Fondo di garanzia per veicolo non assicurato


Oneri probatori per ottenere in causa il risarcimento a seguito di sinistro causato da veicolo non assicurato
Fondo di garanzia per veicolo non assicurato
Vi sono molte cause intraprese contro l'impresa designata, che rappresenta la Consap - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) -, per danni causati da veicolo risultato poi privo di garanzia assicurativa, caso b dell'art.283 d.lgs.209/05 "codice delle assicurazioni".

Si premette che, dopo aver inviato una richiesta danni sia all'impresa designata che alla Consap, il danneggiato dovrà chiamare in causa sia l'impresa designata sia il proprietario del veicolo danneggiante, altrimenti la domanda sarebbe improcedibile, anche perchè il FGVS, ex art.292 del suindicato d.lgs., ha poi diritto di rivalersi contro il non assicurato per quanto fosse condannata a pagare al danneggiante. Quasi sempre comunque il Giudice concede un termine al danneggiato per poter integrare il contraddittorio contro il danneggiante.
Il danneggiato poi in causa dovrà provare sia la mancanza di assicurazione del veicolo danneggante, sia la responsabilità del suo conducente.

Per la scopertura assicurativa, qualora fosse intervenuta un'Autorità (Polstrada, Carabinieri, Polizia municipale) che avesse elevato contravvenzione ex art.193 - obbligo assicurativo - del codice della strada, la prova si intenderebbe fornita.
Invece se non fosse stata elevata tale contravvenzione, indipendentemente anche dalle dichiarazioni del danneggiante, il danneggiato dovrà fornire tale prova ai sensi dell'art.142 bis del codice delle assicurazioni chiedendo informazioni alla Consap sulla posizione assicurativa dell'altro veicolo. Se le informazioni Consap confermassero la mancanza, la scopertura si intenderebbe provata. Altrimenti, il Giudice potrebbe respingere la domanda per difetto di prova sulla scopertura assicurativa.

Per la responsabilità, il danneggiato dovrà provare come in qualsiasi altro incidente la colpa del conducente del veicolo non assicurato per ottenere il risarcimento dal FGVS, quindi, dalle risultanze di un rapporto dell'Autorità se fosse intervenuta, dalle deposizioni di eventuali testi se fossero poi ritenuti attendibili dal Giudice.
A volte il conducente del veicolo non assicurato sottoscrive congiuntamente col danneggiato il modulo CID (constatazione amichevole d'incidente), riconoscendo ivi la sua colpa. Ma, tale riconoscimento di responsabilità nel modulo CID non ha valore di prova verso il FGVS. Infatti, il riconoscimento di responsabilità di una parte verso l'altra non può obbligare il FGVS che è un terzo, perchè la c.d. confessione di colpa resa nel CID è solo una presunzione iuris tantum (che ammette la prova contraria) a carico dell'assicuratore (Cass. 10304/2007). Ma, poichè ovviamente il FGVS non è l'assicuratore del non assicurato, tale confessione non gli sarebbe opponibile.

Per il medesimo motivo potrebbe essere superfluo chiedere in causa l'interrogatorio del conducente del veicolo non assicurato per ottenere una confessione di colpa, perchè tale eventuale confessione resa in giudizio ex art.2733 cod. civ. "produce effetti solo nei confronti della parte che la fa ma non può acquisire valore di prova nei confronti di persone diverse dal confitente" (Cass. 22752/2004). Al massimo tale confessione, se si considerassero il non assicurato e il FGVS litisconsorti necessari (ma lo sono solo: processuali), resa da un litisconsorte potrà essere liberamente apprezzata dal Giudice verso gli altri litisconsorti, ma non ha valore di prova verso questi altri (Cass. sez.Un. 10311/2006) appunto qui il FGVS.

In conclusione, per ottenere il risarcimento sia dei danni fisici che materiali (nel caso b dell'art.283 sono risarcibili tutti e due) dall'impresa designata dal Fondo di Garanzia in caso di incidente con veicolo, che sia stato provato, non assicurato, occorrerà provare la colpa del conducente di tale veicolo. Prova da fornire soprattutto o dalle risultanze di un rapporto di un'Autorità se fosse intervenuta e/o con deposizioni testimoniali che fossero ritenute attendibili dal Giudice, o da una consulenza tecnica d'ufficio (ctu) disposta dal Giudice.

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di Avv. Marco Cicognani

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