi le corrispondenti imposte ma nella prima dichiarazione successiva potrà determinare un credito di imposta magari da porre in compensazione con altre tasse dovute.
Se il conduttore adempie diligentemente la propria obbligazione, pagando regolarmente i canoni, ci si può ritenere fortunati.
In questo caso, essendo i relativi canoni un vero e proprio reddito, la legge li assoggetta a tassazione.
Il TUIR (D.P.R., 22/12/1986 n° 917), all’art. 25, li definisce redditi fondiari e come tali li sottopone a tassazione poiché concorrono a formare il reddito delle persone fisiche.
I problemi sorgono quando il conduttore non paga più i canoni.
Lo Stato infatti non aspetta e le tasse vanno comunque pagate!
L’art. 26 del TUIR infatti stabilisce che "I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso".
La legge prevede però dei casi eccezionali in cui è possibile non pagare le tasse sui canoni non percepiti ma, solo se si verificano determinate condizioni.
La stessa legge prevede che: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
In parole povere affinché si possa evitare oltre al danno della mancata percezione dei canoini, anche la beffa del pagamento delle tasse sui corrispondenti canoni, è necessario che concorrano queste condizioni:
1. L’immobile deve essere locato ad uso abitativo con regolare contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
2. Il conduttore dell’immobile non deve aver versato i canoni dovuti rendendosi moroso;
3. Si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.
In questi casi, se la convalida dello sfratto arriva prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il proprietario è legittimato a non dichiararli.
In caso contrario, sarà obbligato comunque a dichiarare dei canoni non percepiti pagando poi le corrispondenti imposte ma nella prima dichiarazione successiva potrà determinare un credito di imposta magari da porre in compensazione con altre tasse dovute.
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