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FSBA: 16/09 e 30/10 scadenze per esposizione in F24 e richiesta CIG


FSBA, Delibera n. 9 del 9 settembre 2020: nel modello F24, scadenza 16 settembre 2020, regole per esposizione sospensione versamenti. Entro il 30 ottobre richiesta CIG
FSBA: 16/09 e 30/10 scadenze per esposizione in F24 e richiesta CIG

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA), con Delibera n. 9 del 9 settembre 2020, ha disposto che le aziende che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti non sono esonerate dalla compilazione e trasmissione della denuncia Uniemens, anche per i mesi di paga oggetto di sospensione.
Nello specifico, per i mesi oggetto di sospensione dei contributi, ai fini della restituzione degli stessi, si deve esporre, nel modello F24 in scadenza il 16 settembre 2020, la contribuzione oggetto di sospensione nelle seguenti modalità:

  • Causale contributo: EBNA;
  • Periodo di riferimento: mese e anno di competenza dei contributi oggetto di sospensione dei versamenti;
  • Importo dei contributi sospesi relativi al periodo

L’Ente ha  precisato che, qualora la sospensione abbia riguardato la contribuzione relativa a più periodi, devono essere compilati più righi del modello F24 ricordando che, nel rispetto delle condizioni previste dalle diverse e più ricorrenti ipotesi di legge, la sospensione dei versamenti dei contributi dovuti a FSBA può avere riguardato una o più delle seguenti mensilità: contributi di competenza febbraio 2020 (scadenza di versamento marzo 2020), contributi di competenza marzo 2020 (scadenza di versamento aprile 2020) e contributi di competenza aprile 2020 (scadenza di versamento maggio 2020).

Inoltre con la Delibera n. 10 del 9 settembre 2020, il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) prevede, per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Coronavirus e che dal 30 giugno 2020 hanno già terminato le 18 settimane di integrazione salariale con la causale "Covid-19", la possibilità di richiedere, entro il 30 ottobre 2020 e previo utilizzo di ferie e permessi maturati, la concessione del trattamento di assegno ordinario di cui all’art. 4 del Regolamento del Fondo.

Il suddetto trattamento può essere erogato con decorrenza 30 giugno 2020 e fino alla data del 12 luglio 2020.

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