Fotografie dei figli minori sui social network


Rischi, tutela dei minori e della riservatezza dei dati personali, consenso dei genitori
Fotografie dei figli minori sui social network

In una sentenza del 19 settembre 2017 il Presidente del Tribunale di Mantova si è occupato delle conseguenze derivanti dalla pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network, in assenza del consenso di entrambi i genitori.

Il giudice mantovano ha rilevato che l’inserimento – ad opera della madre – di fotografie dei figli, in violazione di precisi accordi intervenuti sul punto tra i coniugi, costituisce comportamento che integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 d.lgs. 30/6/2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali), nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata dall’Italia, con legge 27/5/1991 n. 176 (l’art. 1 prevede l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto, mentre l’art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. Ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione è contenuta nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/20196 del 27.4.2016 che entrerà in vigore il 25/5/2018), laddove la immagine fotografica dei figli costituisce dato personale ai sensi del d.lgs. 196/2003 (v. art. 4 lett. a, b, c,) e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata.

Sottolinea ancora il Tribunale che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.

Il pregiudizio per il figlio minore è dunque da ritenersi “insito nella diffusione della sua immagine sui social network”.

Il rigore è al centro anche del Regolamento UE 2016/679: il Considerando n. 38 afferma: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.


Occorre rammentare che viene operata una distinzione tra i minori con età inferiore ai 16 anni e minori che tale età abbiano già raggiunto: per i più piccoli a prevalere è l’esigenza di protezione, per i secondi è l’esigenza di tutela dei diritti di libertà, sempre che si riscontrino capacità di discernimento e autonomia gestionale tali da consentire loro una consapevole scelta.


In Italia il limite di età è rappresentato dal raggiungimento del quattordicesimo anno di età.

 

Articolo del:


di Avv. Gianna Manferto

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