Genitori non affidatari e responsabilità


La immotivata e perdurante assenza del genitore non affidatario può cagionare conseguenze lesive, manifeste e apprezzabili, nella crescita dei figli
Genitori non affidatari e responsabilità
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto una particolare ipotesi di responsabilità a carico del genitore non collocatario, nell’ipotesi in cui questi, ometta di esercitare il c.d. diritto di visita, che costituisce lo strumento giuridico attraverso il quale garantire la sussistenza del rapporto tra i figli e il genitore. Tale diritto non è espressamente previsto dal legislatore, ma va desunto dalle espressioni contenute nell’art. 155, comma 2, c.c., e nell’art. 6, comma 3, della L. n. 898/70 che attribuiscono al giudice il compito di stabilire le modalità di esercizio dei diritti del genitore non affidatario nei rapporti con i figli.
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice di merito è chiamato a sollecitare il genitore non affidatario a mantenere vivo il rapporto affettivo con i figli, interessandosi anche della loro educazione e istruzione, essendo sempre finalizzato e subordinato al perseguimento dell'interesse dei minori. (Cass. civ., sez.I, 17.1.96, n. 364).

Partendo, dunque, dalla considerazione che il c. d. diritto di visita è configurato anche come dovere per il genitore non affidatario, da svolgere nell’interesse della prole, il mancato adempimento dello stesso può comportare, in primis, una responsabilità nei confronti dei figli, e poi dare luogo anche ad una responsabilità nei confronti del coniuge affidatario, in quanto "espressione della solidarietà negli oneri per i figli" (Cass. civ., n. 1365/00).

Per quanto attiene, quindi, alla responsabilità del genitore non affidatario, assenteista, nei confronti del figlio, è necessario che questi abbia subito un danno consistente, per esempio, nella lesione della sua serenità personale, o in un pregiudizio allo sviluppo della sua personalità ecc.

Insomma si dovrà verificare che tale comportamento abbia inciso in maniera negativa sul corretto sviluppo della personalità del figlio. In alcuni casi, può e deve essere riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale a favore del genitore affidatario di un figlio, "a titolo di rimborso per le spese sostenute per l’assistenza della stessa nei giorni in cui il genitore non affidatario avrebbe dovuto tenerla presso di sé" (Cass. n. 1365/00).

Recentemente i giudici di merito hanno statuito che: "Va monetizzato il mancato esercizio del diritto di visita in modo che il peso della famiglia disgregata non gravi solo sull´ex coniuge che vive coi figli" (ord 02.10.13 Trib Milano IX sez. Giudice Buffone) ed ancora "Il disinteresse del padre verso i propri figli legittima l’affidamento esclusivo degli stessi alla madre e l’applicazione di sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. (Trib. Modena, n. 1425/2012).

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di Avv. Giancarlo P. Pezzuti

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