Fondo di garanzia TFR e crediti da lavoro
Una breve guida alla presentazione della domanda di accesso al Fondo di Garanzia Inps
I lavoratori subordinati ai quali non sia stato corrisposto il TFR e/o le ultime mensilità di retribuzione, possono accedere al Fondo di Garanzia erogato dall'Inps. La domanda da presentare è unica, ma si tratta in realtà di due diritti diversi, sia per quanto riguarda la normativa di riferimento, che i requisiti di accesso.
FONDO DI GARANZIA TFR
La Legge 297/82, all'art. 2, prevede che in caso di mancato pagamento - totale o parziale - del Tfr, il lavoratore abbia la possibilità di soddisfarsi su un apposito Fondo, presentando una domanda all'Inps.
Il Fondo garantisce il credito derivante dal mancato pagamento del Tfr maturato dal giorno dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.
Vi sono due possibilità di accesso allo stesso: a) a seguito di procedura concorsuale, b) in assenza di procedura concorsuale.
a) Anche qualora un datore di lavoro (imprenditore o società) sia sottoposto a procedura concorsuale (ad es. Fallimento) il lavoratore, al momento di presentare le proprie dimissioni o essere licenziato, matura il diritto alla corresponsione del Tfr.
La ratio della norma di accesso al Fondo di Garanzia risiede nella presunzione (avvalorata statisticamente dai fatti) che l'azienda insolvente non possa corrispondere ai lavoratori il Tfr (che soprattutto per coloro che hanno una elevata anzianità di servizio corrisponde ad un esborso notevolmente rilevante).
Non è necessario che la situazione di insolvenza sia precedente all'evento dimissioni/licenziamento, poichè si può egualmente accedere al Fondo; quello che rileva è solamente la pedissequa esecuzione della proceduta richiesta dall`Inps, e di seguito descritta.
1) In primo luogo il lavoratore dovrà far accertare il proprio credito dall'Autorità Giudiziaria, in modo da disporre di un titolo esecutivo. Normalmente si ricorre alla procedura di ingiunzione (decreto ingiuntivo) stante la brevità dei tempi per ottenere il titolo stesso, peraltro provvisoriamente esecutivo in materia di crediti di lavoro. E' comunque possibile agire a mezzo cognizione ordinaria, con emissione della relativa sentenza.
Si precisa come, disponendo generalmente il lavoratore delle buste paga nelle quali è già esposto il credito da Tfr spettante, le stesse siano da considerarsi quale ricognizione di debito. Dunque il giudice della procedura concorsuale può ammettere direttamente il credito al passivo senza necessità per il lavoratore di munirsi di un titolo esecutivo, con conseguente abbattimento dei tempi e dei costi richiesti.
2) In secondo luogo è necessario che il credito del lavoratore venga ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale. La ratio della norma consiste nell'evitare l'accesso al Fondo per quei crediti che possono essere soddisfatti mediante la detta procedura concorsuale, onde scoraggiare il creditore che, al fine di abbreviare le tempistiche, rinunci a far valere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro, confidando appunto nell'intervento al Fondo di Garanzia.
Si precisa come anche il singolo lavoratore possa chiedere l'assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura concorsuale dando così esso stesso il via alla stessa.
3) A questo punto è necessario che il credito non sia stato oggetto di oppposizione da parte del debitore esecutato, o che, se una impugnazione sia avvennuta, essa si sia risolta a favore del lavoratore. La ratio della norma consiste nel permettere l'accesso al Fondo di Garanzia ai crediti che non possano essere oggetto di successive contestazioni, magari a pagamento ormai avvenuto.
4) Qualora dalla procedura concorsuale non si sia ottenuta soddisfazione per il proprio credito il lavoratore può presentare domanda per il Fondo di Garanzia (si tratta infatti di crediti privilegiati, perciò non è necessario aspettare la chiusura della procedura poiché, in caso di presenza di un patrimonio residuo dell'esecutato, gli stessi verrebbero sodisfatti immediatamente).
E' necessario che il responsabile della procedura concorsuale rilasci un apposito certificato (redatto su modulo Inps SR52 TFR/CL-bis) nel quale vengano speicificati, voce per voce, i vari crediti vantati dal lavoratore, nonché una serie di altre informazioni richieste dallo stesso modulo.
Capita sovente che il responsabile della procedura si rifiuti (dolosamente o per incapacità) di redigere tale documento. In questo caso il lavoratore può autocertificare i dati richiesti mediante la compilazione del modulo Inps SR54 TFR/CL ter/sost. A tale modello deve inoltre essere allegata la documentazione che comprovi il rifiuto del responsabile della procedura di redigere il modulo SR52 E' perciò consigliabile chiedere a quest'ultimo per iscritto o tramite mail/pec la compilazione del documento in oggetto, in modo da poter allegare la risposta contenente il rifiuto, oppure la mancata risposta.
Si precisa infine come, per prassi consolidata, una volta ottenuta l'ammissione allo stato passivo possa essere immediatamente presentata domanda di accesso al Fondo di Garanzia, poiché l'Inps presume automaticamente la mancata soddisfazione del credito.
5) A questo punto è necessario redigere la domanda online sul portale dell'Inps tramite il pin personale, oppure affidandosi ad un Patronato, oppure mediante l'avvocato che ha patrocinato il lavoratore nella fase di ammissione al passivo.
Alla domanda vanno allegati telematicamente i seguenti documenti (con attestazione di conformità qualora si tratti di copie informatiche trasmesse della cancellaria del Tribunale):
copia documento di identità;
mandato di assistenza (solo patronati), procura alle liti (solo avvocati);
modulo SR52 o SR54;
copia autentica dello stato passivo esecutivo;
certificato di mancata opposizione all'ammissione allo stato passivo;
copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;
copia autentica della domanda (ricorso) per ammissione allo stato passivo (completa di eventuali conteggi e/o perizia);
buste paga (qualora esistenti);
copia autentica del titolo esecutivo (qualora presente);
modulo sr163 debitamente compilato con i dati del conto corrente sul quale accreditare le somme erogate dal Fondo di Garanzia, debitamente timbrato dalla banca/posta.
In caso di cessione del Tfr, di eredità giacente (morte del datore di lavoro e mancata accettazione dell'eredità da parte degli eredi), decesso del lavoratore (con domanda presentata dagli eredi dello stesso) è necessario allegare idonea documentazione che dimostri tali fatti.
E' opportuno inoltre allegare la sentenza/decreto di fallimento/concordato/ecc..., nonché la comunicazione di convocazione dei creditori in caso di concordato preventivo.
6) Una volta che la domanda sia stata protocollata dal portale online dell'Inps è necessario che il lavoratore consegni a mano gli originali dei detti documenti alla sede Inps competente (l'indirizzo si trova in alto a sinistra della ricevuta, oppure è ricavabile dal codice delle prime 4 cifre del protocollo dopo la parola Inps, es. Roma sede provinciale è i codice 7000).
b) In assenza di una procedura concorsuale l'iter sopra descritto accusa delle variazioni.
Il datore di lavoro non è sottoposto a procedura concorsuale qualora sia un soggetto escluso dalla R.D. 267/42, come ad esempio gli imprenditori individuali. Altro caso è quello in cui l’imprenditore non può essere dichiarato fallito una volta trascorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 10 e 11 L. Fall.). Altro caso ancora è quello in cui i debiti complessivi della società/imprenditore siano inferiori ai 30.000 euro.
In questo caso l'Inps richiede la prova che il lavoratore abbia compiuto quanto necessario al fine di recuperare il proprio credito mediante gli ordinari strumenti che la legge gli mette a disposizione.
1) In primo luogo il lavoratore dovrà far accertare il proprio credito dall'Autorità Giudiziaria, in modo da avere un titolo esecutivo. Normalmente si ricorre alla procedura di ingiunzione (decreto ingiuntivo) stante la brevità dei tempi per ottenere il titolo esecutivo, peraltro provvisoriamente esecutivo in materia di crediti di lavoro, ma è possibile anche agire a mezzo cognizione ordinaria ed ottenere una sentenza.
2) In secondo luogo è necessario che il titolo esecutivo sia oggetto di esecuzione forzata. Perciò dopo il precetto sarà necessario esperire il pignoramento. L'Inps richiede almeno due tentativi di pignoramento presso i locali aziendali e il luogo di residenza qualora il datore di lavoro sia un imprenditore individuale; presso i locali aziendali della sede legale (e anche della sede operativa qualora diverse) se società di capitali; presso i locali aziendali e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente per i debiti sociali qualora si tratti di società di persone.
Qualora i verbali di pignoramento risultino essere negativi si potrà passare alla fase successiva.
3) E' necessario poi dimostrare che il datore di lavoro non possa essere assoggettato a procedure concorsuale (a meno che non sia un soggetto espressamente escluso dalla legge, in tal caso non è necessario allegare nulla).
Normalmente il lavoratore dovrà presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale prevista dalla legge, ed esibire il relativo decreto che rigetta il ricorso stesso. Ciò non è necessario nei seguenti casi:
i) quando l’Inps abbia precedentemente tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;
ii) quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
iii) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell’attività aziendale se precedente, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell’attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro 500.000 nell’ultimo bilancio considerato.
iiii) quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell’attività aziendale se precedente.
4) E' a questo punto necessario dimostrare che il datore di lavoro non possiede altri beni.
Infatti qualora il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) sia titolare di un bene immobile il lavoratore avrebbe la possibilità di iscrivervi ipoteca. Perciò qualora si esibisca un certificato negativo della conservatoria dei registri immobiliari da cui non risulti alcun immobile posseduto (in alternativa è accettato da alcune sedi Inps anche una semplice visura catastale), oppure che gli immobili presenti sono gravati da ipoteca per un ammontare superiore al valore dei beni stessi, si potrà passare alla successiva fase.
5) E' necessario redigere l'autocertificazione su modulo SR54 TFR/CL ter/sost.
6) Bisogna presentare domanda online presso l'Inps così come precedentemente esposto, allegando telematicamente alla stessa i seguenti documenti (con attestazione di conformità qualora si tratti di copie informatiche trasmesse della cancellaria del Tribunale):
copia documento di identità;
mandato di assistenza (solo patronati), procura alle liti (solo avvocati);
modulo SR54;
verbali negativi di pignoramento mobiliare;
certificato negativo dei registri immobiliari (o visura catastale);
eventuale visura ipotecaria;
eventuale copia autentica del decreto che ha rigettato l'istanza di fallimento/altra procedura concorsuale;
eventuali bilanci depositati presso la Camera di Commercio;
buste paga (qualora esistenti);
copia autentica del titolo esecutivo;
modulo sr163.
7) Infine sarà necessario consegnare i documenti in originale presso la sede Inps competente.
La prescrizione della domanda in oggetto decorre in cinque anni dal giorno della maturazione del diritto al Tfr. Tuttavia ogni singolo atto volto a far valere il proprio credito (ricorso, ammissione allo stato passivo, ecc...) ha un effetto interruttivo della prescrizione, ricominciando perciò la stessa a decorrere da zero ogni volta.
CREDITI DI LAVORO DIVERSI DAL TFR
Nella domanda per accesso al Fondo di Garanzia vi è la possibilità di chiedere anche le ultime mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro. Il D.lgs. 80/92 prevede che il Fondo copra gli ultimi 90 giorni solari di retribuzione del lavoratore, qualora non corrisposti dal datore di lavoro.
Si precisa come non si tratti di tre mensilità, bensì di 90 giorni.
Esempio 1: lavoratore a cui non è stata corrisposta l'ultima mensilità; al alvoratore non spetteranno gli ultimi 90 giorni di retribuzione, ma solamente gli ultimi 30.
Esempio 2: lavoratore licenziato il 20 giugno e non pagato per gli ultimi 4 mesi; al lavoratore spetteranno 20 giorni di giugno, gli interi mesi di maggio ed aprile, e 9 giorni di marzo.
Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, il Fondo garantisce gli ultimi 90 giorni immediatamente precedenti al periodo di sospensione, qualora non corrisposti e qualora rientranti nei 12 mesi precedenti l'inzio della procedura, così come meglio descritto nel prosieguo.
Negli ultimi 90 giorni sono compresi anche i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati. A tal proposito la tendenza dell'Inps è quella di riconsocere solo i ratei maturati nei detti 90 giorni e non quelli maturati nei mesi precedenti ed accumulati (genera confusione il fatto che alcuni modelli di buste paga non riportano il rateo mensile ma l'intero cumulo dei mesi precedenti). E' invece tendenza dei Patronati e dei professionisti chiedere l'intero ammontare annuale maturato, soprattutto qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in giugno o in dicembre (mesi nei quali spetterebbe l'intero pagamento rispettivamente della quattordicesima e della tredicesima). In caso si segua questa seconda via l'Inps non potrà, per una mera divergenza di calcolo su una singola voce, rigettare l'intera domanda, ma al limite diminuire la quota di tredicesima/quattordicesima erogata rispetto a quella richiesta nella domanda.
Il Fondo di Garanzia garantisce la sola voce retribuzione propriamente detta (stipendio/compenso, indennità, contingenza, e.d.r., maternità e ferie a carico esclusivamente del datore di lavoro), mentre sono esclusi i permessi/rol, ferie, indennità di malattia e di maternità a carico dell'Inps e solo anticipata dal datore di lavoro, indennità di mancato preavviso.
E' necessario che i 90 giorni di cui sopra siano compresi nei 12 mesi precedenti la data di presentazione del ricorso per l'ammissione allo stato passivo, o del ricorso per la dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale (è valido anche come data il ricorso presentato da altro creditore se più favorevole), oppure l'inzio della esecuzione forzata. In caso non venga rispettato tale termine, la domanda (inviabile entro il termine di 5 anni decorrenti dalla maturazione dei singoli crediti di lavoro) verrà totalmente rigettata dall'Inps, o parzialmente accolta quanto al solo Tfr se contestualmente richiesto.
Si precisa che sia per il Tfr che per i diversi crediti di lavoro gli importi da indicare sono sempre al lordo di imposta (sarà l'Inps al momento del pagamento ad operare le ritenute fiscali).
E' possibile consultare sul sito istituzionale:
Messaggio Inps n. 2084 del 11/05/2016
Circolare Inps n. 74 del 15/07/2008
FONDO DI GARANZIA TFR
La Legge 297/82, all'art. 2, prevede che in caso di mancato pagamento - totale o parziale - del Tfr, il lavoratore abbia la possibilità di soddisfarsi su un apposito Fondo, presentando una domanda all'Inps.
Il Fondo garantisce il credito derivante dal mancato pagamento del Tfr maturato dal giorno dell'assunzione sino al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.
Vi sono due possibilità di accesso allo stesso: a) a seguito di procedura concorsuale, b) in assenza di procedura concorsuale.
a) Anche qualora un datore di lavoro (imprenditore o società) sia sottoposto a procedura concorsuale (ad es. Fallimento) il lavoratore, al momento di presentare le proprie dimissioni o essere licenziato, matura il diritto alla corresponsione del Tfr.
La ratio della norma di accesso al Fondo di Garanzia risiede nella presunzione (avvalorata statisticamente dai fatti) che l'azienda insolvente non possa corrispondere ai lavoratori il Tfr (che soprattutto per coloro che hanno una elevata anzianità di servizio corrisponde ad un esborso notevolmente rilevante).
Non è necessario che la situazione di insolvenza sia precedente all'evento dimissioni/licenziamento, poichè si può egualmente accedere al Fondo; quello che rileva è solamente la pedissequa esecuzione della proceduta richiesta dall`Inps, e di seguito descritta.
1) In primo luogo il lavoratore dovrà far accertare il proprio credito dall'Autorità Giudiziaria, in modo da disporre di un titolo esecutivo. Normalmente si ricorre alla procedura di ingiunzione (decreto ingiuntivo) stante la brevità dei tempi per ottenere il titolo stesso, peraltro provvisoriamente esecutivo in materia di crediti di lavoro. E' comunque possibile agire a mezzo cognizione ordinaria, con emissione della relativa sentenza.
Si precisa come, disponendo generalmente il lavoratore delle buste paga nelle quali è già esposto il credito da Tfr spettante, le stesse siano da considerarsi quale ricognizione di debito. Dunque il giudice della procedura concorsuale può ammettere direttamente il credito al passivo senza necessità per il lavoratore di munirsi di un titolo esecutivo, con conseguente abbattimento dei tempi e dei costi richiesti.
2) In secondo luogo è necessario che il credito del lavoratore venga ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale. La ratio della norma consiste nell'evitare l'accesso al Fondo per quei crediti che possono essere soddisfatti mediante la detta procedura concorsuale, onde scoraggiare il creditore che, al fine di abbreviare le tempistiche, rinunci a far valere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro, confidando appunto nell'intervento al Fondo di Garanzia.
Si precisa come anche il singolo lavoratore possa chiedere l'assoggettamento del datore di lavoro ad una procedura concorsuale dando così esso stesso il via alla stessa.
3) A questo punto è necessario che il credito non sia stato oggetto di oppposizione da parte del debitore esecutato, o che, se una impugnazione sia avvennuta, essa si sia risolta a favore del lavoratore. La ratio della norma consiste nel permettere l'accesso al Fondo di Garanzia ai crediti che non possano essere oggetto di successive contestazioni, magari a pagamento ormai avvenuto.
4) Qualora dalla procedura concorsuale non si sia ottenuta soddisfazione per il proprio credito il lavoratore può presentare domanda per il Fondo di Garanzia (si tratta infatti di crediti privilegiati, perciò non è necessario aspettare la chiusura della procedura poiché, in caso di presenza di un patrimonio residuo dell'esecutato, gli stessi verrebbero sodisfatti immediatamente).
E' necessario che il responsabile della procedura concorsuale rilasci un apposito certificato (redatto su modulo Inps SR52 TFR/CL-bis) nel quale vengano speicificati, voce per voce, i vari crediti vantati dal lavoratore, nonché una serie di altre informazioni richieste dallo stesso modulo.
Capita sovente che il responsabile della procedura si rifiuti (dolosamente o per incapacità) di redigere tale documento. In questo caso il lavoratore può autocertificare i dati richiesti mediante la compilazione del modulo Inps SR54 TFR/CL ter/sost. A tale modello deve inoltre essere allegata la documentazione che comprovi il rifiuto del responsabile della procedura di redigere il modulo SR52 E' perciò consigliabile chiedere a quest'ultimo per iscritto o tramite mail/pec la compilazione del documento in oggetto, in modo da poter allegare la risposta contenente il rifiuto, oppure la mancata risposta.
Si precisa infine come, per prassi consolidata, una volta ottenuta l'ammissione allo stato passivo possa essere immediatamente presentata domanda di accesso al Fondo di Garanzia, poiché l'Inps presume automaticamente la mancata soddisfazione del credito.
5) A questo punto è necessario redigere la domanda online sul portale dell'Inps tramite il pin personale, oppure affidandosi ad un Patronato, oppure mediante l'avvocato che ha patrocinato il lavoratore nella fase di ammissione al passivo.
Alla domanda vanno allegati telematicamente i seguenti documenti (con attestazione di conformità qualora si tratti di copie informatiche trasmesse della cancellaria del Tribunale):
copia documento di identità;
mandato di assistenza (solo patronati), procura alle liti (solo avvocati);
modulo SR52 o SR54;
copia autentica dello stato passivo esecutivo;
certificato di mancata opposizione all'ammissione allo stato passivo;
copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;
copia autentica della domanda (ricorso) per ammissione allo stato passivo (completa di eventuali conteggi e/o perizia);
buste paga (qualora esistenti);
copia autentica del titolo esecutivo (qualora presente);
modulo sr163 debitamente compilato con i dati del conto corrente sul quale accreditare le somme erogate dal Fondo di Garanzia, debitamente timbrato dalla banca/posta.
In caso di cessione del Tfr, di eredità giacente (morte del datore di lavoro e mancata accettazione dell'eredità da parte degli eredi), decesso del lavoratore (con domanda presentata dagli eredi dello stesso) è necessario allegare idonea documentazione che dimostri tali fatti.
E' opportuno inoltre allegare la sentenza/decreto di fallimento/concordato/ecc..., nonché la comunicazione di convocazione dei creditori in caso di concordato preventivo.
6) Una volta che la domanda sia stata protocollata dal portale online dell'Inps è necessario che il lavoratore consegni a mano gli originali dei detti documenti alla sede Inps competente (l'indirizzo si trova in alto a sinistra della ricevuta, oppure è ricavabile dal codice delle prime 4 cifre del protocollo dopo la parola Inps, es. Roma sede provinciale è i codice 7000).
b) In assenza di una procedura concorsuale l'iter sopra descritto accusa delle variazioni.
Il datore di lavoro non è sottoposto a procedura concorsuale qualora sia un soggetto escluso dalla R.D. 267/42, come ad esempio gli imprenditori individuali. Altro caso è quello in cui l’imprenditore non può essere dichiarato fallito una volta trascorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 10 e 11 L. Fall.). Altro caso ancora è quello in cui i debiti complessivi della società/imprenditore siano inferiori ai 30.000 euro.
In questo caso l'Inps richiede la prova che il lavoratore abbia compiuto quanto necessario al fine di recuperare il proprio credito mediante gli ordinari strumenti che la legge gli mette a disposizione.
1) In primo luogo il lavoratore dovrà far accertare il proprio credito dall'Autorità Giudiziaria, in modo da avere un titolo esecutivo. Normalmente si ricorre alla procedura di ingiunzione (decreto ingiuntivo) stante la brevità dei tempi per ottenere il titolo esecutivo, peraltro provvisoriamente esecutivo in materia di crediti di lavoro, ma è possibile anche agire a mezzo cognizione ordinaria ed ottenere una sentenza.
2) In secondo luogo è necessario che il titolo esecutivo sia oggetto di esecuzione forzata. Perciò dopo il precetto sarà necessario esperire il pignoramento. L'Inps richiede almeno due tentativi di pignoramento presso i locali aziendali e il luogo di residenza qualora il datore di lavoro sia un imprenditore individuale; presso i locali aziendali della sede legale (e anche della sede operativa qualora diverse) se società di capitali; presso i locali aziendali e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente per i debiti sociali qualora si tratti di società di persone.
Qualora i verbali di pignoramento risultino essere negativi si potrà passare alla fase successiva.
3) E' necessario poi dimostrare che il datore di lavoro non possa essere assoggettato a procedure concorsuale (a meno che non sia un soggetto espressamente escluso dalla legge, in tal caso non è necessario allegare nulla).
Normalmente il lavoratore dovrà presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale prevista dalla legge, ed esibire il relativo decreto che rigetta il ricorso stesso. Ciò non è necessario nei seguenti casi:
i) quando l’Inps abbia precedentemente tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di lavoro insolvente;
ii) quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
iii) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell’attività aziendale se precedente, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell’attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati; 3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro 500.000 nell’ultimo bilancio considerato.
iiii) quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell’attività aziendale se precedente.
4) E' a questo punto necessario dimostrare che il datore di lavoro non possiede altri beni.
Infatti qualora il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) sia titolare di un bene immobile il lavoratore avrebbe la possibilità di iscrivervi ipoteca. Perciò qualora si esibisca un certificato negativo della conservatoria dei registri immobiliari da cui non risulti alcun immobile posseduto (in alternativa è accettato da alcune sedi Inps anche una semplice visura catastale), oppure che gli immobili presenti sono gravati da ipoteca per un ammontare superiore al valore dei beni stessi, si potrà passare alla successiva fase.
5) E' necessario redigere l'autocertificazione su modulo SR54 TFR/CL ter/sost.
6) Bisogna presentare domanda online presso l'Inps così come precedentemente esposto, allegando telematicamente alla stessa i seguenti documenti (con attestazione di conformità qualora si tratti di copie informatiche trasmesse della cancellaria del Tribunale):
copia documento di identità;
mandato di assistenza (solo patronati), procura alle liti (solo avvocati);
modulo SR54;
verbali negativi di pignoramento mobiliare;
certificato negativo dei registri immobiliari (o visura catastale);
eventuale visura ipotecaria;
eventuale copia autentica del decreto che ha rigettato l'istanza di fallimento/altra procedura concorsuale;
eventuali bilanci depositati presso la Camera di Commercio;
buste paga (qualora esistenti);
copia autentica del titolo esecutivo;
modulo sr163.
7) Infine sarà necessario consegnare i documenti in originale presso la sede Inps competente.
La prescrizione della domanda in oggetto decorre in cinque anni dal giorno della maturazione del diritto al Tfr. Tuttavia ogni singolo atto volto a far valere il proprio credito (ricorso, ammissione allo stato passivo, ecc...) ha un effetto interruttivo della prescrizione, ricominciando perciò la stessa a decorrere da zero ogni volta.
CREDITI DI LAVORO DIVERSI DAL TFR
Nella domanda per accesso al Fondo di Garanzia vi è la possibilità di chiedere anche le ultime mensilità di retribuzione non corrisposte dal datore di lavoro. Il D.lgs. 80/92 prevede che il Fondo copra gli ultimi 90 giorni solari di retribuzione del lavoratore, qualora non corrisposti dal datore di lavoro.
Si precisa come non si tratti di tre mensilità, bensì di 90 giorni.
Esempio 1: lavoratore a cui non è stata corrisposta l'ultima mensilità; al alvoratore non spetteranno gli ultimi 90 giorni di retribuzione, ma solamente gli ultimi 30.
Esempio 2: lavoratore licenziato il 20 giugno e non pagato per gli ultimi 4 mesi; al lavoratore spetteranno 20 giorni di giugno, gli interi mesi di maggio ed aprile, e 9 giorni di marzo.
Se gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, il Fondo garantisce gli ultimi 90 giorni immediatamente precedenti al periodo di sospensione, qualora non corrisposti e qualora rientranti nei 12 mesi precedenti l'inzio della procedura, così come meglio descritto nel prosieguo.
Negli ultimi 90 giorni sono compresi anche i ratei di tredicesima e quattordicesima maturati. A tal proposito la tendenza dell'Inps è quella di riconsocere solo i ratei maturati nei detti 90 giorni e non quelli maturati nei mesi precedenti ed accumulati (genera confusione il fatto che alcuni modelli di buste paga non riportano il rateo mensile ma l'intero cumulo dei mesi precedenti). E' invece tendenza dei Patronati e dei professionisti chiedere l'intero ammontare annuale maturato, soprattutto qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in giugno o in dicembre (mesi nei quali spetterebbe l'intero pagamento rispettivamente della quattordicesima e della tredicesima). In caso si segua questa seconda via l'Inps non potrà, per una mera divergenza di calcolo su una singola voce, rigettare l'intera domanda, ma al limite diminuire la quota di tredicesima/quattordicesima erogata rispetto a quella richiesta nella domanda.
Il Fondo di Garanzia garantisce la sola voce retribuzione propriamente detta (stipendio/compenso, indennità, contingenza, e.d.r., maternità e ferie a carico esclusivamente del datore di lavoro), mentre sono esclusi i permessi/rol, ferie, indennità di malattia e di maternità a carico dell'Inps e solo anticipata dal datore di lavoro, indennità di mancato preavviso.
E' necessario che i 90 giorni di cui sopra siano compresi nei 12 mesi precedenti la data di presentazione del ricorso per l'ammissione allo stato passivo, o del ricorso per la dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale (è valido anche come data il ricorso presentato da altro creditore se più favorevole), oppure l'inzio della esecuzione forzata. In caso non venga rispettato tale termine, la domanda (inviabile entro il termine di 5 anni decorrenti dalla maturazione dei singoli crediti di lavoro) verrà totalmente rigettata dall'Inps, o parzialmente accolta quanto al solo Tfr se contestualmente richiesto.
Si precisa che sia per il Tfr che per i diversi crediti di lavoro gli importi da indicare sono sempre al lordo di imposta (sarà l'Inps al momento del pagamento ad operare le ritenute fiscali).
E' possibile consultare sul sito istituzionale:
Messaggio Inps n. 2084 del 11/05/2016
Circolare Inps n. 74 del 15/07/2008
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