Gestione del sistema di informazioni creditizie


Violazione del codice deontologico circa le modalità di immissione delle informazioni debitorie in rete
Gestione del sistema di informazioni creditizie
Il codice deontologico della "gestione dei sistemi di informazioni creditizie", entrato in vigore il 1 gennaio 2005, detta un insieme di norme volte a disciplinare la gestione delle notizie relative a finanziamenti, a prestiti, dilazioni di pagamento, richieste di carte di credito concernenti consumatori ed imprese.
Il legislatore nell'emanazione di detta normativa ha chiarito quali informazioni sono lecite raccogliere, e come mettere legittimamente in circolazione notizie relative a prestiti, finanziamenti, dilazioni imponendo riscontri sull'esatezza e sull'aggiornamento delle informazioni.

Circa le modalità di immissioni delle informazioni in rete l'art 4, n. 6 esplicitamente prevede: "informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai sitemi di informazioni creditizie solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili. Nel caso di sistemi con informazioni sia positive che negative, i termini per i consumatori sono di 60 giorni, o in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili".

L'obiettivo del legislatore è stato quello di impedire segnalazioni frettolose che non tengano conto dei fatti soppravvenuti. E in ogni caso, prima di effettuare questa segnalazione il legislatore ha previsto l'obbligo della comunicazione agli interessati prima della registrazione nel sistema di informazione creditizie. Infatti il codice prevede che "quando si determina un ritardo nel pagamento, l'interessato ha diritto di essere avvertito prima, della registrazione nel sistema e ha possibilità di far valere notizie alui favorevoli".

L'illegittima iscrizione nei sistemi di informazione creditizie determina una lesione del diritto all'immagine, alla reputazione e all'onore, per cui il danno, da ritenersi in re ipsa, va senz'altro risarcito senza che incomba sui danneggiati l'onere di fornire la prova della sua esistenza, ma sopratutto determina un rilevante pregiudizio all'immagine imprenditoriale, tenuto conto dell'attività svolta e dell'ambiente economico nel cui ambito la diffusione di informazione di tale genere implicano la perdita di credibilità e di fiducia sul mercato (Cass. Civ. Sez. III Sent. 4881/2001; Cass. Civ. Sent n. 1103/98; Trib. Napoli, Sez. Dist Frattamaggiore Sent. n. 39 del 16/02/2005).

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di avv. Tiziana Grieco

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