Furto nella palestra (o piscina)
Responsabilità del gestore e risarcimento
Al momento dell’ iscrizione in palestra o in piscina, normalmente si menzionano clausole di esonero da responsabilità del titolare del centro sportivo da ogni furto o smarrimento relativo ad oggetti personali del cliente.
Oggi non è più così.
Il Tribunale di Firenze con una recente sentenza ha affermato l’obbligo di risarcimento del danno a carico del gestore del centro sportivo per furti o smarrimenti sofferti dai clienti.
Il gestore della palestra, così come l’albergatore (ma con obblighi più limitati), è tenuto ad offrire, ai propri utenti, un servizio di custodia degli oggetti personali che il cliente normalmente porta con sé. È il caso, per esempio, del telefonino, del tablet, del portafogli, delle chiave della macchina, ecc.
Il deposito di tali oggetti, è un servizio necessario al fine di godere pienamente degli altri servizi sportivi acquistati. La conseguenza di quanto evidenziato è che la società che gestisce la palestra dovrà risarcire, in caso di furto o smarrimento, i propri clienti, corrispondendogli lo stesso valore che aveva l’oggetto o la somma di denaro venuta a mancare.
Nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 2240/2014 si è fatto, in particolare, riferimento ad una responsabilità del gestore "per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto stesso da parte dei clienti e custodite negli armadietti" ed anche, nel caso di "affidamento di beni in custodia sotto la diretta vigilanza del gestore, per gli oggetti di valore riposti nelle apposite cassette".
Il gestore del centro sportivo dovrà mettere a disposizione dei clienti delle cassette di sicurezza in cui si possano riporre i propri oggetti personali o permettere il deposito presso la reception, proprio per permettere al cliente di poter usufruire dei servizi sportivi acquistati senza l’ingombro di tali oggetti.
Oggi non è più così.
Il Tribunale di Firenze con una recente sentenza ha affermato l’obbligo di risarcimento del danno a carico del gestore del centro sportivo per furti o smarrimenti sofferti dai clienti.
Il gestore della palestra, così come l’albergatore (ma con obblighi più limitati), è tenuto ad offrire, ai propri utenti, un servizio di custodia degli oggetti personali che il cliente normalmente porta con sé. È il caso, per esempio, del telefonino, del tablet, del portafogli, delle chiave della macchina, ecc.
Il deposito di tali oggetti, è un servizio necessario al fine di godere pienamente degli altri servizi sportivi acquistati. La conseguenza di quanto evidenziato è che la società che gestisce la palestra dovrà risarcire, in caso di furto o smarrimento, i propri clienti, corrispondendogli lo stesso valore che aveva l’oggetto o la somma di denaro venuta a mancare.
Nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 2240/2014 si è fatto, in particolare, riferimento ad una responsabilità del gestore "per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto stesso da parte dei clienti e custodite negli armadietti" ed anche, nel caso di "affidamento di beni in custodia sotto la diretta vigilanza del gestore, per gli oggetti di valore riposti nelle apposite cassette".
Il gestore del centro sportivo dovrà mettere a disposizione dei clienti delle cassette di sicurezza in cui si possano riporre i propri oggetti personali o permettere il deposito presso la reception, proprio per permettere al cliente di poter usufruire dei servizi sportivi acquistati senza l’ingombro di tali oggetti.
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