Garanzia convenzionale
A tutti noi sarà capitato almeno una volta di acquistare un prodotto difettoso e di essere ritornati dal negoziante per farcelo sostituire: immancabilmente ci è stato detto che ciò non era possibile e che ci saremmo dovuti rivolgere al centro di assistenza della società produttrice.
Ma così non è dall'introduzione del D.Lgs. n. 206/2005, meglio conosciuto come il Codice del Consumo, che prevede all'art. 130 la responsabilità del venditore per tutti i vizi di conformità del prodotto, se il difetto che si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene, mentre l'unico obbligo a carico del consumatore rimane quello di denunciare il difetto di conformità del prodotto entro due mesi dalla sua scoperta.
L'acquirente può richiedere al venditore il ripristino del bene mediante riparazione o sostituzione dello stesso, nonché la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se i primi due rimedi non fossero possibili. Tale forma di tutela per l'acquirente si chiama garanzia legale.
Esiste, però, un'altra forma di tutela, prestata, questa volta, dal produttore del bene e prevista dall'art. 133 dello stesso Codice del Consumo: la garanzia c.d. convenzionale, ovvero, per intenderci, quella che trovavamo anni fa all'interno dell'imballaggio e che dovevamo attivare rispedendo al produttore una cartolina con il timbro del rivenditore.
Tale garanzia lascia presupporre che il consumatore possa agire direttamente nei confronti di chi l'ha effettivamente offerta, ma un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione (sentenza del 27 luglio 2017 n. 18610), che ha visto un consumatore lamentarsi di un vizio di conformità di un'autovettura e proporre l'azione di garanzia nei confronti del produttore, ha disatteso tale interpretazione: secondo i giudici di legittimità, l'art. 133 non deroga all'art. 130, e pertanto il consumatore “deve necessariamente rivolgersi al suo immediato venditore (il venditore finale), ultimo anello della catena distributiva e suo dante causa e che è, appunto, il soggetto con il quale ha contrattato”. Resta ovviamente salva in capo al venditore, nei casi anzidetti, l'azione di regresso nei confronti del produttore qualora il vizio sia imputabile a quest'ultimo (art. 131 C.d.S.).
In conclusione: l'acquirente consumatore potrà e dovrà sempre agire nei confronti del venditore per qualsiasi vizio o difetto del prodotto, in forza del suo contratto di compravendita, mentre potrà agire nei confronti del produttore solo ed unicamente per ottenere il risarcimento se il bene acquistato ha causato danni a persone e cose (responsabilità extracontrattuale).
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