Fondo d`integrazione salariale


Il Jobs Act, per tutelare i lavoratori non coperti dalla cassaintegrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ha previsto l'obbligarorietà dei FIS
Fondo d`integrazione salariale
FONDO D’INTEGRAZIONE SALARIALE
A decorrere dal 1 gennaio 2016 il fondo residuale (art 28 d.lgs 148/2015) è stato rinominato fondo di integrazione salariale.
I soggetti che hanno l’obbligo di aderirvi sono:
- i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori diversi non rientranti nell’ambito di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria
- E coloro che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 d.lgs 148/2015.
Il fondo d’integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, garantisce:
- l’assegno di solidarietà ex art 31 d.lgs 148/2015
- l’assegno ordinario ex art 30 d.lgs 148/2015 nel caso di datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione di cui all’art 30.
I trattamenti d’integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS nei limiti delle risorse disponibili.
I contributi sono per 2/3 a carico dell’azienda e per 1/3 a carico del lavoratore.
L’aliquota contributiva è pari allo:
- 0,45% per le aziende che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti;
- 0,65 % per le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- 4% della retribuzione persa dal lavoratore in seguito alla sospensione o alla riduzione dell’orario, integralmente a carico del datore, come contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni.
I datori di lavoro con un organico medio fino a 15 dipendenti possono chiedere l’assegno di solidarietà per le sospensioni o le riduzioni di orario a partire dal 1 luglio 2016, giorno in cui avverrà l’abrogazione del contratto di solidarietà.
ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
L’istanza deve essere presentata alla struttura Inps competente secondo l’ubicazione dell’unità produttiva, in analogia con le disposizioni previste per la CIGS e per la CIGO rispettivamente, non prima di 30 giorni (CIGS) e non oltre il termine di 15 (CIGO) dall’inizio della sospensione o riduzione di attività. L’azienda, una volta individuato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione o di riduzione dell’attività L’assegno semplificando per grandi linee ammonta all’80% della retribuzione globale relativa alle ore di lavoro perse.
Può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.
Le prestazioni sono erogate direttamente dal datore di lavoro e riconosciute dall’istituto attraverso il sistema del conguaglio e del rimborso.
Le imprese devono chiedere il rimborso di quanto erogato entro i sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.
ASSEGNO ORDINARIO DELL’INPS
L’Inps garantisce l’assegno ordinario alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti aderenti al FIS.
La durata dell’assegno ordinario è pari a un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
L’importo dell’assegno ordinario è pari all’’integrazione salariale (80% delle ore perse).
La domanda di accesso all’assegno ordinario dell’Inps deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre i 15 giorni seguenti.

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di Laura Anselmi

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