Gara. Esclusione. Nuovo codice appalti
Esclusione dell’Impresa dalla gara per la mancanza del requisito del pareggio di bilancio nell’ultimo triennio
Il bando di gara per il servizio di ristorazione scolastica prevedeva, tra i requisiti di capacità economica e finanziaria condizionanti la partecipazione alla gara stessa, il possesso del pareggio di bilancio al netto delle imposte negli ultimi tre esercizi. Essendo risultato, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, che il bilancio relativo all’anno 2015 era in perdita di quasi 45 milioni, la Stazione appaltante disponeva l’esclusione della ricorrente dalla gara in questione. Ciò in quanto, «in un periodo economicamente critico, come quello attuale, in cui la solidità patrimoniale e finanziaria di molte aziende è messa seriamente in pericolo, non può prescindersi, a maggior ragione, da una puntuale e rigorosa verifica dello stato di salute delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, in quanto accertamento funzionale allo svolgimento positivo degli appalti stessi e ciò a prescindere dalle capacità tecniche e professionali, che pure devono essere possedute».
È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), in commento.
I giudici [1] hanno rigettato il ricorso dell’Impresa con la precisazione che «Gli operatori economici interessati a partecipare alle gare pubbliche, oltre a non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, devono possedere, infatti, la capacità economica e finanziaria necessaria ad assicurare l’osservanza delle obbligazioni contrattuali», anche perché «La necessità di affidare il contratto a soggetti che dimostrino, tra le altre, anche la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso costituisce, infatti, un fondamentale principio ricavabile dalla complessiva disciplina dell'affidamento di pubblici appalti e l’apertura al mercato e alla concorrenza non può mai spingersi sino al punto di compromettere o comunque mettere seriamente in pericolo la regolare esecuzione del contratto».
L’art. 83 del [nuovo] codice appalti, come del resto già il previgente art. 41 del d.lgs. n 163/2006, affida alle Stazioni appaltanti il compito di individuare gli indici di capacità economica più adatti per stabilirlo, col solo limite della "attinenza" e "proporzionalità" all’oggetto dell’appalto, nella ricerca di un costante bilanciamento con l’interesse pubblico "ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione" [2].
Di conseguenza, non può che apparire assolutamente ‘proporzionata’ la disposizione di cui trattasi, contenuta nella lex specialis di gara, avuto riguardo alla durata, alla tipologia del servizio (servizio di ristorazione scolastica), al valore e, in genere, alle obbligazioni contrattuali che l’Impresa aggiudicataria sarà chiamata a far fronte con i propri mezzi, finanziari, oltre che tecnici e professionali. «Anzi», precisa il Collegio, «tale disposizione pare espressione di legittimo esercizio di potere discrezionale, declinato, peraltro, nel rispetto delle norme di legge».
Resta da dire che, per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere, tra l’altro, che "gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività" [3].
Tutto ciò posto, all’Impresa non resta che pagare le spese di giudizio.
[1] Sentenza n. 81 del 01.03.2017
[2] V. art. 83, comma 2
[3] Cfr. art. 83, comma 4, lett. b)
È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), in commento.
I giudici [1] hanno rigettato il ricorso dell’Impresa con la precisazione che «Gli operatori economici interessati a partecipare alle gare pubbliche, oltre a non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, devono possedere, infatti, la capacità economica e finanziaria necessaria ad assicurare l’osservanza delle obbligazioni contrattuali», anche perché «La necessità di affidare il contratto a soggetti che dimostrino, tra le altre, anche la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso costituisce, infatti, un fondamentale principio ricavabile dalla complessiva disciplina dell'affidamento di pubblici appalti e l’apertura al mercato e alla concorrenza non può mai spingersi sino al punto di compromettere o comunque mettere seriamente in pericolo la regolare esecuzione del contratto».
L’art. 83 del [nuovo] codice appalti, come del resto già il previgente art. 41 del d.lgs. n 163/2006, affida alle Stazioni appaltanti il compito di individuare gli indici di capacità economica più adatti per stabilirlo, col solo limite della "attinenza" e "proporzionalità" all’oggetto dell’appalto, nella ricerca di un costante bilanciamento con l’interesse pubblico "ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione" [2].
Di conseguenza, non può che apparire assolutamente ‘proporzionata’ la disposizione di cui trattasi, contenuta nella lex specialis di gara, avuto riguardo alla durata, alla tipologia del servizio (servizio di ristorazione scolastica), al valore e, in genere, alle obbligazioni contrattuali che l’Impresa aggiudicataria sarà chiamata a far fronte con i propri mezzi, finanziari, oltre che tecnici e professionali. «Anzi», precisa il Collegio, «tale disposizione pare espressione di legittimo esercizio di potere discrezionale, declinato, peraltro, nel rispetto delle norme di legge».
Resta da dire che, per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere, tra l’altro, che "gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività" [3].
Tutto ciò posto, all’Impresa non resta che pagare le spese di giudizio.
[1] Sentenza n. 81 del 01.03.2017
[2] V. art. 83, comma 2
[3] Cfr. art. 83, comma 4, lett. b)
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