Fondo di garanzia dell'inps
Intervento dell'inps quale fondo di garanzia nel caso di fallimento; art. 102 legge fallimentare; previsione di insufficiente realizzo
INPS fondo di garanzia. Chiusura fallimento.
Con la crisi economica esistente, caso ormai sempre più frequente, è la chiusura del fallimento con attivo insufficiente, senza accertamento dello stato passivo ex art. 102 L.F.
Con la riforma del diritto fallimentare, come da ultimo modificato dal d.lgs. n.169/2007, ha prodotto un freno al meccanismo di funzionamento del "fondo di garanzia", alla luce dell'ultima formulazione dell'art. 102 della citata legge fallimentare (previsione di un insufficiente realizzo), che ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo, nel caso in cui non possa essere acquisito dall'attivo, somme da riconoscere a favore dei creditori "ammessi al passivo".
In questo caso, viene a mancare proprio "lo stato passivo" di cui al citato art. 2 della legge 297/1982, cagionando, ai dipendenti sottoposti ai datori di lavoro insolventi, per i quali il Tribunale decide di non procedere all'accertamento del passivo, il danno materiale di rimanere, "privi di tutela patrimoniale".
L’Inps, chiarisce con la circolare n. 32/2010 che quando il datore di lavoro sia una società per azioni o anche una società a responsabilità limitata, poiché l'art. 118 comma 2 LF, prevede la cancellazione dal Registro delle imprese, in caso di chiusura del fallimento, a causa dell'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il necessario requisito della insufficienza delle garanzie patrimoniali, si intende certificato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.
Per quanto concerne il credito questo deve essere accertato, con la presenza, in originale, di un titolo esecutivo quale: sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività, verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc, diffida accertativa emessa con provvedimento del Direttore della direzione territoriale del lavoro, avente efficacia anch'essa di titolo esecutivo.
Con tali requisiti è possibile accedere al fondo di garanzia dell’inps.
Con la crisi economica esistente, caso ormai sempre più frequente, è la chiusura del fallimento con attivo insufficiente, senza accertamento dello stato passivo ex art. 102 L.F.
Con la riforma del diritto fallimentare, come da ultimo modificato dal d.lgs. n.169/2007, ha prodotto un freno al meccanismo di funzionamento del "fondo di garanzia", alla luce dell'ultima formulazione dell'art. 102 della citata legge fallimentare (previsione di un insufficiente realizzo), che ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo, nel caso in cui non possa essere acquisito dall'attivo, somme da riconoscere a favore dei creditori "ammessi al passivo".
In questo caso, viene a mancare proprio "lo stato passivo" di cui al citato art. 2 della legge 297/1982, cagionando, ai dipendenti sottoposti ai datori di lavoro insolventi, per i quali il Tribunale decide di non procedere all'accertamento del passivo, il danno materiale di rimanere, "privi di tutela patrimoniale".
L’Inps, chiarisce con la circolare n. 32/2010 che quando il datore di lavoro sia una società per azioni o anche una società a responsabilità limitata, poiché l'art. 118 comma 2 LF, prevede la cancellazione dal Registro delle imprese, in caso di chiusura del fallimento, a causa dell'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il necessario requisito della insufficienza delle garanzie patrimoniali, si intende certificato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale.
Per quanto concerne il credito questo deve essere accertato, con la presenza, in originale, di un titolo esecutivo quale: sentenza, decreto ingiuntivo, decreto di esecutività, verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc, diffida accertativa emessa con provvedimento del Direttore della direzione territoriale del lavoro, avente efficacia anch'essa di titolo esecutivo.
Con tali requisiti è possibile accedere al fondo di garanzia dell’inps.
Articolo del: