Garantito l'accesso ai dati fiscali del coniuge


L'accesso va garantito a chi dimostra che è necessario per curare i propri interessi nel giudizio di separazione
Garantito l'accesso ai dati fiscali del coniuge
L'ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2472 della IV sez., depositata il 14/05/14, la prima sull'equilibrio tra riservatezza e diritto d'accesso dopo che - nel 2012 - il Garante della privacy aveva reso all'agenzia delle Entrate un parere che privilegiava la riservatezza. Si parla dei documenti di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, comunque acquisiti ai fini dell'attività amministrativa. Essi rientrano nella nozione di documento amministrativo data dall'art. 22 della legge 241/1990, giacché trattasi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

In verità l’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, come modificato dal d.l. 4/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4/08/2006, n. 248 ha previsto l’obbligo per ogni operatore finanziario di comunicazione, in un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti finanziari, dell’esistenza e relativa natura dei rapporti finanziari intrattenuti con qualsiasi soggetto. Tali norme però, non contemplano affatto che le comunicazioni, una volta riversate nell’Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari, possano essere utilizzate "unicamente" dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza per l’azione di contrasto all’evasione fiscale. In verità, non affrontano per nulla il tema della loro ostensibilità e dell’eventuale conflitto con il diritto alla riservatezza del soggetto cui gli atti afferiscono. Quindi, occorre verificare, secondo i comuni principi, se l’Amministrazione delle finanze abbia ritenuto di sottrarre all’accesso le comunicazioni de quibus con specifico atto, come previsto dall’art. 24 comma 2, della citata legge n. 241/1990.

Orbene, da tale previsione emerge la necessità di effettuare un attento bilanciamento di interessi tra il diritto che si intende tutelare con la visione o l’accesso al documento amministrativo e il diritto alla riservatezza dei terzi. In dottrina e giurisprudenza è ormai pacifico che, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11/02/2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

L’equilibrio tra accesso e privacy è dato, dunque, dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 196/2003, (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge n. 241/1990; la disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una situazione di "pari rango" rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la "stretta indispensabilità" e, infine, la "necessità". In tutti e tre i casi, quindi, l’istanza di accesso deve essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo richiedente: in particolare, si è osservato che, fuori dalle ipotesi di connessione evidente tra "diritto" all’accesso ad una certa documentazione ed esercizio proficuo del diritto di difesa, incombe sul richiedente l’accesso dimostrare la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi, ma testualmente espressi, univocamente connessi alla "conoscenza" necessaria alla linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15/03/2013, n. 1568). In buona sostanza, la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti "sensibili" del coniuge.

Articolo del:


di Avv. Cristina Mantelli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse