Gara per l'affidamento dei veicoli confiscati
Nuove gare per l'affidamento dei veicoli confiscati: la pubblica amministrazione non intende pagare il custode per il recupero coattivo del veicolo
Nei nuovi bandi di gara, il Ministero dell’Interno e dall’Agenzia del Demanio hanno predisposto uno schema contrattuale all'interno del quale è previsto che nelle ipotesi in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato, il custode acquirente è obbligato al recupero ed al trasferimento dello stesso presso la propria depositeria. In tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con esclusione di ogni forma di responsabilità o anticipazione delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti (...)"
Si tratta di una previsione in netto contrasto con quanto statuito dall’art. 213 del codice della strada.
La norma prevede, infatti, che, nelle ipotesi in cui il Prefetto dispone la confisca definitiva del veicolo, il proprietario ha l’obbligo di consegnare spontaneamente il medesimo veicolo presso il deposito del custode acquirente autorizzato dalle stazioni appaltanti e che, nel caso di inottemperanza, il trasferimento deve essere effettuato coattivamente a cura dell’organo accertatore e a spese del custode.
E’ evidente che soltanto l’autorità amministrativa può dare incarico al custode acquirente per il recupero del veicolo con la conseguenza dell’instaurarsi di un rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione che ha dato l’incarico e il custode incaricato del recupero.
Orbene, contrariamente a quanto previsto dal Codice della Strada, lo schema del contratto che è stato predisposto dalle stazioni appaltanti prevede al comma 4 dell’art. 11 che "(...) Nelle ipotesi in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato, il custode acquirente è obbligato al recupero ed al trasferimento dello stesso presso la propria depositeria. In tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con esclusione di ogni forma di responsabilità o anticipazione delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti (...)"
Si tratta di previsione contrattuale che non solo contrasta con le suddette disposizioni di legge ma appare di equivoco inquadramento giuridico non potendosi ipotizzare la costituzione di un diritto di credito del soggetto incaricato del recupero del veicolo nei confronti del proprietario trasgressore che non è parte del contratto e neppure vi ha aderito.
Né può ipotizzarsi una ipotesi di cessione di credito.
E’ vero che alle stazioni appaltati è consentito di prevedere, nel capitolato di gara e nello schema di contratto, opportune disposizioni speciali ma è anche vero che queste non possono essere in contrasto con il quadro normativo di riferimento.
Né può ritenersi che con la partecipazione alla gara vi possa essere sanatoria o acquiescenza da eventuali difformità inderogabili del quadro normativo di riferimento che prevede, al contrario, che sulle stazioni appaltanti deve gravare l’obbligo di anticipazione delle spese di recupero coattivo (qualora il trasgressore non adempia spontaneamente) salvo poi il diritto dell’Amministrazione stessa di rivalersi nei confronti del trasgressore inadempiente.
La norma, infatti, impone, esplicitamente ed inderogabilmente, che il recupero avvenga "a cura dell’organo accertatore" soggetto che, agendo con poteri autoritativi, dovrà munirsi di tutti gli strumenti necessari per l’apprensione coattiva, sostenendone quindi i costi, ivi compresi quelli di recupero a mezzo del custode acquirente.
L'espressione utilizzata dal legislatore "(...) spese a carico del custode (...)" null’altro può significare se non che l’organo accertatore, che ha curato il recupero coattivo anticipandone le spese, possa poi procedere a recuperare quanto anticipato chiedendo il pagamento al proprietario trasgressore.
Né si può ritenere che il richiamato schema contrattuale possa prevedere una fattispecie di prestazione a titolo gratuito a favore della stazione appaltante , ipotesi non ammessa dall' art. 3 co. 1 lett. ii) che prevede l'affidamento del servizio sontanto a titolo oneroso.
Si tratta di una previsione in netto contrasto con quanto statuito dall’art. 213 del codice della strada.
La norma prevede, infatti, che, nelle ipotesi in cui il Prefetto dispone la confisca definitiva del veicolo, il proprietario ha l’obbligo di consegnare spontaneamente il medesimo veicolo presso il deposito del custode acquirente autorizzato dalle stazioni appaltanti e che, nel caso di inottemperanza, il trasferimento deve essere effettuato coattivamente a cura dell’organo accertatore e a spese del custode.
E’ evidente che soltanto l’autorità amministrativa può dare incarico al custode acquirente per il recupero del veicolo con la conseguenza dell’instaurarsi di un rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione che ha dato l’incarico e il custode incaricato del recupero.
Orbene, contrariamente a quanto previsto dal Codice della Strada, lo schema del contratto che è stato predisposto dalle stazioni appaltanti prevede al comma 4 dell’art. 11 che "(...) Nelle ipotesi in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato, il custode acquirente è obbligato al recupero ed al trasferimento dello stesso presso la propria depositeria. In tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con esclusione di ogni forma di responsabilità o anticipazione delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti (...)"
Si tratta di previsione contrattuale che non solo contrasta con le suddette disposizioni di legge ma appare di equivoco inquadramento giuridico non potendosi ipotizzare la costituzione di un diritto di credito del soggetto incaricato del recupero del veicolo nei confronti del proprietario trasgressore che non è parte del contratto e neppure vi ha aderito.
Né può ipotizzarsi una ipotesi di cessione di credito.
E’ vero che alle stazioni appaltati è consentito di prevedere, nel capitolato di gara e nello schema di contratto, opportune disposizioni speciali ma è anche vero che queste non possono essere in contrasto con il quadro normativo di riferimento.
Né può ritenersi che con la partecipazione alla gara vi possa essere sanatoria o acquiescenza da eventuali difformità inderogabili del quadro normativo di riferimento che prevede, al contrario, che sulle stazioni appaltanti deve gravare l’obbligo di anticipazione delle spese di recupero coattivo (qualora il trasgressore non adempia spontaneamente) salvo poi il diritto dell’Amministrazione stessa di rivalersi nei confronti del trasgressore inadempiente.
La norma, infatti, impone, esplicitamente ed inderogabilmente, che il recupero avvenga "a cura dell’organo accertatore" soggetto che, agendo con poteri autoritativi, dovrà munirsi di tutti gli strumenti necessari per l’apprensione coattiva, sostenendone quindi i costi, ivi compresi quelli di recupero a mezzo del custode acquirente.
L'espressione utilizzata dal legislatore "(...) spese a carico del custode (...)" null’altro può significare se non che l’organo accertatore, che ha curato il recupero coattivo anticipandone le spese, possa poi procedere a recuperare quanto anticipato chiedendo il pagamento al proprietario trasgressore.
Né si può ritenere che il richiamato schema contrattuale possa prevedere una fattispecie di prestazione a titolo gratuito a favore della stazione appaltante , ipotesi non ammessa dall' art. 3 co. 1 lett. ii) che prevede l'affidamento del servizio sontanto a titolo oneroso.
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