Forfettari: la rilevanza dei beni strumentali


Individuazione del valore dei beni strumentali in riferimento al titolo di acquisizione del bene
Forfettari: la rilevanza dei beni strumentali
Come e' noto il regime agevolato per gli autonomi introdotto dalla Legge di Stabilita' 2015 (c.d. regime forfettario) puo' essere applicato da imprenditori e professionisti che nell'anno solare precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti previsti dalla tabella allegata alla Legge e variabili in base ai codici attivita' ateco;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5000 lordi per il lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e collaboratori;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro;
- i redditi di lavoro dipendente o pensione eventualmente percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d'impresa o professionali ad eccezione del caso in cui la somma di tutti non superi i 20.000 euro o che il lavoro dipendente non risulti cessato.

I suddeti requisiti vengono verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; per accedere nel 2015 al regime forfettario occorre quindi riferirsi al 2014.

Per quanto riguarda l'individuazione del valore dei beni strumentali si fa presente che l'acquisizione del bene in riferimento a quelli acquisiti:
- a titolo di proprieta' si dovra' considerare il costo storico dell'acquisto,
- in leasing si dovra' assumere il costo sostenuto dal concedente;
- con la locazione cosiddetta operativa, noleggio o comodato si dovra' determinare valutando il bene al valore normale secondo i criteri di cui all'articolo 9 del Tuir;
- l'utilizzo promiscuo: in questo caso i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'esercizio d'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, il legislatore, per esigenze di semplificazione, ha previsto che concorrono al computo del limite in esame nella misura del 50 per cento del valore come sopra determinato;
- beni strumentali inferiori a € 516,46: non si consideranop quelli di costo pari o inferiore a € 516,46
- come sancito nella norma, non rilevano, nel computo dei beni strumentali, i beni immobili acuisiti a qualunque titolo ed utilizzati nell'esercizio dell'impresa;

In relazione ai beni strumentali, l'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro del 22 gennaio scorso ha chiarito che nel valore dei beni non devono esser considerati i beni immateriali, quali avviamento e gli altri elementi immateriali come gia' avviene per i contribuenti minimi.
Si evidenzia il riferimento temporale per la verifica del "plafond" in questione poiche':
- a differenza di quanto accade per il regime dei minimi nel quale e' necessario fare riferimento alla sommatoria degli acquisti effettuati nel triennio precedente rispettando il limite di € 15.000.00;
- nel nuovo regime introdotto dalla Legge 190/2014 deve aversi riguardo alla chiusura del periodo d'imposta precedente

In altre parole il limite dimensionale relativo ai beni strumentali previsto ai fini dell'accesso al regime agevolato non e' piu' misurato, come accade per i contribuenti minimi, in termini di flusso di acquisizioni di beni strumentali nell'arco del triennio solare precedente, ma cio' che rileva e' l'ammontare complessivo del costo dei beni in possesso al 31 dicembre.
Infatti il valore dei beni strumentali va considerato al 31 dicembre dell'esercizio precedente; si tratta della fotografia, alla predetta data, dei beni strumentali posseduti.

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di Comm. Emanuela Carocci

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