Fondo di Garanzia Inps, come accedere e per quali prestazioni
Fondo di Garanzia INPS. Presupposti per l’accesso e prestazioni erogate
Premessa
Il Fondo di Garanzia, costituito presso l’Inps, liquida somme spettanti a titolo di retribuzione e di TFR al lavoratore privato che sia insinuato nello stato passivo del datore di lavoro fallito, o se il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento, abbia tentato un procedimento di esecuzione a suo carico senza successo.
Presupposti
Perché operi il Fondo di Garanzia sono necessari i seguenti presupposti:
- insolvenza del datore di lavoro;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- avvio di una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria).
Se il datore di lavoro non sia assoggettabile ad una procedura concorsuale, occorre che il lavoratore abbia tentato un procedimento di esecuzione a suo carico.
Prestazioni erogate dal Fondo
Il Fondo eroga in favore del lavoratore, in presenza dei sopraindicati presupposti:
a) il TFR, compresi interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) ratei di 13a mensilità;
c) retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro (se il lavoratore abbia cessato il rapporto prima della apertura della procedura).
d) somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e di maternità (è esclusa la indennità di malattia a carico dell’Inps) (L. n. 297/1982; Dlgs 80/1992).
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