Foodora e subordinazione
Breve analisi della subordinazione e del caso Foodora anche ai fini dei contratti che vengono sottoposti ai lavoratori
Com’è noto, l’articolo 2094 cod. civ. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".
Tale disposizione va letta altresì con quella, secondo la quale il prestatore di lavoro deve osservare "le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende".
In sostanza, affinchè sussista la subordinazione, occorre:
1) Onerosità
Il contratto di lavoro è cioè un contratto a prestazioni corrispettive, di scambio, come chiarito dalla Cassazione (Cass.. Sent. 28 agosto 2003, n. 12639).
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di terzi si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto ove si versi in settori disciplinati da un Contratto Collettivo;
2) Dipendenza e direzione
Ovvero Eterodirezione: il vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro
3) Collaborazione nell’impresa
Ovvero inserimento del contributo del lavoratore all’interno di un complesso produttivo da altri organizzato e non di un apporto a un’organizzazione della quale il soggetto sia contitolare
(C.f.r Zaccardi- Manuale di Diritto del Lavoro - pag. 25 ed. Neldiritto).
E’ nota la vicenda Foodora.
In sostanza i ricorrenti adivano il Giudice del Lavoro al fine di far riconoscere il proprio lavoro come lavoro subordinato ma il Tribunale respingeva detti ricorsi.
Bisogna ovviamente premettere, per doverosità, che i fatti appresi dallo scrivente sono dati da informazioni sommarie prese dalla cronaca e dalla rete.
Si proverà tuttavia a dare una spiegazione del decisum del Giudice Torinese.
In sostanza i riders portavano cibo ordinato in rete presumibilmente con propri mezzi e venivano rintracciati tramite rete telematica al fine di avere commesse di lavoro.
Certo, subentrano in questo caso aspetti circa la rintracciabilità e i controlli, ma occorre specificare che l’unico elemento da tenere in considerazione, in definitiva, è l’articolo 2094 cod.civ..
Sotto un primo aspetto, infatti, laddove per lavorare si usino mezzi propri e a proprio rischio, i mezzi di produzione sono del lavoratore e non del datore.
Viene quindi a cadere un primo fondamentale presupposto.
Requisito della collaborazione ed eterodirezione: anche in questo caso appare arduo fornire una prova circa il fatto che una società Tedesca dia continuamente direttive a lavoratori. Peraltro, sotto questo aspetto, effettivamente viene anche a cadere la tesi dell’onerosità e dello scambio di prestazioni nel contratto, perchè il rintracciare lavoratori non significa necessariamente che gli stessi, tutte i giorni, debbano rispettare un contratto o direttive.
Il contratto che ne consegue rimane quindi di tipo saltuario e vengono a cadere gli ultimi presupposti della subordinazione.
Come si precisa, dunque, la tesi di chi scrive è solo una supposizione di come possano essere andati, nel caso de qua, i fatti e non ha la pretesa di capire le argomentazioni difensive e ciò che i legali dei lavoratori conoscono sicuramente meglio.
Molto più modestamente e concretamente, però, bisogna rimarcare che non bisogna andare a cercare i fatti di cronaca, perchè è di comune esperienza che forme contrattuali abusive ed elusive vengono sovente proposte ed è difficile, in punto di diritto, asserire un vincolo di dipendenza.
E’ bene quindi prestare sempre molta attenzione a quanto si firma. Si chiedano lumi ad un sindacato, ad un legale di fiducia, ma assolutamente meglio conoscere prima i propri diritti piuttosto che ritrovarsi poi in situazioni effettivamente squilibrate.
Tale disposizione va letta altresì con quella, secondo la quale il prestatore di lavoro deve osservare "le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende".
In sostanza, affinchè sussista la subordinazione, occorre:
1) Onerosità
Il contratto di lavoro è cioè un contratto a prestazioni corrispettive, di scambio, come chiarito dalla Cassazione (Cass.. Sent. 28 agosto 2003, n. 12639).
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di terzi si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto ove si versi in settori disciplinati da un Contratto Collettivo;
2) Dipendenza e direzione
Ovvero Eterodirezione: il vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro
3) Collaborazione nell’impresa
Ovvero inserimento del contributo del lavoratore all’interno di un complesso produttivo da altri organizzato e non di un apporto a un’organizzazione della quale il soggetto sia contitolare
(C.f.r Zaccardi- Manuale di Diritto del Lavoro - pag. 25 ed. Neldiritto).
E’ nota la vicenda Foodora.
In sostanza i ricorrenti adivano il Giudice del Lavoro al fine di far riconoscere il proprio lavoro come lavoro subordinato ma il Tribunale respingeva detti ricorsi.
Bisogna ovviamente premettere, per doverosità, che i fatti appresi dallo scrivente sono dati da informazioni sommarie prese dalla cronaca e dalla rete.
Si proverà tuttavia a dare una spiegazione del decisum del Giudice Torinese.
In sostanza i riders portavano cibo ordinato in rete presumibilmente con propri mezzi e venivano rintracciati tramite rete telematica al fine di avere commesse di lavoro.
Certo, subentrano in questo caso aspetti circa la rintracciabilità e i controlli, ma occorre specificare che l’unico elemento da tenere in considerazione, in definitiva, è l’articolo 2094 cod.civ..
Sotto un primo aspetto, infatti, laddove per lavorare si usino mezzi propri e a proprio rischio, i mezzi di produzione sono del lavoratore e non del datore.
Viene quindi a cadere un primo fondamentale presupposto.
Requisito della collaborazione ed eterodirezione: anche in questo caso appare arduo fornire una prova circa il fatto che una società Tedesca dia continuamente direttive a lavoratori. Peraltro, sotto questo aspetto, effettivamente viene anche a cadere la tesi dell’onerosità e dello scambio di prestazioni nel contratto, perchè il rintracciare lavoratori non significa necessariamente che gli stessi, tutte i giorni, debbano rispettare un contratto o direttive.
Il contratto che ne consegue rimane quindi di tipo saltuario e vengono a cadere gli ultimi presupposti della subordinazione.
Come si precisa, dunque, la tesi di chi scrive è solo una supposizione di come possano essere andati, nel caso de qua, i fatti e non ha la pretesa di capire le argomentazioni difensive e ciò che i legali dei lavoratori conoscono sicuramente meglio.
Molto più modestamente e concretamente, però, bisogna rimarcare che non bisogna andare a cercare i fatti di cronaca, perchè è di comune esperienza che forme contrattuali abusive ed elusive vengono sovente proposte ed è difficile, in punto di diritto, asserire un vincolo di dipendenza.
E’ bene quindi prestare sempre molta attenzione a quanto si firma. Si chiedano lumi ad un sindacato, ad un legale di fiducia, ma assolutamente meglio conoscere prima i propri diritti piuttosto che ritrovarsi poi in situazioni effettivamente squilibrate.
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