Gare di appalto, dichiarazione “non veritiera”
La dichiarazione “non veritiera” rimane fuori dalla sanatoria introdotta dal D. lgs. n. 163/2006
1. Nella procedura di partecipazione di una pubblica gara di un appalto, l’Impresa partecipante ha l'obbligo di portare a conoscenza della Stazione Appaltante le vicende (negligenze ed errori) ovvero di ogni precedente episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand'anche transatto, occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, essendo rimessa alla Stazione Appaltante la valutazione della rilevanza del comportamento tenuto dall’Impresa partecipante in relazione al nuovo appalto da affidare. Tale omissione dichiarativa è sufficiente ad escludere l’Impresa partecipante dalla gara a prescindere dall’esame della sussistenza o meno di un grave inadempimento.
2. Non è applicabile il principio del cd. "soccorso istruttorio" laddove non è contestata la mancanza o l'incompletezza della dichiarazione, ma l'aver reso dichiarazione "non veritiera" da parte dell’Impresa partecipante. La dichiarazione "non veritiera" rimane fuori dalla sanatoria introdotta dall'articolo 38, comma 1 ter del d. lgs. n. 163/2006, in quanto non v'è la mancanza o la carenza, bensì la diversa fattispecie di dichiarazione non veritiera, con le conseguenze previste dal codice dei contratti pubblici per l'ipotesi di falsa dichiarazione che resta confermata anche in vigenza della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014 (anche l'ANAC, con la determinazione 8 gennaio 2015 n. 1.
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con due recenti sentenze del 13.2.2017, nn.226/2007 e 231/2007, conformandosi ai principi anche recenti dei Giudici di Palazzo Spada, ha ribadito l'obbligo di portare a conoscenza della Stazione Appaltante le vicende (negligenze ed errori) ovvero di ogni precedente episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand'anche transatto, occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.
Come precisato in dette sentenze anche la transazione intervenuta in precedenti rapporti, a prescindere dal carattere novativo o meno della stessa e dalle problematiche connesse alla corretta qualificazione giuridica dell'atto, deve essere portata a conoscenza, in quanto non necessariamente essa si traduce in un accertamento della mancanza di inadempimento (circostanza, in realtà, nel caso di specie, non risultante dalla lettura dell'atto).
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente e, quindi, di consentire alla stazione appaltante di valutare la rilevanza del comportamento tenuto dall'impresa partecipante nell'esercizio della attività professionale, ai fini del buon esito dell'appalto da affidare (V., in proposito Cons. Stato, Sez. V 1.4.2016 n. 1412; Cons. Stato, Sez. V, 25.2.2015, n. 943; Cons. Stato, Sez. V, 14.5.2013, n. 2610; Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4455; Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289).
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sempre con le due recenti sentenze del 13.2.2017, nn.226/2007 e 231/2007, ha affermato, quindi, che il "soccorso istruttorio" è ipotizzabile esclusivamente in relazione a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali (Cons. St., sez. III, 2.9.2013 n. 4370; Cons. St., sez. V, 22.2.2010, n. 1038; Cons. St., sez. V, 2.8.2010, n. 5084.).
Nel caso in esame, la "dichiarazione" resa dalla Impresa partecipante e ricorrente in quei giudizi è risultata "non veritiera" in quanto ha "affermato" (e non semplicemente ha "omesso") la "inesistenza" di eventi giuridici contrattuali pregressi la cui valutazione circa la valenza ostativa o meno alla instaurazione di un rapporto contrattuale è demandata ed è riservata alla Stazione Appaltante non sanabile con il soccorso istruttorio anche alla luce della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014 in relazione alla quale alla "dichiarazione" "non veritiera" va applicata la disposizione di cui all’art. 75 d.p.r. 445/2000.
Ne consegue che la dichiarazione "non veritiera" in quanto attestante (e non semplicemente omettendo) la inesistenza di eventi giuridici contrattuali rimane fuori dalla sanatoria introdotta dall'art. 38, c. 1 ter del d. lgs. n. 163/2006, in quanto non v'è la mancanza o la carenza, bensì la diversa fattispecie di dichiarazione non veritiera, con le conseguenze previste dal codice dei contratti pubblici per l'ipotesi di falsa dichiarazione che resta confermata anche in vigenza della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014.
2. Non è applicabile il principio del cd. "soccorso istruttorio" laddove non è contestata la mancanza o l'incompletezza della dichiarazione, ma l'aver reso dichiarazione "non veritiera" da parte dell’Impresa partecipante. La dichiarazione "non veritiera" rimane fuori dalla sanatoria introdotta dall'articolo 38, comma 1 ter del d. lgs. n. 163/2006, in quanto non v'è la mancanza o la carenza, bensì la diversa fattispecie di dichiarazione non veritiera, con le conseguenze previste dal codice dei contratti pubblici per l'ipotesi di falsa dichiarazione che resta confermata anche in vigenza della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014 (anche l'ANAC, con la determinazione 8 gennaio 2015 n. 1.
1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con due recenti sentenze del 13.2.2017, nn.226/2007 e 231/2007, conformandosi ai principi anche recenti dei Giudici di Palazzo Spada, ha ribadito l'obbligo di portare a conoscenza della Stazione Appaltante le vicende (negligenze ed errori) ovvero di ogni precedente episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand'anche transatto, occorsi in precedenti rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.
Come precisato in dette sentenze anche la transazione intervenuta in precedenti rapporti, a prescindere dal carattere novativo o meno della stessa e dalle problematiche connesse alla corretta qualificazione giuridica dell'atto, deve essere portata a conoscenza, in quanto non necessariamente essa si traduce in un accertamento della mancanza di inadempimento (circostanza, in realtà, nel caso di specie, non risultante dalla lettura dell'atto).
Tale principio trova fondamento nell'esigenza di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente e, quindi, di consentire alla stazione appaltante di valutare la rilevanza del comportamento tenuto dall'impresa partecipante nell'esercizio della attività professionale, ai fini del buon esito dell'appalto da affidare (V., in proposito Cons. Stato, Sez. V 1.4.2016 n. 1412; Cons. Stato, Sez. V, 25.2.2015, n. 943; Cons. Stato, Sez. V, 14.5.2013, n. 2610; Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4455; Cons. Stato, Sez. III, 5 maggio 2014, n. 2289).
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sempre con le due recenti sentenze del 13.2.2017, nn.226/2007 e 231/2007, ha affermato, quindi, che il "soccorso istruttorio" è ipotizzabile esclusivamente in relazione a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali (Cons. St., sez. III, 2.9.2013 n. 4370; Cons. St., sez. V, 22.2.2010, n. 1038; Cons. St., sez. V, 2.8.2010, n. 5084.).
Nel caso in esame, la "dichiarazione" resa dalla Impresa partecipante e ricorrente in quei giudizi è risultata "non veritiera" in quanto ha "affermato" (e non semplicemente ha "omesso") la "inesistenza" di eventi giuridici contrattuali pregressi la cui valutazione circa la valenza ostativa o meno alla instaurazione di un rapporto contrattuale è demandata ed è riservata alla Stazione Appaltante non sanabile con il soccorso istruttorio anche alla luce della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014 in relazione alla quale alla "dichiarazione" "non veritiera" va applicata la disposizione di cui all’art. 75 d.p.r. 445/2000.
Ne consegue che la dichiarazione "non veritiera" in quanto attestante (e non semplicemente omettendo) la inesistenza di eventi giuridici contrattuali rimane fuori dalla sanatoria introdotta dall'art. 38, c. 1 ter del d. lgs. n. 163/2006, in quanto non v'è la mancanza o la carenza, bensì la diversa fattispecie di dichiarazione non veritiera, con le conseguenze previste dal codice dei contratti pubblici per l'ipotesi di falsa dichiarazione che resta confermata anche in vigenza della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014.
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