Gestione Separata INPS


Soggetti obbligati all`iscrizione alla gestione separata
Gestione Separata INPS
GESTIONE SEPARATA INPS
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti:
Collaboratori coordinati e continuativi
Come precisato dall’INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, l’obbligo contributivo interessa sia i rapporti di collaborazione a progetto che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge Biagi, ossia i rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000 e durata complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente.
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno (1.1 - 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Si evidenzia che le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale se è configurabile un rapporto di collaborazione anziché un rapporto di lavoro autonomo.
Conseguentemente, le prestazioni di:
collaborazione occasionale sono soggette all’obbligo contributivo in ogni caso, a prescindere dagli importi complessivamente percepiti;
lavoro autonomo occasionale sono soggette all’obbligo contributivo soltanto qualora i compensi siano superiori a € 5.000.
Per distinguere tali tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all’art. 2222, C.c. ai sensi del
quale il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:
• assenza di coordinamento dell’attività con il committente;
• mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
• carattere episodico dell’attività;
• completa autonomia circa il tempo ed il modo della prestazione.
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
Non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
• che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
• che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Soci - amministratori di srl commerciale
L’obbligo riguarda il socio di una srl commerciale che contestualmente:
1. partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
2. ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15 ha confermato la compatibilità della "doppia iscrizione" così come sempre sostenuto dall’INPS (da ultimo nella Circolare 14.5.2013, n. 78 - Informativa SEAC 23.5.2013, n. 135).
Di conseguenza, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione:
• alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
• alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.
Sono altresì soggetti all’obbligo contributivo in esame i lavoratori autonomi:
sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.

ALIQUOTE E MASSIMALI PER IL 2015
Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS Aliquota 2014 Aliquota 2015
pensionato
iscritto ad altra gestione obbligatoria 22% 23,5%
non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato
Titolare di partita IVA 27,72%
Non titolare di partita IVA (co.co.co., 30,72% co.co.pro., associato in partecipazione, venditore porta a porta, ecc.) 28,72%


Articolo del:


di Dott. Michele Giraldi

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