Fondo di garanzia per PMI: come fare domanda?


Fino al 31 dicembre 2020 è possibile chiedere il finanziamento di 25 mila euro con copertura del Fondo di garanzia per le PMI. Di seguito alcuni chiarimenti operativi.
Fondo di garanzia per PMI: come fare domanda?

Molto è stato scritto sulle novità introdotte dagli artt. 1 e 13 del Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 23 come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40 sul sostegno alle imprese e professionisti danneggiati dall’emergenza sanitaria derivante dal contagio del Coronavirus Covid-19.


1. Riferimenti normativi

Come noto, infatti, la lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità) convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, ha introdotto - in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI per permettere a chi svolge attività d’impresa di reperire la liquidità necessaria per far fronte all’attuale emergenza sanitaria.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.


2. Il finanziamento garantito dal fondo

1) Importo non superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione, fino ad un massimo di 30.000 euro;

2) Durata del finanziamento fino a 72 mesi, con la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione;

3) Copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione;

4) Possibilità di accedere al Fondo fino al 31 dicembre 2020;

5) L'intervento del Fondo di garanzia è automatico e gratuito.


3. Come fare domanda: chiarimenti operativi

Premesso quanto sopra ricordato, le poche righe che seguiranno avranno il fine di fornire chiarimenti operativi per l’inoltro della domanda di ammissione al Fondo di garanzia per le PMI.

Innanzitutto, al fine di attuare le prescrizioni normative contenute nella suddetta normativa emergenziale si evidenzia come nei giorni scorsi l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) abbia diffuso il modulo e le istruzioni per le banche necessarie per richiedere le garanzie previste dalla legge al suddetto Fondo di garanzia per le Pmi.

Il portale per le domande è operativo dalla giornata del 16 aprile 2020 ma, a quanto si legge dalla stampa, molte filiali stanno ancora adeguando le proprie procedure.

Come presentare la domanda per ottenere il finanziamento garantito al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione?

Il processo di presentazione della domanda è abbastanza semplice:

a) per calcolare quanto può essere erogato è necessario l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale, mentre per i soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2019 è necessaria un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 28/12/2002 o idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale Iva) comprovante l’ammontare dei ricavi;

b)  il modulo “Allegato 4 bis” deve essere compilato e inviato alla banca attraverso semplice mail con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità (oppure potrebbero essere forniti moduli da compilare direttamente sui siti della banca);

c) per accedere a questo finanziamento non è necessario essere correntisti della banca o aprire un conto corrente ad hoc presso l’istituto al quale ci si rivolge;

d) nella compilazione, dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa o della persona fisica beneficiaria, deve essere indicata la finalità per la quale è richiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità);

e)  il punto 17 della scheda 1 del modulo va compilato solo se il soggetto richiedente ha già beneficiato di aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19;

f) non devono invece essere indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo Pmi;

g) una volta ricevuta la domanda dal beneficiario, la banca provvederà quindi a inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo il quale darà riscontro della presa in carico della pratica;

h) a quel punto la banca potrà procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo. In teoria l’erogazione dovrebbe essere immediata;

i) se il soggetto chiede per la prima volta la garanzia del Fondo, dopo la presentazione della domanda, verranno inviate le credenziali per l’accesso al portale del Fondo sull’indirizzo di posta elettronica indicato. In questo modo il soggetto può accedere al portale per visualizzare lo stato di lavorazione delle garanzie richieste ed eventualmente evadere adempimenti a seguito di controlli documentali o escussione della garanzia. Le istruzioni sono comunque descritte nella “Guida operativa per l'inserimento delle richieste sul Portale FDG” sul sito del Fondo;

l) è bene ricordare, inoltre, che una volta ottenuto il prestito non dovranno essere rimborsate le quote di capitale per i primi due anni di finanziamento durante i quali verranno pagati soltanto gli interessi (ossia, 24 mesi di preammortamento);

m) Si stima che il tasso massimo di interesse applicabile in questi giorni (ma è un tasso variabile, per cui inciderà il momento dell’erogazione del prestito) è pari all’1,23 per cento.


È chiaro, dunque, che non si tratta di liquidità concessa a fondo perduto ma di un vero finanziamento che comporterà (ulteriore) indebitamento per tutte le micro, piccole e medie imprese che dovranno far fronte ai danni economico-finanziari derivanti dalla riduzione di lavoro e fatturato a causa delle misure governative adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19.

N.B. Per beneficiare delle garanzie serve, dettaglia il decreto, lo stato di “buona salute aziendale, come lo disciplina la Commissione europea, e sono inoltre escluse le aziende con crediti classificati “in sofferenza”, e ormai inesigibili. Come segno di attenzione rispetto a quel che è successo da febbraio sono state però comprese le aziende che hanno esposizioni classificate dalle banche come “inadempienze probabili” ovvero “scadute o sconfinamenti deteriorati”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020.

N.N.B. Poste Italiane non ha aderito al Fondo di Garanzia con la conseguente necessità per chi ha il Conto BancoPosta di aprire un conto corrente bancario per usufruire del finanziamento garantito dallo Stato previsto dal Decreto Liquidità.

In ogni caso, rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

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di Avv. Vincenzo Scaglione

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