Gestione Artigiani INPS


Cancellazione dall’Albo Artigiani: che ne pensa l’Inps rispetto agli obblighi contributivi?
Gestione Artigiani INPS
Si sono verificati di recente numerosi accertamenti in cui gli Ispettori hanno sottoposto a verifica ispettiva le posizioni di artigiani che avendo perso i requisiti per continuare ad esserlo, erano stati cancellati sia dall’Albo Artigiani che dalla Gestione Artigiani Inps.
Trattasi di casi in cui gli artigiani non erano più titolari dei requisiti tecnico-professionali previsti per svolgere le attività di cui alla loro impresa e di conseguenza non potevano più restare iscritti all’Albo Artigiani.
La cancellazione dall’Albo deve essere richiesta mediante comunicazione Unica ex art. 9 D.L. n. 7/2007 <<valida anche per Agenzia Entrate, INAIL e INPS>> che produce "di per sé" anche la chiusura della posizione previdenziale presso la Gestione Artigiani Inps.
Nonostante ciò, è accaduto - e sta accadendo - che gli Ispettori Inps dispongono la re-iscrizione d’ufficio dell’artigiano alla Gestione Artigiani Inps sul presupposto che l’attività in concreto svolta dallo stesso non abbia subito alcuna modificazione e quindi l’artigiano debba continuare a fruire e a contribuire alla Gestione Artigiani Inps. La re-iscrizione comporta l’obbligo di pagare tutti i contributi non versati dopo la cancellazione dall’Albo, maggiorati di sanzioni ed interessi.
In particolare, ciò si sta verificando per piccole officine di riparazione che hanno deciso di espandere la loro attività aprendo anche il centro di revisione auto.
Ebbene, la problematica nasce dal fatto che per poter aprire un centro revisione auto le officine devono abilitarsi a svolgere tutte le attività del settore riparazione auto ossia gommista, carrozzeria e meccatronica, e devono impiegare un responsabile tecnico del centro di revisione auto (articoli 239 e 240 del D.P.R. 495/1992).
Ecco che nella maggior parte dei casi, le officine devono ricorrere ad assumere nuovi dipendenti o collaboratori che possiedano i requisiti tecnico-professionali necessari per svolgere le attività di gommista, carrozzeria e meccatronica così come il titolo di responsabile tecnico centro revisione auto.
Dal passaggio in capo a persone diverse dai soci (dell’impresa artigiana) dei requisiti tecnico-professionali e quindi del ruolo di preposto alla gestione tecnica deriva il venir meno di un requisito fondamentale per continuare ad esercitare attività inquadrabile come artigiana, ossia il possesso da parte dei soci dei suddetti requisiti e del ruolo di preposto alla gestione tecnica.
Difatti, l’art. 2, ultimo comma, della L. 8.08.1985, n. 443, prevede che:
<<L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.>>.
Quindi, se da un lato la legge ti impone la cancellazione all’Albo Artigiani e la conseguente perdita della copertura previdenziale e pensionistica della Gestione Artigiani Inps, gli ispettori in barba a tutto ciò ti re-iscrivono chiedendo il pagamento di contributi, sanzioni ed interessi, permettendosi anche di trattarti da EVASORE! Situazioni che hanno dell’incredibile come solo in Italia riusciamo a far accadere.
Recentemente però è stato lo stesso Inps a pubblicare il Messaggio n. 1138 del 14.03.2018 intervenendo a fare chiarezza sugli obblighi previdenziali delle imprese artigiane che hanno perso i requisiti per restare iscritte al relativo Albo e che si spera venga letto attentamente anche da tutti gli ispettori.
Nel Messaggio, infatti, l’Inps chiarisce una volta per tutte che:
<<le imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.
Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.
Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l’iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali. Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all’iscrizione alla gestione previdenziale>>.

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di Carla Etzi

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