Furti in condominio


In caso di furto in un appartamento, se viene utilizzato il ponteggio posto sulla facciata, chi ne risponde?
Furti in condominio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26900/2014, interviene in merito alla responsabilità in caso di furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di un ponteggio posto sulla facciata per dei lavori di manutenzione.
La responsabilità è solo dell'impresa appaltatrice per aver lasciato incustodito il ponteggio o anche del condominio?

Secondo il parere dei giudici di Cassazione, l'impresa appaltatrice è sicuramente responsabile dei danni per negligenza ed imperizia; l'art. 2043 del Codice Civile, infatti, impone l'adozione da parte dell'impresa di adeguate misure (illuminazione, sorveglianza, etc.) atte ad evitare qualunque forma di intrusione ed impedire l'uso anomalo del ponteggio.

Tuttavia, la responsabilità ricade in solido anche sul condominio: infatti, la clausola del contratto di appalto, che impone all'impresa l'obbligo di adottare ogni misura anti-intrusione, non esonera il committente (in questo caso il condominio) dalla responsabilità verso terzi danneggiati.
Il condominio avrebbe dovuto indurre l'impresa appaltatrice ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato.
Questo quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza riportata.

Articolo del:


di Geom. Santoriello

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse