Genitori separati e reperibilità dei figli
Diritto e obbligo di comunicazione con i figli
Nella sentenza pronunciata in data 11/10/2017 il Tribunale di Pavia ha deciso in merito alla domanda svolta da un coniuge in sede di separazione personale e avente ad oggetto la reperibilità telefonica della figlia nei periodi in cui la medesima era in compagnia del padre.
Detta domanda era giustificata dalla possibilità, da attuarsi attraverso l’indicato mezzo, di consentire ai genitori un rapporto costante con i figli.
Il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda formulata dal genitore in quanto "pare imporre un inammissibile obbligo alla minore".
Anche a voler considerare tale incombente diretto al genitore che ha con sé la figlia di volta in volta, l’obbligo di continua reperibilità è stato ritenuto non degno di accoglimento, atteso che con tale modalità "si verrebbe a comprimere il sereno esercizio della responsabilità genitoriale e ogni volta che non sia possibile la comunicazione si potrebbero generare inutili situazioni di tensione".
Nel caso di specie il collegio giudicante ha ritenuto corretto prevedere che il genitore che in un certo giorno non abbia con sé la figlia ben possa sentirla al telefono dopo cena, in un orario rispettoso del bisogno di riposo della minore, orario individuato nelle ore 20,15.
Detta domanda era giustificata dalla possibilità, da attuarsi attraverso l’indicato mezzo, di consentire ai genitori un rapporto costante con i figli.
Il Tribunale ha ritenuto di respingere la domanda formulata dal genitore in quanto "pare imporre un inammissibile obbligo alla minore".
Anche a voler considerare tale incombente diretto al genitore che ha con sé la figlia di volta in volta, l’obbligo di continua reperibilità è stato ritenuto non degno di accoglimento, atteso che con tale modalità "si verrebbe a comprimere il sereno esercizio della responsabilità genitoriale e ogni volta che non sia possibile la comunicazione si potrebbero generare inutili situazioni di tensione".
Nel caso di specie il collegio giudicante ha ritenuto corretto prevedere che il genitore che in un certo giorno non abbia con sé la figlia ben possa sentirla al telefono dopo cena, in un orario rispettoso del bisogno di riposo della minore, orario individuato nelle ore 20,15.
Articolo del: