Foodora e subordinazione


Breve analisi della subordinazione e del caso Foodora anche ai fini dei contratti che vengono sottoposti ai lavoratori
Foodora e subordinazione
Com’è noto, l’articolo 2094 cod. civ. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".

Tale disposizione va letta altresì con quella, secondo la quale il prestatore di lavoro deve osservare "le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende".

In sostanza, affinchè sussista la subordinazione, occorre:

1) Onerosità
Il contratto di lavoro è cioè un contratto a prestazioni corrispettive, di scambio, come chiarito dalla Cassazione (Cass.. Sent. 28 agosto 2003, n. 12639).
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro a favore di terzi si presume effettuata a titolo oneroso, soprattutto ove si versi in settori disciplinati da un Contratto Collettivo;

2) Dipendenza e direzione
Ovvero Eterodirezione: il vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico del datore di lavoro

3) Collaborazione nell’impresa
Ovvero inserimento del contributo del lavoratore all’interno di un complesso produttivo da altri organizzato e non di un apporto a un’organizzazione della quale il soggetto sia contitolare
(C.f.r Zaccardi- Manuale di Diritto del Lavoro - pag. 25 ed. Neldiritto).

E’ nota la vicenda Foodora.

In sostanza i ricorrenti adivano il Giudice del Lavoro al fine di far riconoscere il proprio lavoro come lavoro subordinato ma il Tribunale respingeva detti ricorsi.
Bisogna ovviamente premettere, per doverosità, che i fatti appresi dallo scrivente sono dati da informazioni sommarie prese dalla cronaca e dalla rete.
Si proverà tuttavia a dare una spiegazione del decisum del Giudice Torinese.

In sostanza i riders portavano cibo ordinato in rete presumibilmente con propri mezzi e venivano rintracciati tramite rete telematica al fine di avere commesse di lavoro.
Certo, subentrano in questo caso aspetti circa la rintracciabilità e i controlli, ma occorre specificare che l’unico elemento da tenere in considerazione, in definitiva, è l’articolo 2094 cod.civ..

Sotto un primo aspetto, infatti, laddove per lavorare si usino mezzi propri e a proprio rischio, i mezzi di produzione sono del lavoratore e non del datore.
Viene quindi a cadere un primo fondamentale presupposto.

Requisito della collaborazione ed eterodirezione: anche in questo caso appare arduo fornire una prova circa il fatto che una società Tedesca dia continuamente direttive a lavoratori. Peraltro, sotto questo aspetto, effettivamente viene anche a cadere la tesi dell’onerosità e dello scambio di prestazioni nel contratto, perchè il rintracciare lavoratori non significa necessariamente che gli stessi, tutte i giorni, debbano rispettare un contratto o direttive.

Il contratto che ne consegue rimane quindi di tipo saltuario e vengono a cadere gli ultimi presupposti della subordinazione.

Come si precisa, dunque, la tesi di chi scrive è solo una supposizione di come possano essere andati, nel caso de qua, i fatti e non ha la pretesa di capire le argomentazioni difensive e ciò che i legali dei lavoratori conoscono sicuramente meglio.

Molto più modestamente e concretamente, però, bisogna rimarcare che non bisogna andare a cercare i fatti di cronaca, perchè è di comune esperienza che forme contrattuali abusive ed elusive vengono sovente proposte ed è difficile, in punto di diritto, asserire un vincolo di dipendenza.

E’ bene quindi prestare sempre molta attenzione a quanto si firma. Si chiedano lumi ad un sindacato, ad un legale di fiducia, ma assolutamente meglio conoscere prima i propri diritti piuttosto che ritrovarsi poi in situazioni effettivamente squilibrate.

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di Avv. Michele Vissani

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