Genitori immaturi: affidamento del figlio al Comune
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di affidamento condiviso del minore, nato da una relazione more uxorio, e confermava la sospensione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale dei minorenni, determinando, altresì, il contenuto al mantenimento mensile dovuto dal padre in euro 650,00.
La vicenda finisce alla Corte di Cassazione, alla quale si rivolge il padre a seguito della esclusione dell'affidamento condiviso anche da parte della Corte d'appello.
Secondo la Suprema Corte, che si è espressa con l’ordinanza n. 5604 del 28.2.2020, la mera conflittualità tra genitori non coniugati che vivono separati, non preclude, in via di principio, l'affidamento condiviso dei figli, purché resti circoscritta ad un disagio che la prole è in grado di tollerare.
Al contrario, non può ricorrersi a tale regime quando la conflittualità si traduce "in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass., 06/03/2019, n. 6535; Cass., 29/03/2012, n. 5108)".
Nel caso di specie, dal procedimento di secondo grado era emerso un "quadro desolante" quanto alla capacità genitoriale della coppia, essendosi rivelati entrambi i genitori "incapaci di elaborare il lutto del fallimento del progetto di coppia per rapportarsi responsabilmente alla genitorialità", mostrandosi entrambi palesemente immaturi ed essendo per loro impossibile anche un minimo dialogo e un minimo di accordo nell’interesse del minore, senza il ricorso agli avvocati e all'autorità giudiziaria.
Secondo la Suprema Corte, pertanto, il minore non può essere affidato ai genitori, tantomeno in via condivisa, così come avevano già correttamente deciso sia il Tribunale sia la Corte d’appello.
"La totale conflittualità esistente tra i genitori - posta in luce dalla relazioni dei Servizi sociali del Comune X -, il tentativo di ciascuno di essi di delegittimare la figura dell'altro, il rifiuto persistente di sottoporsi ad un percorso di mediazione, la sofferenza ingenerata nel minore, che non sa cosa fare e la cui aspirazione sarebbe che <<la mamma ed il papà facessero pace>>, hanno motivatamente indotto la Corte a confermare l'affidamento (..) del minore al Comune della capitale, con la nomina del Sindaco pro-tempore quale tutore provvisorio del piccolo".
Articolo del: