Freddo in azienda e legittima astensione da lavoro
E' legittima l'astensione dal lavoro dei dipendenti a causa della bassa temperatura in azienda causata dal difettoso funzionamento del riscaldamento
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6631 dell'1.4.2015, ha respinto il ricorso promosso da un datore di lavoro verso un gruppo di propri dipendenti, che si erano astenuti da lavoro per via delle basse temperature dei locali aziendali, dovute ad un mal funzionamento dell'impanto di riscaldamento.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito. Nel procedimento di primo grado, infatti, il Giudice ha effettuato tutti gli accertamenti del caso, rilevando come di fatto "la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno, tanto che l'azienda aveva ritenuto legittima l'interruzione dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti del piano inferiore".
Alla base della pronuncia in esame vi è l'obbligo del datore di lavoro a garantire condizioni di lavoro idonee e sicure. L' art. 2087 cod. civ. prevede infatti che il datore debba adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". L'inadempimento configura secondo parte della dottrina e della giurisprudenza una responsabilità di natura contrattuale, mentre secondo un altro orientamento una responsabilità da fatto illecito (c.d. aquiliana). Ricordiamo che in attuazione dell'art. 2087 c.c. vige il d.lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che prevede anche numerosi illeciti da parte del datore di lavoro e di altri soggetti gravitanti nel mondo del lavoro penalmente puniti.
Ritornando però agli aspetti prettamente civili, riguardanti la pronuncia in esame, ribadiamo che se il datore di lavoro si rivela inadempiente rispetto a tale obbligo di salute e sicurezza, è legittimo che il lavoratore non esegua la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui; circostanza che si è verificata nel caso in oggetto.
In tali casi, dunque, il datore di lavoro non potrà neppure applicare ai dipendenti, che si sono astenuti dalla prestazione lavorativa, sanzioni disciplinari.
Inoltre, i lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione, "in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore". Per tali motivi il ricorso del datore di lavoro è stato rigettato.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito. Nel procedimento di primo grado, infatti, il Giudice ha effettuato tutti gli accertamenti del caso, rilevando come di fatto "la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno, tanto che l'azienda aveva ritenuto legittima l'interruzione dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti del piano inferiore".
Alla base della pronuncia in esame vi è l'obbligo del datore di lavoro a garantire condizioni di lavoro idonee e sicure. L' art. 2087 cod. civ. prevede infatti che il datore debba adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". L'inadempimento configura secondo parte della dottrina e della giurisprudenza una responsabilità di natura contrattuale, mentre secondo un altro orientamento una responsabilità da fatto illecito (c.d. aquiliana). Ricordiamo che in attuazione dell'art. 2087 c.c. vige il d.lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che prevede anche numerosi illeciti da parte del datore di lavoro e di altri soggetti gravitanti nel mondo del lavoro penalmente puniti.
Ritornando però agli aspetti prettamente civili, riguardanti la pronuncia in esame, ribadiamo che se il datore di lavoro si rivela inadempiente rispetto a tale obbligo di salute e sicurezza, è legittimo che il lavoratore non esegua la prestazione, eccependo l'inadempimento altrui; circostanza che si è verificata nel caso in oggetto.
In tali casi, dunque, il datore di lavoro non potrà neppure applicare ai dipendenti, che si sono astenuti dalla prestazione lavorativa, sanzioni disciplinari.
Inoltre, i lavoratori mantengono il diritto alla retribuzione, "in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore". Per tali motivi il ricorso del datore di lavoro è stato rigettato.
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