Fondi Pensione: caratteristiche fiscali
La previdenza complementare ha 3 fasi distinte di tassazione: la contribuzione, l'accumulazione e la prestazione
La previdenza complementare comprende sia i fondi pensione che le polizze pensionistiche; le caratteristiche fiscali sono piuttosto complesse anche in relazione a vincoli regolamentari e alla variazione della normativa nel tempo.
Noi approfondiremo gli aspetti fiscali in vigore dal 1° gennaio 2007 e a tal proposito entriamo subito nel vivo dell’argomento affermando che il processo di funzionamento della previdenza complementare ha 3 fasi, ognuna con la propria particolarità fiscale:
1) La contribuzione, è la fase di costituzione del montante;
2) L'accumulazione, è la gestione delle risorse accumulate;
3) La prestazione, cioè l’erogazione di un certo livello di reddito al pensionamento.
La fiscalità viene definita ETT: Esenzione (fase della contribuzione), Tassazione (accumulazione/rendimento), Tassazione (prestazione).
LA CONTRIBUZIONE
I contributi o i premi versati sono deducibili dal reddito complessivo, base imponibile per l’Irpef dell’aderente, fino a un massimale annuo di 5.164,57 euro. Tale limite annuo è attribuibile a ciascun contribuente e deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il contributo è stato pagato, tenendo conto anche di versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico.
Non sussiste alcun vincolo in merito alla tipologia di reddito, sia essi derivanti da lavoro dipendente, autonomo, fondiario, di capitale, ecc. L’unica condizione per la deducibilità fiscale è che l’importo pagato vada a decurtare l’imponibile Irpef corrispondente al reddito complessivo da dichiarazione dei redditi. Sono esclusi, quindi, i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria.
Nell’ipotesi di impossibilità di deduzione, per mancanza di reddito imponibile o per superamento del massimale, è possibile evitare la successiva imposizione in fase di erogazione delle prestazioni comunicando l’importo non dedotto al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al pagamento.
L’ACCUMULAZIONE
Il fondo pensione investe quanto ricevuto dagli aderenti in attività finanziarie. Il rendimento maturato annualmente derivante dagli investimenti del fondo sono assoggettati a un’imposta del 20%, mentre ai titoli pubblici l’aliquota applicata è del 12,5%.
LE PRESTAZIONI
Per tutte le prestazioni erogate in forma di capitale, la base imponibile, sulla quale il fondo pensione deve operare la ritenuta, è commisurata all’ammontare complessivo al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti (in sostanza, la base imponibile corrisponde ai contributi dedotti).
Quindi, le prestazioni erogate a seguito di pensionamento o altri casi, quali la morte dell’aderente, l’invalidità permanente o la cessazione dell’attività lavorativa sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%.
La suddetta aliquota d’imposta si riduce a partire dal 16° anno di contribuzione al fondo nella misura dello 0,30% annuo fino al limite del 9%, corrispondente a una contribuzione di 35 anni. Per i riscatti volontari, esercitati prima del termine previsto e per cause diverse dalle precedenti, dipendenti solo dalla volontà dell’aderente al fondo, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
Per le prestazioni riconosciute all’aderente in forma di rendita, l’imponibile fiscale corrisponde all’ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (contributi non dedotti dal reddito e rendimenti finanziari). Anche in tale caso sull’imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile progressivamente fino al 9%.
Nell’erogazione in fase di rendite il montante della posizione continua a essere reinvestito: i rendimenti finanziari, se determinabili, conseguiti successivamente alla maturazione del diritto di percezione della prestazione pensionistica in forma periodica, sono soggetti all’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
http://www.danielevarriale.it/fondi-pensione-caratteristiche-fiscali/
Noi approfondiremo gli aspetti fiscali in vigore dal 1° gennaio 2007 e a tal proposito entriamo subito nel vivo dell’argomento affermando che il processo di funzionamento della previdenza complementare ha 3 fasi, ognuna con la propria particolarità fiscale:
1) La contribuzione, è la fase di costituzione del montante;
2) L'accumulazione, è la gestione delle risorse accumulate;
3) La prestazione, cioè l’erogazione di un certo livello di reddito al pensionamento.
La fiscalità viene definita ETT: Esenzione (fase della contribuzione), Tassazione (accumulazione/rendimento), Tassazione (prestazione).
LA CONTRIBUZIONE
I contributi o i premi versati sono deducibili dal reddito complessivo, base imponibile per l’Irpef dell’aderente, fino a un massimale annuo di 5.164,57 euro. Tale limite annuo è attribuibile a ciascun contribuente e deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il contributo è stato pagato, tenendo conto anche di versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico.
Non sussiste alcun vincolo in merito alla tipologia di reddito, sia essi derivanti da lavoro dipendente, autonomo, fondiario, di capitale, ecc. L’unica condizione per la deducibilità fiscale è che l’importo pagato vada a decurtare l’imponibile Irpef corrispondente al reddito complessivo da dichiarazione dei redditi. Sono esclusi, quindi, i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria.
Nell’ipotesi di impossibilità di deduzione, per mancanza di reddito imponibile o per superamento del massimale, è possibile evitare la successiva imposizione in fase di erogazione delle prestazioni comunicando l’importo non dedotto al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo al pagamento.
L’ACCUMULAZIONE
Il fondo pensione investe quanto ricevuto dagli aderenti in attività finanziarie. Il rendimento maturato annualmente derivante dagli investimenti del fondo sono assoggettati a un’imposta del 20%, mentre ai titoli pubblici l’aliquota applicata è del 12,5%.
LE PRESTAZIONI
Per tutte le prestazioni erogate in forma di capitale, la base imponibile, sulla quale il fondo pensione deve operare la ritenuta, è commisurata all’ammontare complessivo al netto dei rendimenti e dei contributi non dedotti (in sostanza, la base imponibile corrisponde ai contributi dedotti).
Quindi, le prestazioni erogate a seguito di pensionamento o altri casi, quali la morte dell’aderente, l’invalidità permanente o la cessazione dell’attività lavorativa sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%.
La suddetta aliquota d’imposta si riduce a partire dal 16° anno di contribuzione al fondo nella misura dello 0,30% annuo fino al limite del 9%, corrispondente a una contribuzione di 35 anni. Per i riscatti volontari, esercitati prima del termine previsto e per cause diverse dalle precedenti, dipendenti solo dalla volontà dell’aderente al fondo, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%.
Per le prestazioni riconosciute all’aderente in forma di rendita, l’imponibile fiscale corrisponde all’ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (contributi non dedotti dal reddito e rendimenti finanziari). Anche in tale caso sull’imponibile viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile progressivamente fino al 9%.
Nell’erogazione in fase di rendite il montante della posizione continua a essere reinvestito: i rendimenti finanziari, se determinabili, conseguiti successivamente alla maturazione del diritto di percezione della prestazione pensionistica in forma periodica, sono soggetti all’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
http://www.danielevarriale.it/fondi-pensione-caratteristiche-fiscali/
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