Furto nei supermercati, come difendersi?
Definizione del furto in generale e sanzioni
Il delitto di furto ex art. 624 c.p. è rinvenibile nel Titolo XIII del Libro II, Capo I del codice penale attinente ai delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone; al comma 1. la norma citata punisce espressamente la condotta posta in essere da colui che si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, con lo scopo di trarne un profitto per sé o per altri e il comma 2 specifica che per cosa mobile debba intendersi anche l'energia elettrica (oltre ogni altra energia che ha un valore economico). Il reato può essere commesso da chiunque e il bene giuridico protetto è costituito dal possesso o nella detenzione, da ritenersi come relazioni di fatto che intercorrono tra la cosa e il soggetto.
Il reato di furto è procedibile a querela della persona offesa, a meno che ricorra l'aggravante dell'aver cagionato un danno di rilevante gravità (art. 61 n.7 c.p.) o una delle aggravanti previste dall'art. 625 c.p.
Le sanzioni sono state inasprite con la riforma denominata Legge Orlando (ovvero con la L. 23 giugno 2017, n. 103) per cui attualmente le fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), sono punite con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le ipotesi aggravate di cui al terzo comma la sanzione è della reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000. Ulteriore giro di vite è stato previsto con l’introduzione di una nuova disposizione che pone divieto di equivalenza e prevalenza delle attenuanti con le aggravanti di cui all’art. 625 c.p. (ad eccezione delle attenuanti di cui agli articoli 98 e 625-bis c.p.), per cui attualmente occorre prima aumentare la pena ex art. 625 c.p. e poi procedere alle relative diminuzioni. Quanto alle aggravanti previste da quest’ultima norma, esse comportano la reclusione da due a sei anni e multa da euro 927 a euro 1.500.
La condotta e l'elemento soggettivo
La condotta punibile consiste nella sottrazione ovvero nella privazione del bene senza il consenso del soggetto passivo e del successivo impossessamento inteso come l’acquisizione del potere autonomo sulla cosa. Tale distinzione ha fondamentale importanza perché individua il discrimine tra la fattispecie consumata e tentata. L'elemento psicologico richiesto per il reato di furto è il dolo specifico ovvero la coscienza e volontà di sottrarre la cosa mobile altrui ed impossessarsene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si noti che Il concetto di profitto va inteso in senso lato, così da comprendervi non solo il vantaggio patrimoniale , ma anche quello di natura non economica .
Il furto nel supermercato e strategia difensiva
Una delle ipotesi più ricorrenti nei processi penali pendenti innanzi al Tribunale Penale in composizione monocratica è senza dubbio quella del furto nei supermercati; trattasi di fattispecie costantemente aggravata da svariate circostanze, ma anche in tali ipotesi tuttavia è possibile per il difensore ottenere, quanto meno, una mitigazione della pena escludendo ingiustificati aumenti di pena o percorrere il sentiero del fatto di particolare tenuità. Peraltro, l’esclusione di circostanze aggravanti è di fondamentale importanza non solo per ottenere eventualmente un sanzione meno incisiva ma, rendendo il reato procedibile a querela di parte è astrattamente idonea anche concludere il processo con sentenza di non doversi procedere qualora manchi detta condizione di procedibilità. Ecco un breve excursus sulle tematiche che il penalista attento, ad avviso dello scrivente, dovrebbe approfondire.
- Sussiste l’aggravante del mezzo fraudolento?
La modalità più frequente con la quale colui che sottrae merce dai banchi del supermercato per eludere la sorveglianza è quella di occultarla sulla propria persona. In tali ipotesi, a volte ancora oggi, la Procura contesta l’aggravante prevista dall’art. 625 n.2 c.p. ovvero il mezzo fraudolento con notevole aumento della pena. Invero le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che: “Nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità". In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service. Cass. pen., Sez. unite, 30 settembre 2013, n. 40354). Ovviamente diverso sarà il discorso nella ipotesi in cui si utilizzi un quid pluris (es. occultamento in una borsa schermata per non far scattare l’antitaccheggio).
- E' un furto consumato o tentato?
Spesso la Pubblica Accusa contesta il furto consumato nonostante l’autore non abbia conseguito la piena signoria sulla cosa sottratta e ciò influisce pesantemente sulla sanzione posto che il tentativo comporta una diminuzione della pena sino a 2/3 ex art. 56 c.p. In generale può dirsi che, secondo Cassazione, in caso di furto in un supermercato, elementi quali il monitoraggio dell’azione mediante apparati di rilevazione automatica del movimento della merce o diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza e il conseguente intervento, impediscono la consumazione del delitto di furto che si configura dunque nei limiti dello stadio del tentativo «non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva» (ex pluribus Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 17916/18; depositata il 20 aprile). Altrettanto pacifico è che il soggetto colto con la refurtiva oltre le casse, ma ancora all’interno del supermercato non possa essere processato per furto consumato Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 54311/17; depositata il 1° dicembre)
- Sussiste l’aggravante della pubblica fede?
L’aggravante dell’esposizione della cosa a pubblica fede nasce dalla volontà di apprestare una più ampia tutela penale alle cose mobili lasciate dal possessore senza diretta e continua custodia, in modo permanente o per un certo periodo di tempo, per “necessità” o per “consuetudine”. E’ sicuramente il caso dei beni esposti sui banchi di vendita del supermercato ove vige il sistema del self service, ma con alcune precisazioni. In generale, dunque si esclude l’aggravante della esposizione a pubblica fede in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e costanti sui beni, intendendo tale sorveglianza come controllo permanente sul bene, così da impedire la sottrazione della cosa. La Cassazione ha precisato che il sistema di vigilanza offerto dalle guardie giurate non garantisce di regola quella continuità del controllo di cui sopra. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 16353/19; depositata il 15 aprile). Diverso è il caso di presenza di il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza poiché in al caso è possibile escludere l'aggravane in esame http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 17916/18; depositata il 20 aprile)
- Sussiste l’aggravante della violenza sulle cose?
In caso di manomissione della placca antitaccheggio la Cassazione è schierata nel ritenere che l’aggravante della violenza sulla cosa sussiste non solo in presenza di una rottura, un guasto o un danneggiamento, ma anche quando l’energia fisica sia impiegata determinando il mutamento di destinazione della cosa «e sia diretta nei confronti dello stesso strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa» ovvero ciò accade in caso di manomissione della placca antitaccheggio inserita sulla merce in offerta in vendita nei grandi magazzini e destinata ad attivare il segnale acustico ai varchi d’uscita (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 10289/19; depositata l’8 marzo)
- E' possibile invocare lo stato di necessità o l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p.?
E’ sicuramente una delle strade meno facilmente percorribili per il difensore, ma astrattamente potrebbe configurarsi la causa di giustificazione qualora si sia in presenza di furto di generi alimentari di pochi euro in presenza di soggetto non in grado di soddisfare i propri bisogni alimentari (vedasi Cass sez. V, 07/01/2016, (ud. 07/01/2016, dep. 02/05/2016), n.18248 con riferimento a soggetto senza fissa dimora e di occupazione). Quanto all'attenuante del danno patrimoniale lieve può essere senz’altro invocata quando si è di fronte ad una sottrazione di modico valore.
- E' possibile invocare la particolare tenuità del fatto ex art.131 bis c.p.?
Certamente sì ed in tal caso si otterrà sentenza di assoluzione per tenuità del fatto ritenuto di particolare tenuità; tale causa di non punibilità scatta solo qualora la sanzione edittale sia inferiore agli anni 5 (senza tenere conto delle circostanze salvo quelle a effetto speciale e di eventuali bilanciamenti) il che rende possibile applicarla in caso di furto monoaggravato tentato. Difatti, è pacifico che l’art. 131 bis c.p. si applichi anche in caso di tentativo purchè si rimanga nel predetto limite edittale (si calcola il massimo della pena edittale e si riduce di 1/3) . Ovviamente occorre in ogni caso verificare la compresenza degli ulteriori requisiti previsti ex lege quali le modalità della condotta e la tenuità del danno o del pericolo e che non si tratti comportamenti abituali.
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