Gestione della crisi familiare e negoziazione


La negoziazione assistita familiare come strumento di tutela dell’interesse preminente del minore
Gestione della crisi familiare e negoziazione
Il Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162, ha introdotto la procedura di negoziazione assistita e, in particolare, la "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" (art. 6). La negoziazione assistita nasce quale strumento alternativo alla definzione contenzionsa delle controversie ed è dichiaratamente finalizzata a decongestionare il carico di lavoro dei tribunali ma, se il beneficio emergente di tale nuovo istituto è senz’altro rinvenibile nella contrazione dei tempi rispetto alle procedure ordinarie, a parere di chi scrive la negoziazione assistita familiare è anche uno strumento di tutela dell’interesse preminente del minore. Si è infatti largamente parlato di una preziosa opportunità offerta all’avvocatura che, investita di un inedito ruolo sociale, vedrà crescere le proprie occasioni professionali; per l’avvocato familiarista e, ancor più per le famiglie, questo nuovo istituto potrà inoltre segnare una svolta nell’approccio alla risoluzione legale delle crisi familiari. In particolare, se correttamente iterpretato e finalizzato, potrà condurre alla piena tutela dell’interesse preminente del minore, di cui all’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La negoziazione familiare è un percorso finalizzato al raggiungimento dell’accordo sulle condizioni di separazione o divorzio tra i coniugi, assistiti obbligatoriamente da almeno un avvocato per parte. Il procedimento deve svolgersi in un lasso di tempo determinato che non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. L’accordo raggiunto a seguito del procedimento di negoziazione deve essere redatto per iscritto, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che devono autenticare le firme, trasmesso al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio per ottenere il "nulla osta" in caso di assenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti o l’ "autorizzazione" in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti e poi inviato all’Ufficio dello Stato Civile per le dovute trascrizioni.
Dov’è che la negoziazione assistita familiare diviene quindi strumento di tutela del minore? Va preliminarmente osservato come nell’accordo si debba dar atto del tentativo di conciliazione e dell’informativa alle parti circa la possibilità di esperire la mediazione familiare, che rimane istituto separato e distinto. Perché tale disposizione non sia svuotata del suo contenuto non sarà sufficiente la semplice apposizione di una formula "preconfenzionata" all’interno del testo della convenzione ma appare necessario che i legali si facciano realmente carico di tentare preliminarmente la conciliazione e comunque di valutare nel concreto l’opportunità per le parti di iniziare un percorso di mediazione familiare.

Al di là di questi due aspetti espressamente previsti dalla norma, si aprono scenari tanto più ampi e diversificati quanto più numerose sono le cause e le forme evolutive delle crisi familiari; in quest'ottica non è escluso, e anzi appare consigliabile, il ricorso ad altri professionisti che possano arricchire la procedura di quegli elementi che "sfuggono" alla legge ma sono parte integrante della vicenda familiare. Il confronto aperto e trasperente tra le parti e i legali - che deve essere improntato al principio di lealtà - e l'eventuale sostegno di altri professionisti (mediatori, psicologici, neuropsichiatri infantili) condurrà a una più approfondita conoscenza dei reali bisogni morali e materiali della prole e quindi a una più probabile soddisfazione degli stessi. Inoltre cosentirà alle parti di maturare la consapevolezza che la coppia genitoriale sopravvive al fallimento della coppia coniugale e che le scelte dei genitori, se ispirate dal comune obiettivo del preminente interesse del minore e operate in modo condiviso, codurranno a un suo armonioso sviluppo più di quanto non possa fare una decisione "dall’alto".

Infine appare probabile che un accordo raggiunto a seguito di una partecipata ponderazione delle parti possa sopravvivere meglio e più a lungo alle vicessitudini familiari successive.

Articolo del:


di Avv. Eleonora Castagnola

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse