Fondo di garanzia per veicolo non identificato
Oneri probatori per ottenere in causa il risarcimento a seguito di sinistro causato da veicolo datosi alla fuga
E' frequente il caso di cause intraprese contro l'impresa designata, che rappresenta la Consap - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), per danni causati da un veicolo non identificato, caso a) dell'art.283 d.lgs.209/05 "codice delle assicurazioni".
Il Giudice adito dovrà dapprima esaminare se la domanda fosse proponibile, perchè l'art.287 del d.lgs. prescrive che l'azione possa essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando sia stata ricevuta una richiesta danni inviata all'impresa designata e alla Consap.
Qualora non fosse stata inviata la raccomandata anche alla Consap la domanda sarà preliminarmente respinta per improponibilità, come da giurisprudenza quasi univoca di vari Tribunali e anche Giudici di Pace, in quanto pure la Corte Costituzionale (157/2013) ha indirettamente confermato che l'azione contro l'impresa designata debba essere preceduta da una raccomandata di richiesta danni alla stessa impresa e alla Consap.
Il Giudice, se la domanda fosse proponibile, poi, dovrà esaminare la fondatezza nel merito della richiesta contro l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il danneggiato dovrà provare, oltre che il sinistro sia avvenuto ad opera di un veicolo non identificato e con responsabilità del medesimo, anche che l'impossibilità dell'identificazione non sarebbe dovuta a colpa a lui imputabile (Cass. 12060/2014).
In tale ultima ipotesi, nessuna colpa potrà imputarsi al danneggiato se come pedone fosse investito, oppure se come automobilista fosse stato urtato da un veicolo immediatamente fuggito. Viceversa, qualora il conducente del veicolo danneggiante si fosse fermato e fosse anche sceso e si fosse allontanato solo in seguiito, in tali casi, molti giudici di merito hanno denegato il risarcmento al danneggiato non ferito o con ferite lievi non limitanti la sua capacità, per sua colpa nella mancata identificazione perchè sarebbe stato sufficiente rilevare un numero di targa e ne avrebbe avuto la possibilità.
La giurisprudenza ha poi sentenziato che la presentazione o la omessa presentazione di denunzia o querela contro ignoti sono circostanze ininfluenti a provare che il sinistro sia effettivamente avvenuto; potranno al più costituire meri indizi sull'effettivo avverarsi del sinistro (Casss. 2716/2014).
Qualora fosse intervenuta un'Autorità (Postrada, Carabinieri, Vigili Urbani) a redigere un rapporto, se dal medesimo risultasse il verificarsi del sinistro e la responsabilità del veicolo ignoto, anche attraverso deposizioni testimoniali raccolte sul posto dagli accertatori. la prova potrebbe ritenersi raggiunta.
Invece, se dal rapporto non risultasse, ad es. nel caso di scontro tra veicoli alcuna collisione oppure non fosse stata chiamata un'Autorità, in tale ipotesi, se poi anche disposta dal Giudice una ctu cinematica per la ricostruzione dell'incidente neanche da questa risultasse il sinistro e la responsabilità, la domanda potrebbe essere respinta. Potrebbe essere respinta anche se fossero poi stati indicati e sentiti testimoni, perchè per testi indicati solo in seguito il Giudicante potrebbe dubitare della loro attendibilità dopo aver vagliato la deposizione (Cass. 21729/2011).Un Giudice, a una prova "soggettiva" ad es. quale il racconto di un teste, di solito ritiene più attendibile una prova "oggettiva" ad es. le risultanze dei rilievi effettuatii in un rapporto.
Infine, opccorre ricordare che qualora fossero provati il verificarsi del sinistro e la responsabilità del veicolo non identificato, il danneggiato, ai sensi di legge, avrà diritto al risarcimento dei soli danni fisici ma non al risarcimento dei danni materiali. Avrà diritto anche al risarcimento dei danni materiali (al veicolo), però con una franchigia di euro 500, solo qualora avesse riportato gravi lesioni con un'invalidità permanente biologica del 10% o superiore.
Il Giudice adito dovrà dapprima esaminare se la domanda fosse proponibile, perchè l'art.287 del d.lgs. prescrive che l'azione possa essere proposta solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da quando sia stata ricevuta una richiesta danni inviata all'impresa designata e alla Consap.
Qualora non fosse stata inviata la raccomandata anche alla Consap la domanda sarà preliminarmente respinta per improponibilità, come da giurisprudenza quasi univoca di vari Tribunali e anche Giudici di Pace, in quanto pure la Corte Costituzionale (157/2013) ha indirettamente confermato che l'azione contro l'impresa designata debba essere preceduta da una raccomandata di richiesta danni alla stessa impresa e alla Consap.
Il Giudice, se la domanda fosse proponibile, poi, dovrà esaminare la fondatezza nel merito della richiesta contro l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Il danneggiato dovrà provare, oltre che il sinistro sia avvenuto ad opera di un veicolo non identificato e con responsabilità del medesimo, anche che l'impossibilità dell'identificazione non sarebbe dovuta a colpa a lui imputabile (Cass. 12060/2014).
In tale ultima ipotesi, nessuna colpa potrà imputarsi al danneggiato se come pedone fosse investito, oppure se come automobilista fosse stato urtato da un veicolo immediatamente fuggito. Viceversa, qualora il conducente del veicolo danneggiante si fosse fermato e fosse anche sceso e si fosse allontanato solo in seguiito, in tali casi, molti giudici di merito hanno denegato il risarcmento al danneggiato non ferito o con ferite lievi non limitanti la sua capacità, per sua colpa nella mancata identificazione perchè sarebbe stato sufficiente rilevare un numero di targa e ne avrebbe avuto la possibilità.
La giurisprudenza ha poi sentenziato che la presentazione o la omessa presentazione di denunzia o querela contro ignoti sono circostanze ininfluenti a provare che il sinistro sia effettivamente avvenuto; potranno al più costituire meri indizi sull'effettivo avverarsi del sinistro (Casss. 2716/2014).
Qualora fosse intervenuta un'Autorità (Postrada, Carabinieri, Vigili Urbani) a redigere un rapporto, se dal medesimo risultasse il verificarsi del sinistro e la responsabilità del veicolo ignoto, anche attraverso deposizioni testimoniali raccolte sul posto dagli accertatori. la prova potrebbe ritenersi raggiunta.
Invece, se dal rapporto non risultasse, ad es. nel caso di scontro tra veicoli alcuna collisione oppure non fosse stata chiamata un'Autorità, in tale ipotesi, se poi anche disposta dal Giudice una ctu cinematica per la ricostruzione dell'incidente neanche da questa risultasse il sinistro e la responsabilità, la domanda potrebbe essere respinta. Potrebbe essere respinta anche se fossero poi stati indicati e sentiti testimoni, perchè per testi indicati solo in seguito il Giudicante potrebbe dubitare della loro attendibilità dopo aver vagliato la deposizione (Cass. 21729/2011).Un Giudice, a una prova "soggettiva" ad es. quale il racconto di un teste, di solito ritiene più attendibile una prova "oggettiva" ad es. le risultanze dei rilievi effettuatii in un rapporto.
Infine, opccorre ricordare che qualora fossero provati il verificarsi del sinistro e la responsabilità del veicolo non identificato, il danneggiato, ai sensi di legge, avrà diritto al risarcimento dei soli danni fisici ma non al risarcimento dei danni materiali. Avrà diritto anche al risarcimento dei danni materiali (al veicolo), però con una franchigia di euro 500, solo qualora avesse riportato gravi lesioni con un'invalidità permanente biologica del 10% o superiore.
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