Fondo di Garanzia INPS
Troppo spesso singoli lavoratori si trovano a dover fare i conti per difficoltà aziendali con il Fondo di Garanzia INPS. Presso il mio studio, altrettanto spesso, si presentano lavoratori la cui domanda non è stata accolta per mancanza nel rispetto dei termini pubblicati su alcune circolari INSP. Vi riporto, quindi, una domanda che mi è stata posta da un cliente la scorsa settimana, come segue: "Se la mia azienda (che non è già stata coinvolta in procedura concorsuale) non ha onorato le ultime tre buste paga ed il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) come lavoratore singolo posso accedere al Fondo di Garanzia INSP, ma quali sono i tempi di prescrizione per il deposito della mia domanda?"
Per la domanda al Fondo di Garanzia INPS, i tempi di prescrizione sono di 5 anni. Questo termine decorre dal deposito del Ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, solitamente.
Come sappiamo però il Fondo di Garanzia INPS interviene per tutelare i lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del datore di lavoro, erogando sia una porzione dei crediti di lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo (spesso l’importo retributivo depurato di rol, ferie, etc.), sia il TFR.
Quindi, se da un lato è importante presentare la domanda entro questo termine quinquennale per non perdere il diritto alla prestazione, c'è un'importante precisazione da fare al riguardo.
Secondo le disposizioni INPS, oltre al termine di prescrizione di 5 anni, esiste un ulteriore requisito temporale: è necessario avviare l'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).
Se non si intraprende questa azione esecutiva entro il termine di 6 mesi, l'INPS può effettivamente respingere la domanda al Fondo di Garanzia, come stabilito dalle circolari INPS sull'argomento (tra le varie v. Circolare numero 70 del 26-07-2023).
Sappiate anche che la lettera di intervento legale (o diffida) per il pagamento di quanto dovuto non costituisce “azione esecutiva” come richiesto dall'INPS.
Per "azione esecutiva" INPS intende l’intero iter di recupero coattivo, quindi una procedura esecutiva vera e propria, come ad esempio: il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo, con il pignoramento mobiliare (ovviamente negativo) e l'istanza di fallimento.
La semplice lettera di diffida, anche se inviata tramite un avvocato, è considerata solo un atto stragiudiziale che mette in mora il debitore, ma non costituisce l'inizio di un'azione esecutiva ai fini dell’accettazione della domanda di accesso al Fondo di Garanzia INPS.
In conclusione, per soddisfare il requisito dei 6 mesi, è necessario avviare una vera e propria procedura di recupero forzoso del credito attraverso i canali legali appropriati, depositando gli atti presso il tribunale competente. Questo requisito, essenziale per INPS, esiste perché il Fondo di Garanzia interviene in via surrogatoria, cioè subentrando nei diritti del lavoratore, ma solo dopo che quest'ultimo ha dimostrato di aver già tentato il recupero di quanto dovuto dal datore di lavoro con tutti i mezzi a propria disposizione.
Per saperne di più vi consiglio il sito INPS (https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50186.fondo-di-garanzia-del-tfr-e-dei-crediti-di-lavoro.html)
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