Fondo di solidarietà residuale


Istituito con la legge n.92/2012, sostituirà gradualmente la cassa integrazione in deroga, ma sarà finanziato integralmente dai datori di lavoro
Fondo di solidarietà residuale
Il Fondo costituisce una gestione autonoma dell'Inps e ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Datori di lavoro obbligati
Sono assoggettati all'obbligo del versamento contributivo al Fondo residuale tutti i datori di lavoro che, relativamente al settore di attività, tipologia o dimensione occupazionale, sono esclusi dall'applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinaria e straordinaria e che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente. In linea con la giurisprudenza comunitaria, rientrano nell'obbligo contributivo anche i datori di lavoro liberi professionisti con classi dimensionali superiori ai quindici dipendenti.

Ai fini del computo occupazionale, rilevano i lavoratori a tempo determinato indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori part time in proporzione all'orario di lavoro, i lavoratori con contratto a chiamata, ripartito e di telelavoro.

Prestazioni e beneficiari
I beneficiari delle prestazioni del Fondo sono operai, impiegati e quadri, apprendisti, soci di cooperativa con prestazione di lavoro subordinato e lavoratori a domicilio; non è richiesto alcun requisito di anzianità di servizio.

Il Fondo riconosce due tipologie di prestazioni:

- prestazioni di base
assegno ordinario per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, il cui ammontare è pari all'importo erogato per l'integrazione salariale ordinaria, ridotto di una somma pari all'aliquota contributiva apprendisti che rimane nella disponibilità della Gestione.

- prestazioni ulteriori
prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che hanno raggiunto i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia;
contributi al finanziamento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale

La singola prestazione viene garantita fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi; tuttavia detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. In ogni caso le prestazioni possono essere riconosciute nei limiti di pareggio di bilancio del Fondo e sono bloccate in carenza di disponibilità finanziarie. Durante il periodo di erogazione dell'assegno ordinario e straordinario e delle prestazioni integrative, Il Fondo provvede a versare alla Gestione previdenziale obbligatoria del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è computata attribuendo per ciascuna settimana un valore retributivo pari all'importo della retribuzione normale che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Contribuzione
Il finanziamento del Fondo è assicurato mediante:
- contributo ordinario pari allo 0,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore rispettivamente nella misura di due terzi( 0,33%) e un terzo (0,17%);
- contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla prestazione dell'assegno ordinario, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di cinquanta dipendenti;
- contributo straordinario a carico del datore di lavoro che ricorre alla prestazione straordinaria per agevolare l'esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
La suddetta contribuzione è assoggettata alle norme vigenti in materia di contribuzione previdenziale e obbligatoria, compreso il regime sanzionatorio e il regime di prescrizione quinquennale. La competenza a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Fondo è affidata al Comitato amministratore del Fondo, istituito presso la Direzione generale dell'Inps, al quale spetta decidere in unica istanza.
Termini di pagamento
A decorrere dal mese di ottobre 2014, la contribuzione ordinaria viene calcolata nell'aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. La contribuzione arretrata dovuta per le mensilità da gennaio a settembre 2014 sarà versata entro la data del 16 dicembre 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo del:


di Roberta Sacchi

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