Fondo di garanzia: TFR e ultime mensilità


Per ottenere il TFR il dipendente può agire direttamente nei confronti del Fondo di Garanzia
Fondo di garanzia: TFR e ultime mensilità
Il Fondo di Garanzia INPS trae origine da una direttiva della Comunità Economica Europea del lontano 1980 volta a tutelare il dipendente dal caso di insolvenza del datore di lavoro, sia esso assoggettato a fallimento oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore. Ma la nostra legge ha previsto di più rispetto alla normativa europea, stabilendo anche che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali garantite dalla direttiva - sia per mancanza dei requisiti soggettivi, sia per ragioni ostative di carattere oggettivo - il lavoratore può ugualmente chiedere al Fondo il pagamento del TFR sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, il tentativo di pignoramento nei confronti dell’azienda sia stato infruttuoso.

La sentenza della Cassazione sez. Lavoro, ordinanza 12 febbraio - 17 aprile 2015, n. 7877 conferma, infatti, la possibilità, per il lavoratore che non sia stato pagato, di ottenere il dovuto dal Fondo di Garanzia dell’Inps anche senza dover prima ricorrere alla dichiarazione di fallimento nei confronti dell’azienda datrice.

Dopo l’importante pronuncia dell’anno scorso, la Suprema Corte ha affermato che il dipendente può agire direttamente nei confronti del Fondo di Garanzia quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e, pur avendo tentato l’esecuzione forzata, essa si sia rivelata infruttuosa. In particolare, è proprio l’inutile esperimento dell’esecuzione forzata a costituire condizione per l’azione nei confronti del Fondo di Garanzia, in quanto dimostra l’insolvenza del datore di lavoro.

È vero: di norma, l’intervento del Fondo avviene durante la procedura di fallimento al fine di pagare ai lavoratori, rimasti insoddisfatti, il TFR e le ultime tre mensilità. Ma è anche vero che le recenti riforme hanno ridotto all’osso il numero di aziende potenzialmente fallibili (stabilendo condizioni oggettive e soggettive sempre più strette). Dunque poichè non tutti gli imprenditori possono essere soggetti alle procedure concorsuali perché ritenuti dalla legge "troppo piccoli" per fallire, proprio per non lasciare i lavoratori a bocca asciutta, interviene a pagare gli arretrati il Fondo di Garanzia istituito presso l’Istituto di Previdenza Sociale.

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di Emanuele Zanarello

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