Gestione IVS: minimali, massimali e aliquote 2021
• Art. 24, comma 22, DL n. 201/2011
• Circolare INPS n. 17 del 09.02.2021
Con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2021. Le nuove aliquote non hanno subito variazioni se non per i collaboratori di età inferiore a 21 anni per i quali si assiste ad un aumento dello 0,45%.
Il reddito minimale per l’anno 2021 viene fissato ad euro 15.953 mentre il massimale si attesta ad euro 78.965 e, per coloro che sono privi di anzianità al 31.12.95, ad euro 103.055.
Ai fini esemplificativi si riporta la seguente Tabella in cui vengono riepilogate aliquote contributive differenziate in base alla gestione IVS di appartenenza:
Nulla di nuovo viene disposto in relazione alle scadenze di versamento, per cui i contributi fissi devono essere versati in 4 rate scadenti rispettivamente il:
• 17.05.2021
• 20.08.2021
• 16.11.2021
• 16.02.2022
mentre gli eventuali contributi sul reddito eccedente il minimale devono essere versati in due rate di acconto, rispettivamente al 30.06.2021 (ovvero 30.07 maggiorati del 0.40%) e al 30.11.2021 mentre il saldo verrà corrisposto al 30.06.2022 (o al 30.07 con la maggiorazione dello 0.40%).
In relazione all’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS si ricorda che essa interessa:
• Artigiani;
• Esercenti attività commerciali (sia per se stessi che per i propri coadiuvanti/coadiutori);
• Soci di srl;
• Soci di srl unipersonali;
• Soci accomandatari sas;
• Soci di snc;
• Collaboratori e coadiutori familiari (sempre che siano iscritti come lavoratori dipendenti dell’imprenditore);
• Bagnini, ostetriche, affittacamere nonché operatori e guide turistiche al sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori,
con la specifica che:
• la mera locazione di immobili di proprietà non costituisce, in base a quanto disposto dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 3145 del 11.02.2013, un’attività commerciale ai fini previdenziali per cui non scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS;
• il socio e co.co.co di una srl è soggetto a doppia contribuzione, ovvero sia presso la gestione IVS che la Gestione separata INPS;
• non è obbligato all’iscrizione alla Gestione IVS commercianti il socio di srl che, seppur lavorante, non ha alcuna responsabilità d’impresa e non riveste alcuna carica sociale (Corte di Cassazione, Sentenza n. 24898 del 9.12.2010);
• obbligo della doppia contribuzione in caso di socio-amministratore di srl che partecipa in maniera diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.
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