Genericità delle contestazioni mediche nell'ATP
In sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., molto spesso viene eccepita la genericità delle note
1) In ordine alla eccezione di inammissibilità del ricorso per l’asserita mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, tale valutazione non può essere condivisa in quanto, così come anche previsto dalla giurisprudenza citata dall’Inps, la ricorrente nell’atto presentato in opposizione all’atp ha puntualmente assolto all’onere di specificare i motivi della contestazione, essendo il ricorso in opposizione corredato da precise e puntuali note critiche medico legali.
In tali note critiche contro-peritali il consulente di parte non si è limitato ad enunciare semplicemente le patologie di cui è affetta la ricorrente, ma ha ampiamente esposto le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta; ha prospettato argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non si è limitato quindi a generiche contestazioni di erroneità o di inadeguatezza dell’elaborato peritale, evidenziando l’errore tecnico commesso dal consulente dell’Atp, e specificando altresì gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Nè si può obiettare che la perizia di parte, redatta da consulente medico legale non presente alle operazioni peritali, non sia idonea a confutare le considerazioni del medico del monitorio.
Lo scrivente, non essendo un tecnico, si avvale pertanto di consulente esperto per confutare le perizie erronee.
Tutto ciò corrisponde al disposto dell’art. 434 c.p.c. che impone l’onere di specificare i motivi della contestazione.
In conclusione si ritiene che le contestazioni alla consulenza sopra esposte siano sufficientemente specificate e motivate, e configurino pertanto esaurientemente quanto previsto dal comma sei dell’art. 445 bis cpc, rendendo pertanto necessario il rinnovo della consulenza tecnico di ufficio, che accerti le reali condizioni della ricorrente.
Per quanto sopra, si ritiene la necessità di un rinnovo di consulenza tecnica medico-legale, anche specialistica.
Piuttosto invece, alla difesa scrivente sembra che non il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente, bensì la memoria dell’Inps sia generica, non specifica sul punto, e puramente di stile, e pertanto si chiede che la S. V. Ill.ma voglia accogliere le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nominare consulente medico legale, al fine di confutare le risultanze peritali della consulenza espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
In tali note critiche contro-peritali il consulente di parte non si è limitato ad enunciare semplicemente le patologie di cui è affetta la ricorrente, ma ha ampiamente esposto le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta; ha prospettato argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non si è limitato quindi a generiche contestazioni di erroneità o di inadeguatezza dell’elaborato peritale, evidenziando l’errore tecnico commesso dal consulente dell’Atp, e specificando altresì gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Nè si può obiettare che la perizia di parte, redatta da consulente medico legale non presente alle operazioni peritali, non sia idonea a confutare le considerazioni del medico del monitorio.
Lo scrivente, non essendo un tecnico, si avvale pertanto di consulente esperto per confutare le perizie erronee.
Tutto ciò corrisponde al disposto dell’art. 434 c.p.c. che impone l’onere di specificare i motivi della contestazione.
In conclusione si ritiene che le contestazioni alla consulenza sopra esposte siano sufficientemente specificate e motivate, e configurino pertanto esaurientemente quanto previsto dal comma sei dell’art. 445 bis cpc, rendendo pertanto necessario il rinnovo della consulenza tecnico di ufficio, che accerti le reali condizioni della ricorrente.
Per quanto sopra, si ritiene la necessità di un rinnovo di consulenza tecnica medico-legale, anche specialistica.
Piuttosto invece, alla difesa scrivente sembra che non il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente, bensì la memoria dell’Inps sia generica, non specifica sul punto, e puramente di stile, e pertanto si chiede che la S. V. Ill.ma voglia accogliere le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nominare consulente medico legale, al fine di confutare le risultanze peritali della consulenza espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
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