Fornitura di beni non richiesta: come tutelarsi
Non bisogna pagare nulla in caso di fornitura di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazioni non richieste di servizi ai sensi dell'art. 66 quinquies del Codice del Consumo.
Si tratta di una delle norme più importanti a difesa dei consumatori ed in particolare di tutte quelle persone nei confronti delle quali sono stati intestati dei contratti di fornitura di beni o servizi a loro insaputa.
Purtroppo, si tratta di una situazione nella quale si vengono a trovare molte persone, tra queste un gran numero sono gli anziani, perchè vengono carpiti illegittimamente i dati delle forniture di acqua, gas, luce ecc. (in particolare i numeri dei POD e dei PDR).
Ciò fa sì che venditori senza scrupoli li utilizzino per stipulare dei nuovi contratti.
Contro questa pratica commerciale scorretta viene in soccorso il Codice del Consumo con l'art. 66 quinquies, norma che ogni consumatore dovrebbe memorizzare e far propria.
Quindi, attraverso questa norma, qualora si fosse vittima di qualche disonesto venditore di beni che ha carpito chissà in quale modo i dati delle vostre forniture, si deve sapere che se dovesse arrivare da un gestore qualsiasi una richiesta di pagamento per un contratto mai richiesto, nulla è dovuto.
Ne discende che il consumatore, a fronte di una richiesta di pagamento non dovuta non è obbligato a rispondere, tant'è che anche se non risponde ciò non può mai essere considerato consenso.
Va sottolineato come il consumatore non solo non dovrà nulla pagare, ma potrà essere risarcito se ha subito dei danni dalla qui esaminata pratica commerciale scorretta.
Non essendo stato stipulato alcun contratto di fornitura questo va considerato inesistente. Se il gestore insistesse oltre che agire in giudizio per il risarcimento danni ci si potrà rivolgere anche alla AGCM (Autorità di Garanzia della Concorrenza e del Mercato cosiddetta Antitrust) che una volta ricevuta la segnalazione provvederà a sanzionare il comportamento scorretto.
Il professionista, in base al secondo comma dello stesso articolo 66 quinquies del Codice del Consumo, ha l'obbligo di adempiere alla prestazione pattuita, mentre non è considerato adempimento della prestazione una fornitura diversa da quella pattuita anche se quest'ultima è di valore e qualità equivalente o superiore a quella pattuita.
Questo il testo dell'art. 66 quinquies del Codice del Consumo:
"1. Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori".
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