Fondo di garanzia per il Microcredito
L'intervento del fondo di garanzia per le PMI sulle "Operazioni di microcredito"
Con la pubblicazione in G.U. 107 dell’11 maggio 2015 del decreto del MISE del 18 maggio 2015 diviene vigente la procedura di accesso al fondo di garanzia per il Microcredito, al fine di favorire la microimprenditorialità nell’accesso alle fonti finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica per sostenere l’avvio e lo sviluppo delle microimprese e dei professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di 25.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di ulteriori 10.000 euro, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
L’intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificati motivi connessi con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento è di 7 anni.
L’intervento sulle operazioni di microcredito è incastonato nell’operatività generale del Fondo di garanzia della PMI, consentendo la concessione della garanzia pubblica a molte decine di migliaia di potenziali beneficiari, ad ulteriore conferma che non sarà necessaria alcuna corsa all’accaparramento della garanzia.
BENEFICIARI - visto quanto previsto in G.U. n. 107 dell’11/05/2015 http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/Mise_DECRETO18MAR2015.pdf - i professionisti o microimprenditori interessati possono recarsi possono recarsi presso il Consulente del Lavoro più vicino, consultando l’apposito elenco http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito, per verificare il possesso dei requisiti normativi previsti.
Verificato positivamente il possesso dei requisiti si consiglia di individuare, anche prima della prenotazione, un operatore di microcredito (Banca o intermediario finanziario vigilato) che sia interessato a tali attività, al fine di valutare in anticipo il tipo di finanziamento più consono alle proprie esigenze.
Fatto questo il potenziale beneficiario potrà procedere telematicamente alla prenotazione della garanzia, tramite il Consulente del Lavoro, ovvero accreditandosi direttamente al sito www.fondidigaranzia.it e compilando i campi richiesti.
Il sistema informativo del Fondo rilascerà, all’atto della prenotazione una ricevuta con un codice identificativo (voucher) e la relativa ricevuta di avvenuta prenotazione delle risorse, che dovrà essere presentata alla Banca individuata la quale dovrà entro cinque giorni lavorativi successivi, a pena di decadenza, confermare la prenotazione.
Avvenuta la conferma della prenotazione, decorrono 60 giorni entro i quali bisogna procedere alla definitiva richiesta di garanzia da parte dell’istituto bancario o operato di microcredito. Solo dopo questo ulteriore passaggio si potrà procedere alla stipula del contratto di finanziamento.
I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di 25.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di ulteriori 10.000 euro, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
- il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.
L’intermediario finanziatore può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.
Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificati motivi connessi con le caratteristiche del progetto finanziato.
La durata massima del finanziamento è di 7 anni.
L’intervento sulle operazioni di microcredito è incastonato nell’operatività generale del Fondo di garanzia della PMI, consentendo la concessione della garanzia pubblica a molte decine di migliaia di potenziali beneficiari, ad ulteriore conferma che non sarà necessaria alcuna corsa all’accaparramento della garanzia.
BENEFICIARI - visto quanto previsto in G.U. n. 107 dell’11/05/2015 http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2015/Mise_DECRETO18MAR2015.pdf - i professionisti o microimprenditori interessati possono recarsi possono recarsi presso il Consulente del Lavoro più vicino, consultando l’apposito elenco http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito, per verificare il possesso dei requisiti normativi previsti.
Verificato positivamente il possesso dei requisiti si consiglia di individuare, anche prima della prenotazione, un operatore di microcredito (Banca o intermediario finanziario vigilato) che sia interessato a tali attività, al fine di valutare in anticipo il tipo di finanziamento più consono alle proprie esigenze.
Fatto questo il potenziale beneficiario potrà procedere telematicamente alla prenotazione della garanzia, tramite il Consulente del Lavoro, ovvero accreditandosi direttamente al sito www.fondidigaranzia.it e compilando i campi richiesti.
Il sistema informativo del Fondo rilascerà, all’atto della prenotazione una ricevuta con un codice identificativo (voucher) e la relativa ricevuta di avvenuta prenotazione delle risorse, che dovrà essere presentata alla Banca individuata la quale dovrà entro cinque giorni lavorativi successivi, a pena di decadenza, confermare la prenotazione.
Avvenuta la conferma della prenotazione, decorrono 60 giorni entro i quali bisogna procedere alla definitiva richiesta di garanzia da parte dell’istituto bancario o operato di microcredito. Solo dopo questo ulteriore passaggio si potrà procedere alla stipula del contratto di finanziamento.
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