Fondo Garanzia Inps e previdenza complementare
In attuazione della Direttiva CEE 987/80 che mira alla tutela dei lavoratori subordinati in
caso di insolvenza del datore di lavoro, è stato istituito il Fondo di Garanzia presso l’INPS.
In particolare, il D.lgs. 80/1992, istitutivo del predetto Fondo, contempla anche l’ipotesi di omesso o insufficiente versamento dei contributi (il TFR è considerato in questo caso contribuzione) destinati alla previdenza complementare.
Per chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia, il lavoratore deve preliminarmente presentare istanza di ammissione al passivo, personalmente o a mezzo di avvocato di fiducia.
Una volta ottenuta l’ammissione al passivo, il lavoratore dovrà trasmettere ad INPS appositi moduli reperibili sul sito, che andranno compilati dal Curatore Fallimentare, dal lavoratore stesso e dal legale rappresentante del Fondo di Previdenza Complementare.
Affinchè il Fondo di Garanzia evada la richiesta di intervento, è assolutamente necessario che il lavoratore risulti iscritto alla previdenza complementare al momento della presentazione della domanda, poiché i contributi o il TFR omesso non possono mai essere liquidati direttamente al lavoratore.
E’ comunque importante sottolineare che il Fondo di previdenza Complementare a favore del quale verranno reintegrati i contributi omessi può essere diverso da quello nel quale si è verificata l’omissione contributiva, se nel frattempo il lavoratore abbia trasferito la propria posizione.
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